SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N° 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R.
N°1184/03
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA SEZIONE OTTAVA UDIENZA DEL 6.7.10
SENTENZA
N°795/08/10
PRONUNCIATA
Riunita con l’intervento dei Signori: IL
21.9.2010
************à Presidente relatore
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA OGGI
ha emesso la seguente 3 nov.10
SENTENZA
Il Segretario
S. Zappalà
sul ricorso n. 1184/03 R.G.R. introdotto da
***
Contro L’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Catania
avverso l’avviso di accertamento n. 6561032432 per IRPEF- Contributo S.S.N. e contributo straordinario per l’Europa – anno di imposta 1996, notificato il 12 dicembre 2002.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l’atto impugnato per illegittimità e infondatezza con vittoria delle spese di giudizio.
Per la parte resistente: Voglia la Commissione rigettare il ricorso; confermare l’atto impugnato con vittorie sulle spese di giudizio.
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate Ufficio Imposte Dirette di Catania, in seguito all’esame della dichiarazione Mod. 740 presentata per l’anno d’imposta 1996 e all’accertamento nei confronti della società “La *** di *** Giovanni e C. s.n.c.” per il reddito di impresa imputabile ai soci ai fini IRPEF di £. 176.101.000, ha accertato , ai sensi degli artt. 5 del D.P.R. 917/86 e dell’art. 41bis del DPR 600/73, alla signora *** *** il reddito di partecipazione di £. 58.113.000 , pari al 33% dell’intera entità, in rettifica di quello dichiarato dalla stessa in qualità di socio . L’Agenzia ha accertato, altresì, ai sensi dell’art. 41/bis del D.P.R. 600/73, l’imponibile, l‘imposta IRPEF, il contributo per prestazioni del servizio sanitario nazionale; mentre ai sensi dell’art. 3, comma 203 della Legge n. 662/96 il reddito accertato è stato assoggettato anche al contributo straordinario per l’Europa.
La signora *** ***, ricevuto l’avviso di accertamento il 3 dicembre 2002, con l’assistenza del rag. *** , ha introdotto il ricorso, spedito all’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 203 e a questa Commissione in data 27 febbraio 2003, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato per illegittimità e infondatezza.
La parte ricorrente ha fatto osservare che la società “La *** di *** Giovanni & C.” era stata sottoposta a verifica a seguito della denunzia della signora *** per omissioni di contributi assicurativi e che contro detta denunzia era stato presentato ricorso avanti Il Tribunale di Catania, per cui l’accertamento induttivo non poteva essere emesso per la tenuta della contabilità ordinaria, contestando la determinazione induttiva pari al 75% in più del dichiarato. La ricorrente faceva osservare che la società non aveva evaso nulla e che, in diritto, era stati violati gli articoli 115 e ss del D.P.R. 917/1996 perché non sussisteva il presupposto dell’accertamento secondo parametri e di reddito induttivo per l’anno 1996. Il difensore chiedeva a questa Commissione di disporre informazioni e chiarimenti agli uffici competenti, di richiedere una apposita relazione e di nominare un consulente tecnico.
La parte ricorrente ha allegato in copia al ricorso fotocopia dell’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate di Catania in data 21 marzo 2003 si è costituita in giudizio e con le proprie controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell’atto impugnato perché l’accertamento è strettamente consequenziale a quello operato alla società “La *** di *** Giovanni & *********” per l’imputazione della quota ai fini IRPEF in aderenza alla quota sociale vantata nella società. In ogni caso, la parte resistente ha chiesto la determinazione del reddito in conseguenza a quanto era stato o sarà deciso in capo alla società “ La *** di *** Giovanni & *********”
La parte resistente ha chiesto, altresì, la condanna, ex art. 15 del D.Lgs. 546/92, della controparte al pagamento delle spese di giudizio ed ha allegato in copia alle proprie controdeduzioni la nota spese.
All’udienza del 22 giugno 2010 il rappresentante dell’Agenzia delle Entrate ha chiesto, ottenendolo, un breve rinvio al fine di accertare l’esito del ricorso nei confronti della società “La *** di *** Giovanneo & C. s..n.c..”
Successivamente, all’udienza del 6 luglio 2010 avanti la Commissione è comparsa solo la dott.ssa ********* per l’Agenzia delle Entrate facendo osservare che questa Commissione si era espressa favorevolmente all’Ufficio con le sentenze nn. 532/08/10 e 533/08/10 emesse nei confronti della società “ La *** dio *** Giovanni & *********” per gli avvisi di accertamento n. 6562001674 sul reddito di impresa anno 1996 e n. 45085/02 le ritenute alla fonte non operate nei confronti del personale dipendente.
La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore, mette la sentenza.
DIRITTO E OSSERVAZIONI
Il ricorso va rigettato e l’avviso di accertamento impugnato, debitamente motivato, risulta legittimo e fondato.
L’avviso impugnato risulta debitamente motivato e come tale va confermato perchè la parte ricorrente ha esercitato regolarmente l’azione di difesa, richiamando anche l’atto prodromico dal quale scaturisce l’accertamento per i redditi di partecipazione ai soci.
L’eccezione pregiudiziale, pertanto, va rigettata sia per la completezza e sia per la sufficiente motivazione dell’atto impugnato.
Nel merito dell’accertamento, l’avviso risulta legittimo e fondato essendo stato emesso ai sensi dell’art. 41 bis del DPR 600/73 per il maggior imponibile, rispetto alla dichiarazione unica dei redditi presentata, scaturito dall’atto prodromico emesso nei confronti della società di persone nella quale la ricorrente risulta socio e responsabile in solido per le obbligazioni sociali .
La sussistenza del reddito accertato in capo alla società di persone risulta palese e i redditi di partecipazione, imputati ai soci, sono fondati.
L’entità dei redditi di partecipazione non è modificabile e neanche è oggetto di diversa determinazione proprio per la sussistenza del reddito accertato nei confronti della società.
La parte ricorrente non ha prodotto alcun documento sulla effettiva determinazione del reddito di impresa con la conseguente imputazione della quota di partecipazione per l’eventuale insussistenza di costi e di ricavi, poiché l’onere della prova contraria ricade sul soggetto passivo d’imposta a fronte di un accertamento posto in essere dall’Amministrazione Finanziaria nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2697 del C.C.. Infatti chi vuol far valere un diritto in giudizio a fronte dell’insussistenza del reddito di impresa accertato deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, tenuto conto che, per i ricorsi contro gli avvisi di accertamento nei confronti della società “ La ***”, si è pronunciata con le sentenze portanti i nn. 532/08/10 e 533/08/10 . Nessuna prova contraria è stata prodotta dalla parte per l’insussistenza del reddito accertato nei confronti della società e, di conseguenza, del reddito di partecipazione al socio, per cui l’eccezione va rigettata.
In diritto, nessuna violazione è stata commessa alle disposizioni degli art. 115 e seguenti del D.P.R. 917/86 sul TUIR, vigenti nel 1996 e nel contenuto ante 1° gennaio 2004 poiché disciplinano il presupposto dell’ILOR e non la trasparenza fiscale. Le allusioni al regime di tassazione dei redditi per mezzo del quale il soggetto società diventa trasparente per il Fisco, ossia su di essa non sorgono obbligazioni tributarie, non sono attinenti al caso in esame. Infatti l’eccezione è inammissibile perché il soggetto trasparente -quale è la società “ La *** di *** Giovanni & *********”- è responsabile in solido ed illimitatamente con i soci/ associati per le obbligazioni tributarie ed extratributarie, ex art. 2291 del C.C. nascenti dall’attribuzione del reddito da esso prodotto a questi. Il regime della tassazione dei redditi della società in nome collettivo e di conseguenza, per partecipazione, dei soci è quello naturale e non derogabile nell’ambito dell’art. 5 del TUIR per le società di persone quali le società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Nel versione vigente (post 1° gennaio 2004) dell’art. 115 del TUIR il regime di trasparenza fiscale è optabile, dietro specifica opzione avente validità triennale, anche per le società di capitali (S.p.A.- s.r.l. – s.a.p.a.).
In conclusione, l’eccezione sulla violazione degli artt. 115 e seguenti del TUIR D.P.R. 917/86 va rigettata perché il regime di tassazione per le società di persone e i soci è naturale e nel rispetto dell’art. 5 del TUIR.
In conclusione, considerando anche il contenuto delle sentenze emesse da questa Commissione e le superiori motivazioni, tutte le altre eccezioni risultano assorbite ed il ricorso contro l’avviso di accertamento va rigettato.
Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio si compensano tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione rigetta il ricorso e conferma l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio in Catania il 21 settembre 2010
IL PRESIDENTE RELATORE
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