Esame avvocato, plagio, annullamento prove

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Non va annullato il compito che riporta brani presi da testi dei quali non era ammessa la consultazione in sede di esame se questi coincidono testualmente con alcuni passaggi di una sentenza delle SS.UU., e sono senz’altro suscettibili di costituire oggetto di massime riportate nei codici annotati con giurisprudenza ammessi alle prove d’esame, con conseguente carenza di prova della copiatura contestata

 

N. 05874/2010 REG.ORD.SOSP.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9969 del 2010, proposto da:***

contro***

per la riforma

dell’ ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE II n. 00765/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (SESSIONE 2009) – MCP

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ………..;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 il Cons. **************** e udito per le parti l’avv. ******************* in sostituzione di ******************;

 

rilevato che i brani asseritamente copiati da testi, dei quali non era ammessa la consultazione in sede di esame, coincidono testualmente con alcuni passaggi della sentenza Sez. Un. Pen. 22 gennaio 2009, n. 22676, e sono senz’altro suscettibili di costituire oggetto di massime riportate nei codici annotati con giurisprudenza ammessi alle prove d’esame, con conseguente carenza di prova della copiatura contestata all’odierno appellato;

ritenuta pertanto l’infondatezza dell’appello cautelare;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. per dichiarare le spese del presente grado cautelare interamente compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l’appello cautelare (Ricorso numero: 9969/2010).

Dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

*************, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Bernhard Lageder, ***********, Estensore

****************, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

Matranga Alfredo

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