Nel giudizio amministrativo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità.
N. 07563/2010 REG.SEN.
N. 03039/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3039 del 2006, proposto da:
***************** e **************, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso **************** in Milano, viale Bianca Maria, 11;
contro
Comune di Segrate, rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Milano, via Corridoni, 39;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 26 del 28.07.2006 del Sindaco del Comune di Segrate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Segrate;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione resa in udienza con la quale entrambe le parti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano l’ordinanza di ripristino del decoro e dello stato igienico di luoghi di loro proprietà per violazione di legge ed eccesso di potere.
All’udienza le parti concordi dichiarano che è sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in quanto il Comune ha revocato l’atto impugnato in cambio di un accordo con il privato.
All’udienza del 9 novembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Come afferma giurisprudenza unanime (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530) la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440).
In questa situazione, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, e, per tale motivo, lo dichiara improcedibile.
Sull’accordo delle parti sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
***********, Presidente
*******************, Referendario
****************, Referendario, Estensore
|
|
|
L’ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento