Legge 4 novembre 2010 n. 183 – Incentivi alla progettazione

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L’art. 35 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 ha abrogato il comma 7 bis dell’art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La norma di riferimento per l’erogazione dell’incentivo alla progettazione torna ad essere esclusivamente l’art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) che così prevede:”Una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie“.

A decorrere, dunque, dal 24 novembre 2010 viene ripristinata la percentuale del 2%.

La disposizione non precisa la disciplina applicabile ai lavori attualmente in corso.

 

 

La disciplina precedente

L’incentivo a favore dei progettisti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto con la Legge 109/1994, cosiddetta “Legge Merloni”.

Era infatti considerato un vantaggio economico a favore degli Enti Locali, che altrimenti avrebbero dovuto affidare gli incarichi ai progettisti esterni, nonostante l’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici, in realtà, imponga prioritariamente di progettare le opere pubbliche attraverso gli uffici tecnici interni.

Con il D. L. 112/2008, art. 61, comma 8, l’incentivo era stato tagliato dal 2% allo 0,5% a decorrere dal primo gennaio 2009.

L’incentivo al 2% era stato quindi reintrodotto con la Legge 201/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 23 ottobre 2008 n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

E’ stato nuovamente abbassato dalla Legge 2/2009 dal 2% allo 0,5%, ponendo il problema della retroattività, cioè dell’importo da riconoscere alle opere avviate prima del gennaio 2009.

Fino all’ultima modifica in commento, la disciplina applicabile risultava oltre che dall’art. 92, comma 5, sopra riportato, anche dall’art. 6, comma 7 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, oggi abrogato: A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo”.

Tale disposizione aveva determinato vari contrasti interpretativi, come detto, sulla retroattività della disposizione.

La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 36 del 23 dicembre 2008 ha fornito indicazioni sull’applicazione dell’art. 61 del D. L. 112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133:

“Comma 8 – incentivo per la progettazione: la percentuale del 2% dell’importo posto a base di gara prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata dalla norma de qua e per l’1,5% al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Si rinvia a successiva comunicazione l’indicazione degli estremi del capitolo. La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.

La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che – secondo quanto previsto dal comma 17 – gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto, si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio”.

Di opposto avviso, la Circolare ANCI, prot. n. 1001, del 12 novembre 2008, che fornì le seguenti indicazioni: “In merito si ritiene che la riduzione della percentuale sia da considerarsi come un’economia di spesa da rilevare già in sede di incarico al personale interno. In altre parole, all’interno del quadro economico dell’opera, dovrà essere prevista l’incentivazione ex art. 92, comma 2, del d. lgs n. 163/2006 direttamente nella misura massima dello 0,5%. Non corrisponderebbe ad economicità finanziare la percentuale complessiva (2%), per rilevare solo in sede di rendiconto di gestione l’economia, peraltro spendibile solo l’anno o gli anni successivi in sede di applicazione di avanzo di amministrazione. Occorre poi precisare che la norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2009, e dunque con riferimento alle attività di cui all’art. 92 del d. lgs n. 163/06 poste in essere successivamente al 31 dicembre 2008. Si consiglia, pertanto, agli Enti di approvare entro l’anno i progetti esecutivi delle opere pubbliche previste nel piano annuale delle opere. (…) Si ritiene che i compensi erogati a decorrere dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, siano assoggettati alla previgente disciplina“.

Oggi la questione sembra definitivamente superata con il ripristino del 2%, pur ponendo il problema non risolto della disciplina applicabile ai lavori attualmente in corso.

 

 

Dott. Carlo Rapicavoli

Avv. Rapicavoli Carlo

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