E’ devoluta al GA la controversia diretta all’annullamento del decreto di revisione della patente di guida emanato a seguito della perdita totale di tutti i punti, ponendo, l’art. 126 bis, comma 6, cod. strad. , una presunzione di dubbio sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare
N. 05899/2010 REG.SEN.
N. 01672/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2010 proposto da:
A. Z., rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso l’avv. ************** in Venezia, ********* 3655;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 4147/E1 di data 24.06.2010, comunicato con raccomandata in data 13.07.2010, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione -Ufficio Provinciale di Belluno, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida del ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 126 bis del d. lgs. 285/1992, in conseguenza dell’esaurimento dei 20 punti previsti dalla legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 27 ottobre 2010 il consigliere *************** e uditi per le parti i difensori ************* per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Greco per l’Amministrazione resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Con il provvedimento in epigrafe l’Ufficio provinciale di Belluno della Motorizzazione ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente mediante un nuovo esame di idoneità tecnica in seguito alla perdita totale dei punti ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.
Il ricorrente espone di avere subito due verbali di contestazione: il primo, in data 17 ottobre 2004, dai Carabinieri di ****è (BL), e il secondo, in data 14 settembre 2006, dai Carabinieri di Feltre (BL), entrambi per la violazione di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada, norma che prevede, come sanzione accessoria, la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida, ma di non avere mai ricevuto, dall’Amministrazione, alcuna specifica comunicazione relativamente all’avvenuta decurtazione del punteggio. Soltanto con lettera dell’11 febbraio 2010, in ritardo e in modo cumulativo, la Motorizzazione ha informato lo Z. che il punteggio della sua patente si era esaurito, e a questa comunicazione ha fatto seguito, in data 13 luglio 2010, l’adozione del provvedimento impugnato.
Avverso e per l’annullamento della disposta revisione il ricorrente ha formulato un’unica, articolata censura, concernente violazione di legge, con riferimento agli articoli 126 bis cod. strad. e 6 D. M. 29 luglio 2003, ed eccesso di potere.
L’Amministrazione si è costituita concludendo per l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, comunque, per il rigetto della pretesa, poiché infondata nel merito.
2.1.- In via preliminare e di rito, in punto giurisdizione, va osservato che se, in tema di impugnazione di provvedimenti di decurtazione del punteggio ai sensi dell’art. 126 bis cod. strad. , la controversia rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario (v. , di recente, Cass. nn. 9691/10 e 20544/08) , la questione sulla devoluzione al giudice ordinario, o a quello amministrativo, della controversia diretta all’annullamento del decreto di revisione della patente emanato ai sensi del medesimo articolo va risolta, secondo la giurisprudenza amministrativa predominante alla quale questa sezione aderisce, in attesa di eventuali pronunce, sul punto, delle sezioni unite della Corte suprema di Cassazione (e pur dandosi atto di pronunce di Tar, anche recentissime, dichiarative della carenza di giurisdizione –v. ad es. Tar Brescia, 3508/10), nel senso che la lite ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, ponendo, l’art. 126 bis, comma 6, cod. strad. , in sostanza, una presunzione di dubbio sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare della patente che subisca la perdita totale del punteggio, con conseguente assoggettamento a revisione della patente riconducibile all’art. 128 dello stesso codice.
La controversia può quindi restare devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ancora in rito non appare inutile aggiungere che:
a) la legittimazione passiva nella controversia odierna spetta alla pubblica autorità che ha adottato il provvedimento in epigrafe, vale a dire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale per la motorizzazione –Ufficio provinciale di Belluno);
b) la circostanza che il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica abbia una finalità cautelativa e non sanzionatoria non impedisce, al provvedimento suddetto, di arrecare effetti pregiudizievoli al soggetto nei confronti del quale esso viene adottato (sulla lesività immediata e diretta del provvedimento “de quo” v. Tar Lombardia –Milano, III, sent. n. 5763/08, p. 2.2. ). La revisione della patente ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6, cod. strad. , benché consegua alla perdita totale del punteggio, costituisce atto autonomo, separatamente impugnabile.
2.2.-Nel merito, il ricorso è chiaramente fondato e da accogliere, con riferimento alla censura di violazione del citato art. 126 bis e del d. m. 29 luglio 2003, giacché l’Amministrazione, anziché fornire al contravventore una specifica e autonoma comunicazione, in relazione a ciascuna delle due variazioni del punteggio subite, comunicazione autonoma e specifica correlata all’esigenza di porre l’interessato nella condizione di partecipare ai corsi di aggiornamento che consentono di recuperare punti perduti, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’automobilista al nuovo esame di idoneità tecnica; si è limitata a comunicare allo Z., in un’unica soluzione, in modo, cioè, cumulativo, le variazioni dei punteggi: la patente a punti implica che “ciascuna variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit.), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) , che consentono di riacquistare una parte dei punti persi. In particolare, il d. m. 29 luglio 2003 (recante, per l’appunto, disposizioni sui programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), prescrive (art. 6): – che non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio; – che non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio; – che non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Solo al termine di ciascun corso viene rilasciato (dall’autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso) un attestato la cui copia viene consegnata all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso (art. 8). Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell’attestazione di frequenza del corso e viene effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ha comunicazione dell’attestazione di frequenza (art. 9)…il “meccanismo” prefigurato sconterebbe una inestricabile incoerenza ove si consentisse all’amministrazione di effettuare, in luogo della tempestiva comunicazione di ciascuna variazione, un ritardato e cumulativo riepilogo di tutte le decurtazioni pregresse in unica soluzione: per tale via, infatti, si impedirebbe al conducente di attivarsi per tempo al momento di ciascuna infrazione, frustrando la finalità di incitarlo ad una condotta più prudente e rispettosa delle regole attraverso l’espediente incentivante della frequenza di recupero… lo scopo della norma, volto a consentire all’automobilista la pronta “correzione” del proprio comportamento, non (può) considerarsi sostituito dalla disposizione contenuta al terzo comma dell’art. 126 bis cit., secondo cui ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri: difatti, secondo il d. m. , la comunicazione dell’anagrafe è condizione necessaria per l’iscrizione a ciascun corso…” (così, testualmente, Tar Lombardia –Milano, III, sent. n. 1670/10, su fattispecie pressoché identica a quella odierna, relativa a un caso in cui l’Amministrazione aveva comunicato variazioni di punteggi “cumulativamente”, anziché per ciascuna singola decurtazione di punteggio, non ponendo così l’interessato nella condizione di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti perduti).
Nella specie lo Z. deduce di avere ricevuto, soltanto con lettera dell’11 febbraio 2010, l’avviso “cumulativo” riguardante l’avvenuto esaurimento dei 20 punti, in conseguenza dei due verbali di infrazione del 2004 e del 2006, comportanti la perdita di 10 punti ciascuno.
L’Amministrazione obietta: a) che la comunicazione della decurtazione dei 10 punti relativi alla violazione dell’art. 186, comma 2, cod. strad. , commessa il 17 ottobre 2004, risulta spedita in data 15 gennaio 2009, e b) che, in ogni caso, nel momento della consegna, o della notifica, di ciascun verbale di infrazione, l’interessato prende cognizione sia delle violazioni contestate, sia delle conseguenze, sul piano sanzionatorio, compresa quindi la perdita dei punti.
Senonchè, quanto ad a) l’Amministrazione non ha comprovato l’avvenuta, effettiva comunicazione, allo Z., della prima variazione di punteggio, nel gennaio del 2009: a questo riguardo, l’esame del doc. 3 fasc. P. A. non permette di considerare raggiunta la prova dell’intervenuta comunicazione; quanto a b), l’obbligo di comunicazione specifica della variazione del punteggio, sancito dal citato art. 126 bis, “non può ritenersi superato dall’eventuale conoscenza che della decurtazione l’interessato abbia avuto attraverso il verbale di contravvenzione… la funzione della comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 126 bis del d.lgs. n. 285 del 1992 è quella di permettere all’interessato di venire a conoscenza sia dell’effettiva decurtazione del punteggio (laddove l’informazione resa in occasione del verbale di contestazione riguarda solo la futura ed eventuale decurtazione) sia dello stato attuale e complessivo del punteggio a seguito della decurtazione operata, proprio al fine di consentire la scelta di avvalersi o meno dei corsi per il recupero dei punti previsti dal d.m. 29 luglio 2003 (così Tar Emilia –Romagna –Bologna, sent. n. 6002/10, che il collegio condivide e alla quale rinvia).
In conclusione, . assorbito ogni altro profilo di censura non espressamente esaminato il ricorso va accolto e il provvedimento in epigrafe annullato.
Un’ultima considerazione, tuttavia, si impone. L’art. 186, comma 2, cod. strad. riguarda la guida in stato di ebbrezza. Poiché l’art. 128 cod. strad. prevede che sono sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, resta possibile l’assoggettamento dell’interessato alla procedura di cui al citato art. 128 e rimangono autonome, e ben distinte rispetto alla revisione ex art. 126 bis, le valutazioni medico legali formulate dalla Commissione medica locale patenti di Belluno in base a quanto dispone il citato art. 128.
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda trattata, le spese e gli onorari della controversia possono essere integralmente compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
******************, Presidente
***************, ***********, Estensore
**************, Primo Referendario
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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