E’ questo il principio con cui con l’ordinanza in rassegna n. 1300/2010 il TAR Catania ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto avverso la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di avvocato.
In particolare, per il Tar etneo “il ricorso appare fondato, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che il compito di diritto penale della ricorrente conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato di penale contenuto” in altra busta recante il n. 459 senza alcuna specificazione, anche sul compito, che consenta di appurare che questa presunta “identità” vada oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la consultazione dei medesimi codici”.
Per il TAR siciliano, inoltre, “l’elaborato di penale del candidato contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una diversa sottocommissione durante la seduta del 19 marzo 2010, e tale elaborato non risulta essere stato parimenti annullato”.
Pertanto, il TAR adito ha ordinato la ricorrezione degli elaborati del ricorrente da effettuarsi entro 30 giorni da una Commissione in diversa composizione.
Avv. ****************
N. 01300/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02301/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2010, proposto da:
…….., rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio presso la Segreteria di questo TAR in Catania, via Milano 42a;
contro
Ministero della Giustizia;
Commissione Centrale per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato nominata per la sessione 2009 presso il Ministero della Giustizia;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d’Appello di Ancona;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d’Appello di Messina;
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale 21 giugno 2010, con il quale la Commissione costituita presso la Corte l’appello di Messina ha dichiarato la ricorrente inidonea a sostenere le prove orali;
del verbale 26 marzo 2010 n. 6, con il quale la 3^ Sottocommissione costituita presso la Corte di appello di Ancona ha annullato l’elaborato scritto (parere di diritto penale) redatto dalla ricorrente;
ove occorra, del verbale 9 dicembre 2009, con il quale la Commissione centrale costituita presso il Ministero intimato ha predeterminato i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di :
Ministero della Giustizia;
Commissione Centrale per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato nominata per la sessione 2009 presso il Ministero della Giustizia;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d’Appello di Ancona;
Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d’Appello di Messina;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo sommario esame della controversia, proprio della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che il compito di diritto penale della ricorrente conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato di penale contenuto” in altra busta recante il n. 459 senza alcuna specificazione, anche sul compito, che consenta di appurare che questa presunta “identità” vada oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la consultazione dei medesimi codici, mentre l’accertamento “che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione” ( art. 23, ultimo comma, del R.D. 22.01.34 n. 37 ), per condurre all’annullamento della prova, deve essere puntuale e rigoroso;
ritenuto inoltre che l’elaborato di penale del candidato contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una diversa sottocommissione durante la seduta del 19 marzo 2010, e che tale elaborato non risulta essere stato parimenti annullato;
Considerato, pertanto, che l’annullamento dell’elaborato di diritto penale della ricorrente appare illegittimo e che la Commissione per gli esami di Avvocato di Ancona dovrà procedere a valutare la prova annullata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con una composizione diversa rispetto a quella della Commissione che ha effettuato la prima valutazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’istanza cautelare, e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1000,00, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
*****************, Presidente
Dauno Trebastoni, Primo Referendario
***************, Primo Referendario, Estensore
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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