Patente a punti: in assenza della comunicazione delle singole decurtazioni di punteggio va sospeso il provvedimento di revisione disposto a seguito della perdita di tutto il punteggio

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E’ questo il principio con cui il TAR Lombardia con l’ordinanza in commento ha sospeso la revisione di una patente di guida, poiche’ l’art. 126 bis, terzo comma, D.Lgs. n. 285/92 dispone che ogni variazione di punteggio debba essere comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e nel caso specifico il ricorrente non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti.

 

N. 01425/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 02450/2010 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2450 del 2010, proposto da:

+++, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vipacco, 21;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n.2/7970/i del 28 luglio 2010, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida n. MI5050231A;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato, ad un primo sommario esame delle deduzioni e dei documenti di causa, che:

l’art. 126 bis, terzo comma, D.Lgs. n. 285/92 dispone che ogni variazione di punteggio deve essere comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

nel caso in esame, il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione successiva a quella del 3 aprile 2008 che individuava un punteggio residuo di quindici punti e lamenta, in particolare, l’omessa comunicazione dell’ulteriore decurtazione che ha determinato l’esaurimento del punteggio;

tale omissione – che risulta allo stato avvalorata dalla inottemperanza all’ordinanza istruttoria della sezione – concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti;

in tale quadro deve ritenersi illegittima la disposta revisione della patente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:

a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 aprile 2011.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 700,00 oltre IVA e CPA.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente, Estensore

*********************, Referendario

*************, Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                            ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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