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Tar Lombardia (Brescia) – Sentenza n. 4056-2010 (Natura e finalità della discrezionalità in materia di valutazioni scolastiche – corretta formulazione di griglie).
La corretta formulazione delle griglie di valutazione è materia di discrezionalità tecnica, che può senz’altro essere contestata dinanzi al giudice amministrativo, ma soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico.
Il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche, indirizzate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un’efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell’istruzione pubblica, è aspetto delicato. Dette finalità, infatti, possono configurare la non ammissione alla classe superiore non come soccombenza rispetto ad altri soggetti, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l’ulteriore corso degli studi. Correlativamente l’interesse degli allievi e dei genitori, esercenti la patria potestà, deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, ma nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale degli studenti.
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