Con la recente sentenza n. 1363 il Consiglio di Stato continua a parlare di “diritto d’accesso”, ed in particolar modo dei presupposti necessari per l’esercizio del medesimo da parte dei soggetti “partecipanti” al procedimento amministrativo, respingendo nel caso di specie il ricorso in appello proposto dalla Associazione non riconosciuta WWW.Fiscosos.it II Portale del Contenzioso Tributario avverso la sentenza del TAR Piemonte che rigettò la sua domanda di accesso ad una sentenza della Commissione Tributaria. Ricordiamo che il diritto d’accesso ai documenti amministrativi si inquadra nell’ambito del più generale strumento della partecipazione procedimentale previsto dalla legge 241/1990 al fine di favorire l’introduzione di interessi pubblici e privati nel procedimento amministrativo, e consente ai soggetti legittimati di prendere visione dei relativi atti e di presentare memorie scritte e documenti i quali saranno oggetto di valutazione da parte della Pubblica Amministrazione. Quanto all’espressione “soggetti legittimati”, si tratta conseguentemente di tutti quelli che abbiamo titolo a partecipare al procedimento amministrativo, e più precisamente si ci riferisce a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed infine a coloro che dalla decisione finale potrebbero subire un pregiudizio. L’art. 22 della Legge sul procedimento amministrativo già citata menziona più precisamente «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento con riferimento al quale è chiesto l’accesso».
Nel caso di specie la menzionata Associazione WWW.Fiscosos.it ha proposto ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di ottenere l’annullamento della sentenza del TAR Piemonte n. 3500/2007 con la quale era stato respinto il ricorso dell’istante contro il provvedimento di rigetto, concretizzatosi attraverso la formazione del silenzio rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione interessata, intervenuto sulla domanda di accesso che la medesima aveva presentato in data 14 settembre 2007 relativamente alle sentenze formate dalla Commissione Tributaria negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, seppur limitatamente a determinati periodi, per la loro visione e conseguente estrazione di copia, stante la non riconducibilità delle medesime alla nozione di documento amministrativo con riferimento alla quale l’esercizio del diritto di accesso è consentito. È proprio su tale concetto che la sentenza n. 1363 pone l’accento. L’art. 22 della legge 241/1990 considera tale ogni « rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale», e la sezione IV del Consiglio di Stato ritiene con la decisione in commento non esercitabile il diritto di accesso nei confronti di una “sentenza”, ritenendo non possa definirsi tale. È indubbio che le sentenze, comprese quelle della Commissione Tributaria di cui qui si discute, debbano essere considerate appartenenti alla categoria “documenti”, intendendo tale termine riferito ad un qualcosa che rappresenta e rende utilizzabile un dato contenuto, ma non può alle medesime attribuirsi la qualifica di documenti “amministrativi”, in quanto la sentenza costituisce un atto che conclude il processo e non il procedimento amministrativo. Pertanto non è riconducibile alla rappresentazione di un contenuto di atti che siano formati dalla Pubblica Amministrazione e che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici, in coerenza con la definizione fornita dal summenzionato art. 22, che fa espressamente riferimento ad «atti, anche interni, formati dalla Pubblica Amministrazione, che siano espressione di una attività amministrativa». Ulteriore ostacolo a siffatta qualificazione è rinvenibile nel successivo articolo 23, il quale indica i soggetti passivi dell’accesso non includendo fra questi gli organi giurisdizionali. L’associazione appellante non era pertanto legittimata nel caso di specie a richiedere l’esercizio del diritto di accesso su quei documenti, in quanto non è fondata l’assimilazione dalla stessa prospettata delle sentenze in oggetto ai documenti amministrativi, e ciò indipendentemente dalla latitudine della tutela che col diritto di accesso si intende garantire al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, così come affermato dall’art. 22 cit. Considerando di conseguenza inammissibile il ricorso originario stante la carenza dei relativi presupposti, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha respinto il ricorso in appello presentatole.
Dott. Maurizio Asprone
Dott.ssa Silvia Martini
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