E’ questo il principio enunciato con l’ordinanza in rassegna dalla IV Sezione del CdS in materia di esami per l’abilitazione forense.
In particolare, per il Collegio, non può essere annullata la prova “se non vi è corrispondenza – né sul piano testuale né su quello dello sviluppo della traccia – fra la prova di esame e i testi vietati indicati dalla Commissione d’esame, di modo che non è inverosimile che si tratti di mera parafrasi di massime giurisprudenziali tratte da commenti dei quali era consentita la consultazione (idonea a essere valutata negativamente sul versante dell’originalità dell’apporto del candidato, ma non a dar luogo a esclusione dalla prova)”.
N. 00959/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00596/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello nr. 596 del 2011, proposto dalla dottoressa ……….., rappresentata e difesa dall’avv. *************, con domicilio eletto presso l’avv. ****************** in Roma, viale delle Milizie, 38,
contro
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO : SEZIONE II nr. 773/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF. AVVOCATO SESSIONE 2009.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011, il Consigliere **************;
Udita l’avv. Monadi per la appellante;
Ritenuto che nella specie è quanto meno dubbio che si sia in presenza di copiatura da un testo non consentito, non essendovi corrispondenza – né sul piano testuale né su quello dello sviluppo della traccia – fra la prova di esame e i testi vietati indicati dalla Commissione d’esame, di modo che non è inverosimile che, come assume parte appellante, si tratti di mera parafrasi di massime giurisprudenziali tratte da commenti dei quali era consentita la consultazione (idonea a essere valutata negativamente sul versante dell’originalità dell’apporto del candidato, ma non a dar luogo a esclusione dalla prova);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l’appello (Ricorso numero: 596/2011) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, ai fini di un riesame degli atti da parte della Commissione esaminatrice in diversa composizione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata, compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
**********, Presidente FF
*************, Consigliere
Raffaele Greco, ***********, Estensore
****************, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
L’ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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