Procedimento amministrativo e obblighi della P.A.

sentenza 27/01/11

L’obbligo giuridico che sorge in capo alla Pubblica Amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge 8 agosto 1990, n. 241 sussiste in tutte quelle fattispecie nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni qualunque esse siano dell’Amministrazione.

Ed invero, una volta avviato anche di ufficio un procedimento l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso, diretto ad indicare in modo trasparente la decisione assunta; in relazione ad esso dovere il privato è titolare di una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni che l’amministrazione ritiene di dovere adottare a riguardo.

 

N. 00139/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01611/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2010, proposto da:
***************, ***********************, *****************, rappresentati e difesi dagli avv. *****************, **************, con domicilio eletto presso ************** in Bari, v.le J.F.Kennedy, N. 86;

contro

Comune di Conversano;

per l’annullamento

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall Comune di Conversano sulla richiesta del 10.05.2010 presentata dai ricorrenti, nonchè per l’annullamento del silenzio formatosi sulla predetta istanza a seguito della diffida del 20.07.2010, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 legge 241/90, ed altresì per la declaratoria dell’obbligo della medesima Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza, adottato un provvedimento espresso entro assegnando termine, con nomina, in difetto, di commissario ad acta per l’adozione del medesimo provvedimento.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori avv.ti ***********ò e G.Delvino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

A) Con atto notificato e depositato rispettivamente in data 21 ott. e 3 Novembre del 2010 i ricorrenti ingegneri che avevano partecipato e con esito positivo ad una procedura comparativa per la selezione di un progetto di Igiene Urbana riguardante il Comune di Conversano hanno impugnato il silenzio rifiuto in epigrafe meglio indicato. Hanno premesso che il Comune, significando che il progetto proposto dagli attuali ricorrenti era confacente alle aspettative dell’amministrazione comunale, ebbe loro a chiedere un supplemento di documentazione, richiesta prontamente soddisfatta. Di seguito essi interessati con nota del 10.5.2010 ebbero a chiedere di conoscere le determinazioni assunte dall’amministrazione. Ancora successivamente instavano perché il Comune concludesse il procedimento con atto espresso e motivato. Stante la completa inerzia avutasi a riguardo, hanno proposto il presente gravame lamentando a carico del Comune la violazione del’art. 2 della legge 241/90.

B) Il ricorso è fondato.

Va premesso che il processo avverso l’inerzia della p.a. è stato recepito dal c.p.a. (codice processo amministrativo) senza innovazioni particolari.

Orbene l’obbligo giuridico della P.A. di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/90 sussiste in tutte quelle fattispecie nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e quindi tutte quelle volte in cui in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica

sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni qualunque esse siano dell’Amministrazione. Invero una volta avviato anche di ufficio un procedimento l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso,diretto ad indicare in modo trasparente la decisione assunta; in relazione ad esso dovere il privato è titolare di una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni che l’amministrazione ritiene di dovere adottare a riguardo ( giurisprudenza da ritenersi consolidata; ex multis e da ultimo CdS n. 3487/2010). Nella specie l’aspettativa in capo alla parte privata è ben ravvisabile atteso che gli attuali ricorrenti avevano partecipato ad una procedura comparativa indetta dal Comune per la selezione di un progetto di igiene urbana per l’estensione del Sistema di raccolta porta a porta delle frazioni umido, carta e multi materiale leggera a tutte le utenze domestiche residenti nel comune di Conversano e che esso Comune, significando la bontà del loro presentato progetto, aveva espressamente chiesto in via istruttoria ulteriore documentazione, prontamente fornita in data 9.4.2010 (tavole planimetriche della suddivisione territoriale e sulla collocazione dei cassonetti r.s.u. residuali non previste dal bando e ritenute necessarie dopo la pubblicazione del bando). Le riferite circostanze portano a ravvisare come pienamente legittima la istanza di essi concorrenti del 10.5.2010 intesa a conoscere le determinazioni alfine assunte dall’Amministrazione, istanza inopinatamente rimasta inevasa.

Le considerazioni che precedono portano all’accoglimento del gravame con annullamento del silenzio rifiuto serbato dal Comune, cui segue l’ordine rivolto allo stesso perché entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente dia riscontro a quanto chiesto dagli attuali ricorrenti con nota del 20.5.2010; in carenza di quanto innanzi provvederà al’incombenza in questione e nel lasso di tempo di ulteriori trenta giorni e su semplice segnalazione di parte il Prefetto di Bari o funzionario dallo stesso delegato. Il compenso per l’attività svolta dal commissario ad acta cadrà a carico delle casse comunali.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e modi di cui in parte motiva, disponendo pure per la nomina di commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza comunale.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in complessivi € 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore

*****************, Referendario

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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