Il tema del caso in esame è l’individuazione degli obblighi giuridicamente configurabili tra soggetti non coniugati e non conviventi con particolare riferimento ai rapporti tra donazione e proprietà ed alle relative ipotesi di revocazione.
La vicenda riguarda due soggetti fidanzati da vari anni. Lei gli regala un orologio antico. Dopo sei anni, termina il rapporto sentimentale: lei intende, quindi, ottenere la restituzione dell’orologio regalato.
Il caso pratico verte esclusivamente in ambito privatistico.
In materia, trovano applicazione le disposizioni previste nel libro II “delle successioni”, titolo V “delle donazioni” e non le norme di cui al libro I “delle persone e della famiglia”: non trattandosi di famiglia (art. 29 co. 1 Cost.), infatti, non può parlarsi di rapporto coniugale e, quindi, non si ravvisa l’applicabilità delle relative norme (artt. 143 e succ. c.c.).
Nella fattispecie, il regalo effettuato è giuridicamente qualificabile quale donazione: mediante tale negozio, infatti, un soggetto, per spirito di liberalità, dispone, a favore di un’altra parte, di un proprio diritto ovvero assume, verso la medesima parte, un’obbligazione (art. 769 c.c.).
Segnatamente, per effetto dell’art. 832 c.c., la donazione di un bene costituisce, in capo al soggetto donatario, un vero e proprio diritto di proprietà con la titolarità, quindi, di disporre e godere del bene ricevuto in modo pieno ed esclusivo: il bene donato, in altri termini, esce dalla sfera giuridica del donante per entrare a far parte di quella del donatario (1).
Sotto il profilo processuale (2), il magistrato è tenuto ad attenersi alle norme di diritto sostanziale previste in materia.
Pertanto, l’attenzione va focalizzata sul piano sostanziale.
L’ordinamento civilistico, all’uopo, prescrive il generale obbligo della forma dell’atto pubblico, sotto pena di nullità della donazione (art. 782 c.c.): tale obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui si tratti di donazione (già perfezionata) di modico valore di bene mobile (art. 783) (3).
A riguardo, va precisato che la modicità va valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Nella fattispecie, pertanto, la donazione effettuata è da ritenersi giuridicamente valida.
Resta, pertanto, da stabilire se ed in quali casi la donazione possa essere revocata.
Soggiunge, in merito, il disposto di cui all’art. 800 c.c. per effetto del quale i casi di revocazione sono tassativamente indicati e, cioè, per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Può, così, pacificamente affermarsi che la domanda di restituzione vada respinta: il donatario non è tenuto a restituire l’orologio ricevuto.
1- Per approfondimenti, BARASSI, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951; A.M. BASSO, L’uomo, la società, il diritto, Reggio Calabria, 2004; A.M. BASSO, Diritto, economia e ambiente, Foggia, 2008; M. C. BIANCA, Diritto civile, Milano, 1999.
2- Per approfondimenti, C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 1998.
3- Per approfondimenti, NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO, III, Torino, 1959; P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2007; P. RESCIGNO, Trattato di diritto privato, I – II, Torino, 1982; F. VASSALLI, Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1939.
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