La normativa
Se fino a pochi anni fa la società pubblica sembrava uno strumento adatto a tutte le stagioni, recentemente ha registrato una forte diminuzione del favor legislativo.
Infatti dapprima con l’art. 13 D.L. 2008/223 e s.m. (c.d. decreto Bersani) le società c.d. strumentali hanno visto fortemente diminuire la propria capacità d’agire, successivamente con la legge finanziaria del 2007, sono state imposte incisive limitazioni al compenso ed al numero degli amministratori delle partecipate e con la finanziaria del 2008 sono state introdotte le limitazioni che costituiscono l’oggetto di questo breve studio. La diffidenza del legislatore nei confronti delle partecipazioni pubbliche è poi continuata con l’emanazione del tanto temuto 23 bis del D.L. 2008/112 e s.m. che ha cercato di limitare al minimo gli in house providing dei servizi pubblici locali. Per non parlare poi dell’ultima manovra estiva (citata in fondo all’articolo) che ha tentato di eliminare le società partecipate dai piccoli comuni, le quali proprio nel nostro paese costituiscono la parte numericamente più importante.
Tornando al tema che ci occupa, la finanziaria per il 2008 (art. 3 co. 27-29), com’è noto, ha introdotto delle restrizioni alla possibilità per gli enti pubblici di detenere partecipazioni. Dal punto di vista soggettivo le limitazioni interessano tutte le <<amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65>>, quindi principalmente comuni province e regioni.
Da un punto di vista oggettivo le amministrazioni suddette potranno detenere partecipazioni esclusivamente in quelle società che rientrano in una delle seguenti tre tipologie:
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“società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali” dell’ente”;
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“società che producono “servizi d’interesse generale”;
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“società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (codice contratti pubblici).
La norma non dice nulla sulle società strumentali. Tuttavia si può ritenere che le strumentali siano ipso facto strettamente necessarie ai fini istituzionali dell’ente, pertanto possono essere conservate come suggerito anche dalla nota dell’Anci sotto riportata.
E’ anche vero però che l’ambito d’applicazione del comma 27 è differente rispetto a quello dell’art. 13 D.L. 2006/223 convertito con legge 2006/248 (c.d. art. 13 Bersani). Quest’ultimo infatti ha come destinatarie le società che erogano servizi strumentali alle amministrazioni socie ponendo delle limitazione alla loro capacità d’agire, la norma della finanziaria 2008 si rivolge invece alle società che erogano servizi al pubblico e possono entrare in concorrenza con società private che operano nello stesso settore.
Le finalità della disciplina
La scopo dichiarato della norma è quello di “tutelare la concorrenza e il mercato” si vuole cioè evitare che gli enti pubblici, attraverso la costituzione di società, l’assunzione di partecipazioni o con il loro mantenimento, possano intervenire in settori nei quali il mercato può efficientemente operare, così distorcendolo per la presenza di soggetti che per mezzo del finanziamento pubblico godono di un indebito vantaggio concorrenziale.
La Corte Costituzionale ha altresì precisato che <<l’obbligo di dismettere le partecipazioni possedute non ha carattere di generalità, ma riguarda esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali>>1.
La Consulta, su tale presupposto, ha ritenuto costituzionalmente legittima la norma, – impugnata in via diretta dalla Regione Veneto- ed ha affermato che la sedes materiae è quella della tutela della concorrenza la quale com’è noto appartiene alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2°, lett. e).
Come affermato infatti, dal Giudice contabile dell’Emilia Romagna con l’articolo 3, comma 27, della legge 244/2007 si è inteso porre un freno al proliferare delle società partecipate da enti pubblici, fissando un obbligo di verifica circa la compatibilità dell’oggetto sociale e, più in generale, dello scopo in concreto perseguito attraverso lo schermo societario, con i fini istituzionali dell’Ente pubblico.
Come emerge nella stessa relazione al disegno di legge,infatti, la <<ratio della norma è da rinvenirsi, da un canto, nell’evitare “forme di abuso” dello strumento societario e, dall’altro, nella necessità di tutelare la concorrenza ed il mercato>>.2
Tuttavia lo scopo della nuova disciplina, come costantemente affermato dai giudici contabili ( es. C.d.C. sezione controllo Veneto, parere n. 5 del 14 gennaio 2009), è anche limitare i costi degli enti pubblici considerato che come arcinoto, le partecipate presentano quasi sempre bilanci con ingenti perdite che i primi sono chiamati a ripianare.
Occorre adesso individuare il significato delle espressioni servizi d’interesse generale e strettamente necessarie ai fini istituzionali.
Le società che erogano “servizi d’interesse generale”
Con riferimento a tale tipologia il Giudice contabile del Molise ha affermato che <<è opportuno per dare un contenuto concreto alla locuzione richiamare la nozione comunitaria di “servizi di interesse generale”, giacché, in questo senso depone la finalità pro-concorrenziale dichiarata della legge finanziaria 2008.
Dei servizi d’interesse generale il Trattato CE non fornisce una puntuale definizione che, invece, deriva da una rielaborazione avvenuta nell’ordinamento comunitario del concetto di “servizi di interesse economico generale” di cui all’art. 86 del Trattato della CE.
La definizione fornita dalla Commissione Europea è nel senso che si tratta di servizi che le autorità pubbliche ritengono che debbano essere garantiti, anche qualora il mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo”, sono, cioè, servizi che le autorità pubbliche – in base alla sensibilità politica di ogni Stato membro – ritengono di dover fornire in ogni caso>>.3
Dello stesso tenore il Giudice contabile del Veneto secondo cui <<a livello comunitario, con questa espressione si intendono sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.
Rientrano in tale categoria i servizi offerti dalle grandi industrie di rete quali energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni, nonché la sanità, l’istruzione e i servizi sociali, nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.
Tali servizi devono rilevare nell’ambito dei livelli istituzionali di competenza dei soggetti partecipanti e partecipati, ed avere un impatto immediato sulla collettività locale.
Nella gestione di un servizio pubblico locale (che ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali), oltre al rapporto di stretta necessità e/o alla sussistenza di servizi di interesse generale, dovranno comunque emergere esigenze di ordine tecnico (ad esempio, con riferimento a beni e servizi non altrimenti reperibili nel libero mercato, o strutturalmente non erogabili direttamente dall’ente) o economico (per es., legate alla maggiore convenienza economica dell’autoproduzione del bene o servizio rispetto all’acquisizione di esso sul mercato) che depongano in favore dell’opzione societaria.
Inoltre, la valutazione in ordine all’attività sviluppabile dalla società partecipata dovrà essere risultato di un processo complesso, nel quale, seguendo il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, l’ente dovrà attentamente valutare i costi e i benefici dell’affidamento del servizio alla società, in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione in un’ottica di lungo periodo, nonché le ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell’amministrazione stessa>>.4
Sulla medesima scia il Giudice contabile pugliese ha ritenuto che <<l’attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio di un pubblico servizio trattandosi, in particolare, di un’attività rivolta a fini sociali, secondo il disposto dell’art. 112 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente agli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.>>.5
La Corte dei conti del Trentino Alto Adige ha ritenuto che <<una società partecipata da un comune montano per la gestione di un impianto di risalita a fune sia conforme alla norma in commento. Il Collegio ha precisato che una legge provinciale espressamente qualifica “servizio pubblico” l’attività inerente agli impianti di trasporto a fune con ciò situandola naturaliter fra i servizi di interesse generale>>.6
Il Giudice contabile della Sardegna ha ritenuto ammissibili la <<partecipazione di un comune in società che gestiscono servizi, quali quello idrico integrato e di igiene ambientale che sono sicuramente servizi necessari (si tratta addirittura di fini, per così dire, storici dell’ente locale) per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune (sarebbe stato più corretto dire servizi d’interesse generale). Non sembra si possa dubitare che il servizio di nettezza urbana (in tutte le sue sfaccettature, dalla raccolta dei rifiuti, al conferimento e smaltimento, alla spazzatura delle strade) non sia uno dei (principali) servizi offerti dal comune alla propria collettività (…). La Corte ha però precisa che con l’emanazione del decreto legislativo 2006/152 è stato introdotto il principio di unicità di gestione dell’acqua in base al quale sono state deferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di ciclo dell’acqua>>.7
Le società “strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell’ente.
La seconda fattispecie esclusa dal divieto, come abbiamo visto, riguarda l’assunzione di partecipazioni in società che svolgono attività di produzione di beni e di servizi, “strettamente necessarie” per il perseguimento delle “finalità istituzionali” dell’ente.
Al riguardo, <<in considerazione della finalità dichiarata della norma di tutelare la concorrenza ed il mercato da distorsioni concorrenziali ed in ossequio al criterio ermeneutico teleologico (ritenuto dall’ordinamento comunitario il principale e prevalente criterio interpretativo), il Collegio contabile del Molise osserva che sia da ritenere legittima la costituzione di società o l’assunzione di partecipazioni societarie in assenza delle quali il fine istituzionale, cui sono preordinate, non sarebbe in altro modo perseguibile.
In altri termini l’Ente, solo dopo aver valutato con esito negativo tutte le altre modalità con le quali sarebbe possibile realizzare la finalità istituzionale di cui è portatore, è legittimato a ricorrere allo strumento societario ovvero all’assunzione di partecipazioni societarie che si pongono, quindi, quale scelta residuale conseguente all’acclarata e motivata mancanza di alternative.
Laddove, invece, le finalità istituzionali dell’ente possono essere soddisfatte con strumenti diversi e diverse modalità senza riceverne alcuna compressione o compromissione, non può ritenersi legittima la costituzione di società o l’assunzione di partecipazioni societarie>>.8
Considerazioni ancora più dettagliate sono state espletate dal Giudice contabile del Veneto secondo cui <<la valutazione di stretta necessarietà, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l’attività che costituisce l’oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell’ente, quali derivanti dall’attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza -, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Già l’art. 13 del TUEL – antecedente alla riforma del titolo V della Costituzione in quanto approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 -, ha attribuito genericamente al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
Sempre ai fini dell’individuazione dell’attività istituzionale dell’ente, utili indicazioni oltre che dalla legge possono derivare dalla stessa struttura del bilancio dell’ente, e precisamente dalle funzioni, – che individuano in modo articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate e cioè all’oggettivo esercizio di operazioni da parte delle articolazioni organizzative dell’ente -, e dai servizi, – che individuano le attività che fanno capo alle varie compagini organizzative dell’ente.
Ulteriori elementi di valutazione possono inoltre derivare anche, nel rispetto del quadro ordinamentale vigente, dallo statuto comunale (che delinea i contorni dell’attività istituzionale dell’ente, come definita dalle fonti legislative), e dalle linee programmatiche di mandato (che segnano, sin dall’insediamento dell’amministrazione, le direttrici entro cui tale attività dovrà svilupparsi)>>.9
E’ stata ritenuta non ammissibile dal Giudice contabile lombardo una <<società che aveva un oggetto sociale troppo vasto quale << la progettazione, costruzione e gestione di scali ferroviari, aree logistiche e poli merci sul territorio nazionale; l’effettuazione di consulenze nell’ambito delle attività prima descritte; il trasporto e il noleggio di mezzi stradali e ferroviari; la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto di cose o persone; la commercializzazione e la vendita di pezzi di ricambio per mezzi di trasporto; l’esecuzione d’interventi di pulizia ordinaria e straordinaria di fabbricati e di mezzi di trasporto ad uso civile; la realizzazione di servizi telematici e telefonici; la progettazione e costruzione di aree verdi; l’assunzione della rappresentanza di società nazionali ed estere, con la possibilità di istituire uffici e depositi; la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, ivi compresa la distribuzione di generi alimentari preparati e pronti al consumo.
L’ampiezza e la polivalenza dell’oggetto sociale delineato nello statuto appaiono caratteristiche non conformi alle prescrizioni previste dall’art. 3 comma 27 della legge 244/2007, poiché non si intravedono nell’attività di questa società i requisiti dell’inerenza territoriale e della stretta connessione fra l’attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata>>.10
E’ stata ritenuta ammissibile dal Giudice contabile piemontese <<la partecipazione di un comune ad una costituenda banca di credito cooperativo in ragione delle peculiarità dell’attività bancaria svolta da quest’ultima (scopo mutualistico, operatività svolta in prevalenza a favore dei soci)>>.11
Per il giudice amministrativo pugliese <<il servizio di pulizia degli uffici e dei presidi ospedalieri non può essere considerato “strettamente necessario” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’azienda sanitaria locale. La pulizia quotidiana dei locali è infatti strumentale al buon andamento di qualsivoglia ente o ufficio pubblico, nell’interesse di coloro che ivi lavorano e degli utenti che vi si recano, ai quali viene garantito il mantenimento di un ambiente salubre. I servizi di pulizie sono intrinsecamente comuni e generici, strumentali all’esercizio di qualunque attività pubblica o privata, erogabili da qualsiasi soggetto ed a favore di chiunque. Il loro affidamento costituisce un appalto di servizi ed è soggetto alle regole dettate dal Codice dei contratti pubblici e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, improntate alla tutela della concorrenza ed alla massima apertura dei mercati. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 3, c. 27, della l. n. 244 del 2007, è illegittima la costituzione da parte della Azienda sanitaria locale di una società interamente pubblica a cui è stata affidato, senza esperimento di gara, lo svolgimento del servizio di pulizia ed ausiliariato presso le strutture ed i presidi di zona, che resta in tal modo sottratto al mercato per gli anni a venire>>.12
Chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità con la nuova disciplina di un consorzio tra enti locali di cui all’art. 31 TUEL, Il Giudice contabile dell’Emilia Romagna, ha precisato che il consorzio tra enti locali non appare identificabile con la figura del consorzio d’imprese, prevista dall’articolo 2602 del codice civile, in quanto, al di là di singoli aspetti di somiglianza (come la convenzione costitutiva, che può farsi rientrare tra i contratti associativi) è stata riconosciuta ai consorzi ex articolo 31 TUEL natura di ente strumentale degli enti locali partecipanti ( Cons. St.,Sez. V, n. 2605/01; Cass., sez. unite civili, ordinanza n. 33691 del 10 ottobre 2002).
Al contrario, ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, deve ritenersi, in base al disposto normativo dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/20013, che esso debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni” degli enti che lo costituiscono>>.13
In merito infine alla terza tipologia di società escluse dal divieto di dismissione non vi è molto da dire in quanto le società che gestiscono servizi di committenza possono per loro natura considerarsi strettamente necessarie ai fini istituzionali di un ente.
La delibera di dismissione delle partecipazioni non consentite
Il comma 28 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 citata, dispone, poi, che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali deve essere autorizzata dall’organo consiliare con delibera motivata che accerti la sussistenza dei presupposti indicati del precedente comma 27. In seguito alla modifica del comma ad opera dall’art. 19, comma 2, lett. a), D.L. 1° luglio 2009/78, la delibera in questione “deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”.
Lo scopo di un simile obbligo non è specificato dalla norma tuttavia si ritiene che la trasmissione della delibera in commento al giudice contabile sia finalizzata a consentire un controllo sulla stessa.
Un autore ha osservato che l’invio della delibera consente alla Corte dei conti di esercitare il controllo sulla gestione ex art. 3 legge 1994/20. Si tratta cioè di un controllo di legittimità di tipo successivo e mira ad accertare la rispondenza dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, costi, modi e tempo dell’attività amministrativa; in alternativa si può ritenere che la trasmissione della delibera sia propedeutica al controllo sulla sana gestione economico finanziaria dell’ente.
In una eventualità del genere le sezioni regionali della Corte dei conti, nel caso di decisioni su asset societari non coerenti con i canoni previsti dal comma 27, dovrebbero adottare una specifica pronuncia, consistente sostanzialmente in una richiesta di riesame delle delibere alla luce delle irregolarità riscontrate, nonché vigilare, successivamente , sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive14.
Il termine della cessione
Il comma 29 stabilisce che le pubbliche amministrazioni interessate devono cedere con procedure ad evidenza pubblica le partecipazioni in quelle società che non rientrano nelle tre tipologie menzionate.
Benchè la norma ponga le pubbliche amministrazioni di fronte ad una scelta netta tra la conservazione o la vendita delle proprie partecipazioni, sembra che siano possibili altre due opzioni.
La prima è quella di mettere in liquidazione quelle società per le quali si ritiene che non vi sia mercato e per le quali pertanto le aste di vendita andrebbero deserte.
La seconda opzione non prevista riguarda le società c.d. multiutility quelle cioè che svolgono una pluralità di attività. Nell’ipotesi in cui una multiutility svolga attività rientranti in una delle tre tipologie previste dal comma 27 ed attività non previste da tale norma si può ipotizzare una cessione dei rami d’azienda relativi a queste ultime.
Il termine entro il quale deve avvenire tale cessione era inizialmente di diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge (quindi 30 giugno 2009) ed è stato poi prorogato al 31 dicembre 2010.
In merito alla natura del termine un’articolata pronuncia del Giudice contabile lombardo ha statuito che <<entro il termine fissato per legge, gli enti devono avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente completarne l’iter. E ciò per evitare svendite o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione o della società in mano pubblica.
L’asimmetria della posizione delle pubbliche amministrazioni alienanti rispetto a quella dei terzi concorrenti alla gara, non vincolati, al contrario delle prime, ad un termine legale ed obbligatorio d’alienazione, se non correttamente intesa, produrrebbe una debolezza strutturale delle ragioni di parte pubblica la quale, per ciò solo, vedrebbe notevolmente ridotte le possibilità di svolgere una gara effettiva ad un congruo prezzo di dismissione.
Il cedere obbligatoriamente le partecipazioni vietate entro un termine legale, produrrebbe occasioni di speculazione privata tesa al ribasso del prezzo di acquisto, in una prospettiva del tutto contraria all’interesse pubblico alla sana e corretta gestione del patrimonio e delle risorse della collettività.
Inoltre, a seguito dell’attività ricognitiva in materia di partecipazioni vietate, le grandi realtà territoriali o gli enti istituzionali di maggiori dimensioni, potrebbero trovarsi a dover contemporaneamente gestire un elevato numero di dismissioni, senza poter oggettivamente approdare in tempi brevi al perfezionamento delle procedure di cessione.
In tali evenienze, in conformità con la delibera autorizzativa, occorrerà stilare un accurato programma che scandisca i tempi e le modalità delle previste dismissioni.
Sul piano più strettamente giuridico, si osserva che in carenza di specificazioni normative circa la natura del termine, non sembra che il termine finale fissato dal legislatore rivesta il carattere perentorio, ma sia da ritenersi ordinatorio.
In proposito, va osservato che l’avvio della procedura di dismissione si manifesta per impulso dell’ente proprietario tramite l’adozione di una delibera che ha come destinatari gli organi della società in mano pubblica interessata alla cessione a terzi dell’asset pubblico>>.15
La vendita delle partecipazioni vietate
Una volta pubblicata la delibera di cui sopra si procederà alla vendita delle singole partecipazioni ritenute non ammissibili. In merito alla forma con cui dovrà avvenire la vendita delle partecipazioni vietate, queste potranno essere cedute attraverso procedure ad evidenza pubblica con decreti del dirigente competente per materia.
Pertanto anche nella vendita delle azioni dovranno essere osservati i principi comunitari della trasparenza, imparzialità, buon andamento, economicità parità di trattamento e non discriminazione.
Riguardo al prezzo di alienazione occorre distinguere a seconda che si tratti di società quotate in borsa oppure non quotate.
Nel primo caso la cessione è effettuata <<ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell’alienazione stessa e tenendo conto dell’esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo>>.16
Nel caso invece di società non quotate nella prassi il prezzo viene determinato seguendo due distinte procedure:
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tenendo conto del patrimonio netto della società pubblica risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’assemblea dei soci;
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previa determinazione del consiglio di amministrazione sulla base di una preventiva perizia di stima del valore della partecipazione ex art. 2343.
Nuova normativa sul possesso di partecipazioni
Con il decreto legge 2010 n. 78 sono stati introdotti nuovi vincoli alla possibilità di detenere partecipazioni da parte dei comuni. E’ stato disposto infatti che <<fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite>> (art. 14 co. 32 D.L. 2010/78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, c. d. manovra estiva del 2010) L’operatività della norma è tuttavia condizionata dall’emanazione di un decreto interministeriale che stabilirà i dettagli della cessione.
Tale disposizione ha in un primo momento gettato quasi nel panico i piccoli comuni che oltretutto sono la maggioranza, inducendoli a credere di dover dismettere tutte le proprie partecipazioni.
Per sciogliere il nodo è intervenuto il Giudice contabile pugliese affermando che <<la norma, ponendo un espresso divieto di costituzione di società partecipate per i Comuni aventi popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ha una latitudine molto ampia perché si riferisce a tutte le società partecipate, senza distinguere in alcun modo in relazione al settore di attività in cui operano ovvero alla circostanza che esse abbiano proceduto all’emissione di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati. Tuttavia, il citato comma 32 fa specificatamente salvo l’art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 2007 (L.F. 2008) che, pertanto, rimane in vigore per espresso dettato normativo.
Ne consegue che, l’art. 14, co. 32 cit. non osta alla costituzione di società che integrino i presupposti di cui all’art. 3, comma 27 e ss. della legge finanziaria del 2008>>.17
Come affermato anche dall’Anci <<sono del pari escluse dal nuovo intervento normativo tutte le società che operano in settori regolati da discipline speciali. In conclusione le amministrazioni, al momento, devono attenersi alle disposizioni del comma 27, mentre per l’applicazione del comma 32 del dl 78/2010 s.m.i. si ritiene necessario attendere il decreto interministeriale, anche perché i criteri attuativi andranno coordinati con le norme inerenti le funzioni fondamentali e l’esercizio associato di servizi e funzioni, attualmente in itinere>>.18
Le scadenze previste dalla legge finanziaria del 2008 e dalla manovra estiva del 2010 non vanno confuse quindi con quelle poste dall’ormai arcinoto art. 23 bis D.L. 2008/112 convertito dalla legge 2008/123 il quale come già detto si occupa di società di gestione di spl di rilievanza economica.
1 Corte Costituzionale, del 2009/148.
2 Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per l’Emilia – Romagna delibera del 15/4/ n. 52.
3 Corte dei Conti sez. regionale controllo Molise, del 23/7/ 2009 n. 32
4 Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Veneto, delibera 14/5/2009 n. 5
5 Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Puglia, 27/2/2008 n. 3.
6 Corte dei conti sez. regionale. controllo, delibera del 14 /1/ 2009 n. 103.
7 Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Sardegna, delibera, 22/9/2009 n. 56
8 Corte dei Conti sez. reg. controllo Molise, delibera del 23/7/2009 n. 32.
9 Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Veneto, delibera 14/5/2009 n. 5.
10 Corte dei conti, sez. regionale controllo per la Lombardia delibera 25 /6/2008 n. 48 (vedi anche sotto).
11 Corte dei Conti sez. regionale controllo per il Piemonte delibera 2/12/2008 n. 33.
12 Tar Puglia, Bari, sez. I, 17/5/2010 n. 1898.
13 Corte dei conti sez. regionale di controllo per l’Emilia – Romagna delibera del 15 aprile 2010 n. 52.
14 La ricognizione delle partecipazioni societarie da parte degli enti locali alla luce dell’art. 3 co. 27 ex legge 2007/244, di Albo Francesco, ex aziendaitalia 2010 n. 3, 192.
15 Corte dei conti, sez. regionale controllo per la Lombardia, delibera del 25 /6/2008 n. 48; in senso conforme anche Corte dei conti sez. regionale controllo per la Puglia, delibera 14/10/2009.
16 Art. 80 co. 7legge 2002/289 applicabile anche alla fattispecie presente (finanziaria 2003).
17 Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Puglia del 22/7/2010 n. 76.
18 Circolare Anci del 3/11/2010.
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