Sentenza del Giudice di pace di Eboli del 4.12.10

Vingiani Luigi 09/12/10
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

EBOLI

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di ********** ************** ha emesso la seguente

 

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1977-08 riservata all’udienza del 2/11/10

 

TRA

Carrafiello *********, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’******************* presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Rosselli 42- Macchia di Montecorvino Rovella (SA)

ATTRICE

E

Nuova Tirrena s.p.a. in persona legale rapp.te pro tempore con sede in Roma alla Via Massimi 158 rapp.ta e difesa dall’******************* e ************* con studio in Via Trieste n. 25 in Battipaglia

CONVENUTA

D’Ascoli ******* dom.to in Piazza Nicotera 6 presso ******************* che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti

Convenuto

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con atto di citazione debitamente notificato in data 3/10/08, ********************* – – conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Eboli, **************** il proprio assicuratore la Nuova Tirrena s.p.a. in persona legale rapp.te pro tempore con sede in Roma alla Via Massimi 158, al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni (lesioni) allorchè procedeva a bordo del veicolo Tg. CD404BN, nell’incidente occorso il giorno 2/2/06 (ore ) in Battipaglia SS.18, dedotto come causato dal veicolo targato CF441ZS di proprietà di **************** ed assicurato per la R.C.A. con la compagnia assicuratrice Nuova Tirrena s.p.a. in persona legale rapp.te pro tempore con sede in Roma alla Via Massimi 158.-

In particolare parte attorea , deduceva di aver proposto autonomo giudizio per i danni a cose e che la responsabilità del sinistro era da ricondursi totalmente alla imprudente condotta di guida del sig. **************** il quale tamponava altro veicolo che andava a collidere con la parte anteriore alla parte centro posteriore del veicolo guidato dall’attrice.

Si costituiva la Nuova Tirrena s.p.a. in persona legale rapp.te pro tempore con sede in Roma alla Via Massimi 158 ed in particolare il convenuto **************** il quale eccepiva la proposizione di autonomo giudizio per i danni a cose ed ececpiva il divieto di ne bis in idem.

Assunta la prova testimoniale articolata da parte attrice , escussi i testi: , acquisita la documentazione prodotta, quindi, previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti la causa all’udienza del 2/11/10 veniva riservata a sentenza.

*********

L’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c., ed ha adempiuto all’obbligo di costituzione in mora della Nuova Tirrena s.p.a. in persona legale rapp.te pro tempore con sede in Roma alla Via Massimi 158, mediante raccomandate ricevute sia dalla compagnia assicuratrice del veicolo attoreo e sia dalla compagnia assicuratrice del veicolo convenuto , entrambe depositate agli atti.

Dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell’attore ********************* che la legittimazione passiva sia di **************** e sia della Nuova Tirrena s.p.a. in persona legale rapp.te pro tempore con sede in Roma alla Via Massimi 158 la quale, comunque, non è contestata.

In via preliminare si rileva che la giurisprudenza anche della S.C. ha oramai sancito definitivamente che il richiedere giudizialmente la pronunzia di una sentenza al pagamento di una somma che rappresenti soltanto una porzione rispetto all’intero risarcimento spettante da un unico fatto illecito, in relazione al quale sia stato già richiesto il ristoro dei danni patiti senza espressa riserva di promuovere successivamente un giudizio per il residuo, costituisce violazione del principio generale del “ne bis in idem”, oltre che dei principi generali di correttezza e buona fede, atteso che impedisce alla parte tenuta al risarcimento di valutare esattamente la opportunità di resistere alla pretesa e di scegliere le modalità di difesa e la eventualità di transigere la lite.

In sostanza, le SS.UU. hanno censurato e stigmatizzato un comportamento del creditore – molto frequente nella pratica – che si pone agli antipodi di quella che dovrebbe essere la correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, nonchè della auspicabile cooperazione del creditore nell’adempimento del debitore, rilevando quindi sulla scorta di una interpretazione sistematica e complessiva dell’ordinamento vigente la esistenza di un principio di carattere generale(come innanzi individuato) ostativo al frazionamento del credito.

Invero, dal punto di vista dell’operatore del diritto, nella vita quotidiana del foro esaminando – per tipologia – le controversie che maggiormente si rinvengono sui ruoli dei giudici civili in primo grado, si riscontra un elevato numero di fattispecie in cui si realizzano situazioni di abusivo frazionamento di un diritto di credito unitario(come ad esempio nel risarcimento del danno ovvero nei pagamenti di forniture o ancora nei rapporti di condominio o, ancora, come di recente, procedure monitorie e/o ordinarie per la restituzione delle spese di spedizioni di fatture commerciali relative ad utenze quali gas, elettricità, telefono ecc.), che nella stragrande maggioranza dei casi nemmeno venivano giustificati da una sia pur minima <riserva>, intesa secondo l’insegnamento della S.C., quale differimento ad un momento successivo dell’esercizio dell’azione per ragioni contingenti ma giustificabili – quale potrebbe essere il tipico caso del soggetto che ha riportato lesioni personali di rilevante entità che impongono un lungo periodo di recupero e convalescenza, e che quindi portano a considerare il credito per cui si agisce non determinato e nemmeno determinabile stante il perdurare della prognosi – oppure casi in cui la riserva, se formulata, era da ritenersi assolutamente inefficace.

Quello che dalla pronunzia in esame non si evince con apprezzabile chiarezza è se il principio di diritto fissato dalla decisione in questione sia applicabile anche alla fattispecie di richieste di risarcimento del danno – per voci tra loro differenziate – pur derivanti da una medesima origine, in quanto la questione di massima che ha provocato la decisione delle SS.UU., consistente nell’accertare < se sia consentito al creditore chiedere giudizialmente l’adempimento frazionato di una prestazione originariamente unica, perché fondata sullo stesso supporto>, appare di larghissima applicazione ; di certo è che al riguardo il Supremo Collegio si era espresso ripetutamente nel tempo con pronunzie che, in sostanza, ne riconoscevano l’ammissibilità pur limitandola alla sussistenza di determinate condizioni, dipendenti dal verificarsi o meno di una determinata condotta del creditore, ricostruibile in termini di condizione meramente potestativa e della quale il creditore, ove non si sia premurato di formulare la c.d. riserva, inevitabilmente subirà le conseguenze per lui negative in termini di declaratoria di improponibiltà della domanda, rilevabile anche ex officio ; infatti, in altra occasione la S.C. ha affermato “le varie voci del danno richiesto non corrispondono ad una pluralità di petitum, ma costituiscono soltanto delle articolazioni o categorie interne, delle specificazioni quantitative di un petitum(la richiesta risarcitoria) che è e resta unico ed identico, a prescindere dalla quantificazione operata ad inizio in un momento successivo” fissando così un principio la cui derogabilità veniva assoggetta dalla S.C. alla ricorrenza di precise condizioni, ovvero allorquando “sia esclusa, a priori, in termini espliciti, la potenzialità della domanda a coprire tutte le possibili voci di danno, la qual cosa può accadere solo quanto tale esclusione sia adeguatamente e nei modi opportuni manifestata dall’attore”; pronunzia con la quale la Cassazione ha dato concreta applicazione ad altri suoi precedenti in cui era stato configurato, in a tale ottica, un preciso onere di allegazione ed asseverazione a carico del danneggiato, con l’affermazione che “nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno chieda, senza alcuna specificazione o riserva ovvero senza che vi sia un giudicato che riservi ad altro giudizio la liquidazione di una parte del danno, l’azione comprende per la sua generalità tutto il credito esercitabile” in quanto “l’unitarietà del diritto al risarcimento del danno implica il diniego di una azione volta a pretendere somme di denaro ulteriori, ove riguardanti un’unica situazione soggettiva di danno accertata con sentenza passata in giudicato, anche se le nuove pretese prospettano profili oggettivamente diversi”.

Orbene, poiché l’attrice ha quasi contemporaneamente proposto le due domande (per danni a cose e per lesioni) e che al momento della proposizione della prima domanda l’attrice era indubbiamente già guarita ( la durata dell’invalidità temporanea è di complessivi gg.2O ) e che non vi è stata alcuna riserva di procedere separatamente per le lesioni , appare evidente che nella fattispecie sia stato violato il principio dell’unitarietà del diritto al risarcimento del danno ed il suo riflesso processuale dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione e quindi una violazione del principio di cui all’art. 111, II° comma Cost.!

La domanda, così come proposta, va dunque dichiarata inammissibile.

Per i motivi e la novità della decisione si ritiene equo disporre la totale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di EBOLI, dott. **************, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ********************* nei confronti di ****************************** s.p.a. in persona legale rapp.te pro tempore con sede in Roma alla Via Massimi 158 con atto di citazione notificato 3/10/08, così provvede:

  1. Dichiara inammissibile la domanda .

  2. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in EBOLI lì 06/12/2010. Il Giudice di Pace

 

Avv. **************

Vingiani Luigi

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