La notifica degli atti tributari continua a essere oggetto di discordia tanto che recentemente anche la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 63 del 25/02/2011, è stata chiamata a esprimersi su una delle disposizioni più contestate.
La disposizione in questione è l’art. 26, d.p.r. 602/1973 il quale al quarto comma prevede che se non è possibile eseguire la notifica della cartella di pagamento per irreperibilità, incapacità o rifiuto dei soggetti abilitati a ricevere l’atto notificando deve essere depositato presso la casa comunale e l’avviso del deposito essere affisso all’albo del comune.
Tuttavia, contrariamente a quanto accade nel caso di notifica degli avvisi di accertamento e degli atti civili (decimo giorno successivo all’invio della raccomandata informativa), la notificazione si considera perfezionata a partire dal giorno successivo all’affissione dell’avviso del deposito.
La principale conseguenza di tale disciplina è che in tali casi i termini per proporre opposizione decorrono da un giorno (quello successivo all’affissione) in cui nemmeno il contribuente in buona fede ha alcuna conoscenza dell’atto a lui diretto. La violazione dei suoi diritti di difesa, sanciti esplicitamente dalla Costituzione all’art. 24, è allora evidente e diventa tanto più se si considerano i termini stretti per l’impugnazione dell’atto.
Il caso che ha portato all’eccezione d’incostituzionalità è proprio quello di un soggetto che ha impugnato la cartella entro il termine di 60 giorni da quello in cui aveva ricevuto la raccomandata che lo informava dell’avvenuto deposito (effettiva conoscibilità della cartella) ma oltre il termine che, stando alla lettera della disposizione, sarebbe quello da cui far decorrere il conteggio (il giorno successivo a quello in cui vi è stata l’affissione dell’avviso di deposito della cartella all’albo comunale).
La Commissione, quindi, si è posta il quesito della legittimità di tale assetto normativo quesito a cui, per certi versi, è stata data risposta proprio dall’ordinanza in rassegna, la quale, pur non dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione, rappresenta comunque un importante pronuncia a favore del contribuente.
La Consulta, infatti, ha rilevato che la stessa Commissione remittente, prima di sollevare la questione di costituzionalità, avrebbe dovuto interrogarsi circa la possibilità di considerare se non fosse possibile ritenere tempestivo il ricorso applicando adeguatamente la normativa oggi in vigore per la notifica degli atti civili e degli avvisi di accertamento, secondo la quale, come visto, essa è considerata perfezionata soltanto 10 giorni dopo l’invio della raccomandata informativa.
L’importanza dell’ordinanza n. 63 sta nel fatto che, da un lato, è stata ribadita la necessità dell’invio della raccomandata informativa e, dall’altro, è affermata la necessità di applicare adeguatamente l’art. 140 c.p.c. e la fondamentale sentenza n. 3/2010 della stessa Corte Costituzionale anche per la notifica delle cartelle di pagamento.
Conseguentemente, pare corretto doversi ritenere che il termine per l’impugnazione delle cartelle di pagamento non sia quello successivo all’affissione all’albo del Comune dell’avviso di deposito della cartella notificanda presso la Casa Comunale ma quello del decimo giorno successivo all’invio della raccomandata informativa o, se precedente, quello in cui tale comunicazione è stata ricevuta dal contribuente.
In tal modo, non solo si realizzerebbe un ulteriore passo per l’uniformazione della normativa in tema di notifiche ma si garantirebbero ai destinatari delle notifiche, temporaneamente assenti, ulteriori 10 (o più) giorni per l’impugnazione del ricorso.
La sentenza è liberamente scaricabile dal sito www.dirittodimpresa.com
SLC – Consulenza Legale e Tribunaria
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