E’ questo il principio con cui il TAR Lecce, I sez., ha accolto, con sentenza n. 2147 del 20.10.2010, il ricorso proposto dal ricorrente avverso la mancata ammissione agli esami orali di avvocato a causa della presunta copiatura da altro candidato.
In particolare, ha osservato il TAR salentino come, ai sensi dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che, l’applicazione della previsione (che sanziona la violazione degli obblighi dei partecipanti all’esame di non comunicare tra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere, previsti dagli artt. 20 e 21 del r.d. 37 del 1934) non possa, in alcun modo, prescindere dall’individuazione delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio: <<il limite che la commissione incontra nell’esercizio del potere di annullamento deve essere, invece, individuato nella riscontrata effettiva conformità degli elaborati, che faccia ragionevolmente presumere che essa sia il risultato della iniziativa o dell’accordo di più candidati>> (Consiglio di stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata).
Nella vicenda in esame, infatti, il primo elaborato relativo alla prova di diritto civile non recava assolutamente l’individuazione delle parti o dei passi dell’elaborato che possano aver indotto la Commissione a concludere per la necessità di procedere all’annullamento dell’intera prova, a seguito della presunta conformità dell’elaborato 611 con l’<<elaborato contenuto nella busta n. 782>>, rendendo così praticamente impossibile qualsiasi controllo in ordine alla correttezza sostanziale della valutazione operata dalla Commissione, con consequenziale violazione di pacifici criteri di motivazione degli atti amministrativi desumibili dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241.
Avv. ****************
N. 02147/2010 REG.SEN.
N. 01392/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: ………., rappresentato e difeso dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso ******************** in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Salerno, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
per l’annullamento
nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici con cui la Sottocommissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte d’Appello di Salerno per la sessione 2009/2010, ha annullato gli elaborati della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del verbale 9 dicembre 2009, n. 2 nel quale sono indicati i criteri generali di valutazione che la Commissione Centrale ha fissato e del verbale 3 marzo 2010 della Sottocommissione presso la Corte di Appello di Salerno, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Corte Appello Salerno e di Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 il dott. *********** e uditi altresì, l’Avv. ****************** in sostituzione di ******************** per la ricorrente e l’Avv. dello Stato ********* per l’Amministrazione resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente partecipava alla sessione 2009 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sostenendo le prove scritte prescritte dalla legge.
A seguito della mancata inclusione del proprio nominativo nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, apprendeva di non essere stata ammessa alle prove orali, per effetto dell’annullamento dei propri elaborati d’esame, da parte della IV Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Salerno; in particolare, l’annullamento dell’elaborato di diritto civile era motivato sulla base di una perfetta corrispondenza di più parti del lavoro <<all’elaborato contenuto nella busta n. 782>>, mentre l’annullamento degli ulteriori due elaborati (elaborato in materia di diritto penale e atto giudiziario in materia civile) era sostanzialmente giustificato dal mero rinvio alle <<motivazioni di cui all’elaborato in materia civile>>.
I provvedimenti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per: 1) violazione art. 13, 4° comma d.p.r. 487 del 1994, violazione art. 23 r.d. n. 37/1934 per come modificato dal d.l. 112/2003, conv. in l. 180/2003; 2) violazione del giusto procedimento violazione art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità; 3) eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifeste, sviamento; 4) eccesso di potere sotto ulteriore profilo; con i motivi aggiunti depositati in data 29 settembre 2010, le censure proposte con il ricorso erano poi ulteriormente specificate.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La giurisprudenza relativa all’annullamento degli elaborati dell’esame di avvocato che risultino copiati, ai sensi dell’art. 23, ult. comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 ha, infatti, rilevato, come l’applicazione della previsione (che sanziona la violazione degli obblighi dei partecipanti all’esame di non comunicare tra di loro e di portare nella sede degli esami libri, scritti ed appunti di qualsiasi genere, previsti dagli artt. 20 e 21 del r.d. 37 del 1934) non possa, in alcun modo, prescindere dall’individuazione delle parti dell’elaborato che possano giustificare l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi del plagio: <<il limite che la commissione incontra nell’esercizio del potere di annullamento deve essere, invece, individuato nella riscontrata effettiva conformità degli elaborati, che faccia ragionevolmente presumere che essa sia il risultato della iniziativa o dell’accordo di più candidati>> (Consiglio di stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 616 che si pone nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata).
Nella vicenda che ci occupa, il primo elaborato relativo alla prova di diritto civile non reca assolutamente l’individuazione delle parti o dei passi dell’elaborato che possano aver indotto la Commissione a concludere per la necessità di procedere all’annullamento dell’intera prova, a seguito della presunta conformità dell’elaborato 611 con l’<<elaborato contenuto nella busta n. 782>>; è quindi stato reso praticamente impossibile qualsiasi controllo in ordine alla correttezza sostanziale della valutazione operata dalla Commissione, con consequenziale violazione di pacifici criteri di motivazione degli atti amministrativi desumibili dall’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241.
A ben guardare, poi, la correzione della prova d’esame di diritto civile è caratterizzata da ulteriori elementi che portano a concludere altresì per la perplessità ed irrazionalità del giudizio finale della Commissione; sull’elaborato sono, infatti, presenti una serie di indicazioni apposte dalla Commissione che, in alcuni casi, evidenziano come alcuni passi dell’elaborato risultino “copiati” da alcuni articoli del codice civile (tecnica che, negli scritti giuridici, è del tutto normale e serve ad “inglobare” nel testo un dato fondamentale per la trattazione) e, in un solo caso, evidenziano una qualche conformità con il <<codice 2009 simone>> (con tutta evidenza, si tratta, quindi, di indicazione che avrebbe potuto legittimare, ove fosse stata accertata la copiatura da un testo non ammesso all’esame, l’annullamento della prova per ben altre ragioni, rispetto alla rilevata conformità con l’elaborato n. 782).
In conclusione, siamo in presenza di una serie di elementi che, oltre a non individuare una qualche forma di univoca corrispondenza con gli elaborati del candidato n. 782, evidenziano circostanze del tutto neutre (come la “copiatura” della formulazione delle norme), o, comunque, non in linea con il giudizio operato dalla Commissione; è, quindi possibile presumere, come spesso avviene in procedure d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle <<ordinarie capacità mnemoniche>> (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2440) dei candidati, che indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e comuni.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa e sui motivi aggiunti depositati in data 29 settembre 2010, li accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
*****************, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
*************, Primo Referendario
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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