Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda) , SENTENZA n°502 del 21 marzo 2011

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La seguente sentenza del TAR Campania-Salerno riguarda un’ipotesi di espropriazione sostanziale da parte di un Ente Comunale ,per la realizzazione di opere infrastrutturali di area PIP.

Nel corso del giudizio, l’Ente locale aveva proposto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 43 del T.U.327/2001, per il caso di accoglimento del ricorso principale, domanda di condanna al risarcimento del danno in luogo della restituzione del bene illecitamente appreso.

La relativa domanda era stata proposta dall’ente convenuto utilizzando in proposito il modulo normativo disciplinato dall’articolo 43 del T.U., articolo oggi eliminato dall’ordinamento giuridico con effetto retroattivo, a seguito della decisione della Corte Costituzionale n°293/2010, non vertendosi in tema di rapporti esauriti .

E’ stato rilevato dal Giudice amministrativo, nel caso di specie, che, alla ordinaria applicazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale e della sua efficacia retroattiva, deve seguire una pronunzia di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni , introdotta dall’Amministrazione utilizzando le disposizioni proprio del citato articolo 43.

Tanto perché gli ordinari schemi processuali non contemplano la possibilità di proporre una domanda di condanna contra se .

Inoltre,nel caso di specie ,la parte ricorrente non aveva avanzato una formale domanda risarcitoria.

Il Tribunale ha comunque ritenuto di potersi pronunciare sul risarcimento dovuto dal Comune in favore del privato, ma non nei termini canonici di decisione su di una domanda risarcitoria , bensì in termini di specificazione degli effetti ripristinatorio e conformativo, derivanti dalla pronunzia di annullamento dei provvedimenti amministrativi, oggetto di impugnazione.

Tanto come concreta specificazione dell’ordine del Giudice all’Amministrazione soccombente di dare esecuzione alla sentenza, secondo le previsioni degli articoli 34 ed 88 del codice del processo amministrativo[ Avv. ************].

*****

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda) ;**********************, Presidente;**************, ***********, Estensore

SENTENZA n°502 del 21 marzo 2011

Sul ricorso proposto da ****, rappresentato e difeso dagli avv. ******************, ***************

contro

Comune di Ariano Irpino, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, ;

per l’annullamento

quanto al ricorso originario:

del decreto 4-6-2002 (prot. UTC n. 2123) a firma del dirigente dell’UTC del Comune di Ariano Irpino di dichiarazione in via definitiva dell’espropriazione sostanziale dei suoli di proprietà del ricorrente;

della delibera di G.M. n. 106 del 13-3-2002, di dichiarazione in via definitiva dell’espropriazione sostanziale;

quanto all’atto di motivi aggiunti:

della deliberazione 7-8-2008 di G.M. , di utilizzo incassi derivati dalla cessione dei suoli PIP in contrada ********** – 1° lotto;

della determinazione dirigenziale 4/8 settembre 2008;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

per la condanna al risarcimento dei danni con esclusione della restituzione dei beni (domanda proposta dal Comune di Ariano Irpino ai sensi dell’art. 43, comma 3, del dpr n. 327/2001)..

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ariano Irpino;

Viste le memorie difensive;

Vista la sentenza parziale della Sezione n. 4287/2009 dell’11-8-2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato l’11-3-2008 e depositato il 20-3-2008 il signor *** impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti in epigrafe specificati, con i quali era stata dichiarata l’espropriazione sostanziale di alcuni suoli di sua proprietà utilizzati per la realizzazione di infrastrutture del PIP e determinata la somma da corrispondere a titolo di ristoro patrimoniale.

Con articolata prospettazione denunziava: 1) Nullità per mancanza di elementi essenziali – violazione dei principi di imparzialità e correttezza – violazione dell’art. 43 del dpr n. 327/2001 – eccesso di potere per difetto dei presupposti; 2) Incompetenza – violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del dlgs n. 267/2000 e dell’art. 43 del dpr n. 327/2001- eccesso di potere per difetto dei presupposti; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del dpr n. 327/2001 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e presupposti; 4) Violazione del principio di ragionevolezza – violazione di legge – eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria; 5) Violazione del principio del giusto procedimento – violazione degli artt. 3, 7 e ss. l. n. 241/1990- eccesso di potere; 6) Violazione e falsa applicazione del dpr n. 327/2001 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Con successivo atto di motivi aggiunti , notificato il 13-11-2008 e depositato il 25-11-2008 il sig. *** impugnava gli ulteriori provvedimenti assunti dal Comune, pure in epigrafe specificati, con i quali era stato disposto il pagamento degli importi indicati nel provvedimento di espropriazione sostanziale utilizzando i fondi derivanti dalla cessione dei suoli PIP.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Ariano Irpino si costituiva in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Proponeva pure domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 43, comma 3, del dpr n. 327/2001.

Con sentenza parziale n. 4287/09 dell’11-8-2009 il Tribunale accoglieva la domanda demolitoria proposta con il ricorso originario, disponendo l’annullamento del decreto del Responsabile UTC prot. 2123 del 4-6-2002 e, nella parte di interesse, della delibera di G.M. n. 106 del 13-3-2002, dichiarando altresì improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti.

Disponeva, poi, in ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dal Comune, l’espletamento di Consulenza Tecnica di Ufficio.

L’accertamento tecnico veniva espletato con relazione depositata il 18-3-2010 e successiva relazione integrativa, come da richiesta dal Tribunale (formulata con ordinanza n. 181/2010 del 15-7-2010) , depositata il 13-9-2010.

Nelle more del giudizio interveniva la sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’8-10-2010, con la quale veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del dpr n. 327/2001.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 9-12-2010.

DIRITTO

Con sentenza n. 4287 del 28-5-2009 questo Tribunale accoglieva la domanda demolitoria proposta dal sig. *** avverso i provvedimenti che avevano disposto l’espropriazione sostanziale dei suoli di sua proprietà oggetto di occupazione da parte del Comune di Ariano Irpino e di utilizzazione per la realizzazione delle opere infrastrutturali del PIP, disponendone l’annullamento.

Avendo l’ente locale proposto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 43 del t.u. n. 327/2001, per il caso di accoglimento del ricorso principale, domanda di condanna al risarcimento del danno in luogo della restituzione del bene illecitamente appreso, il Collegio, con la medesima sentenza, dispose l’espletamento di CTU volta alla quantificazione del danno.

La presente sentenza, pertanto, ha ad oggetto la pronunzia sul risarcimento dovuto e, dunque, è preliminare stabilire se il Tribunale possa su detta questione pronunziarsi, atteso che nelle more della definizione del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’8 ottobre 2010, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del testo unico delle espropriazioni.

Il problema si pone ed è rilevante, atteso che nell’atto introduttivo del giudizio non vi è stata richiesta del ricorrente di condanna al risarcimento del danno e che la relativa domanda è stata proposta dall’ente convenuto, utilizzando in proposito il modulo normativo disciplinato dall’articolo 43, oggi espunto dall’ordinamento ( con effetto retroattivo, pienamente operante nella fattispecie in esame non vertendosi in tema di rapporti esauriti) per effetto della richiamata pronunzia di incostituzionalità.

Alla ordinaria applicazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale e della sua efficacia retroattiva, deve seguire una pronunzia di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni ( introdotta dall’amministrazione proprio utilizzando le disposizioni del citato articolo 43), considerato che gli ordinari schemi processuali non contemplano la possibilità di proporre una domanda di condanna contro sé stessi e che nella specie la parte ricorrente non ha avanzato né nel ricorso introduttivo né nell’atto di motivi aggiunti una formale domanda risarcitoria.

Ritiene, peraltro, il Tribunale che esso possa pronunziarsi comunque sul risarcimento dovuto dal Comune in favore del privato, non nei termini canonici di decisione su di una domanda risarcitoria , bensì in termini di specificazione degli effetti ripristinatorio e conformativo derivanti dalla pronunzia di annullamento dei provvedimenti amministrativi oggetto di impugnativa, quale concreta specificazione dell’ordine del giudice all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, come individuato dagli articoli 34 ed 88 del codice del processo amministrativo.

Come è noto, venuto meno l’istituto giurisprudenziale dell’occupazione acquisitiva a seguito degli interventi della CEDU, il giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, A.P., 29-4-2005, n.2) ha statuito che l’annullamento di atti inerenti la procedura di espropriazione per pubblica utilità comporta, quale effetto ripristinatorio del giudicato in termini di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto, la restituzione del bene oggetto di ablazione previa riduzione in pristino, affermandosi pure che l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venire meno l’obbligo per l’amministrazione di restituire al privato il bene.

Peraltro, va osservato che la prevalente giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, V, 7-4-2009 n. 2144 ; VI, 13-1-2010, n. 92; CGA, 25-5-2009, n. 486) ritiene che spetti al danneggiato la scelta tra risarcimento in forma specifica, consistente nella restituzione del fondo previa riduzione in pristino e risarcimento per equivalente, secondo il valore venale del bene, unitamente all’ulteriore e distinto pregiudizio consistente nel mancato godimento del medesimo.

Dunque, anche il risarcimento per equivalente può rientrare negli obblighi gravanti sull’amministrazione a seguito della sentenza di annullamento dei provvedimenti ablatori, risultando rimessa la sua operatività alla volontà in proposito espressa dal privato.

Ciò posto, osserva il Tribunale che tale volontà risulta inequivocamente espressa dal privato proprietario, atteso che: non vi è stata mai richiesta di restituzione del bene; nel giudizio instaurato dinanzi al giudice ordinario è stato domandato il risarcimento del danno; nel presente giudizio il privato ha aderito alla domanda risarcitoria proposta dal Comune ex art. 43 dpr n. 327/2001 fornendo le sue deduzioni in ordine all’ammontare della somma dovuta; pur dopo la declaratoria di incostituzionalità della richiamata norma, in sede di memorie conclusive, egli ha insistito per la condanna al risarcimento del danno ( v. memoria depositata il 3-12-.2010).

Può a questo punto passarsi alla specificazione, in termini di quantum, del risarcimento del danno dovuto dal Comune alla parte ricorrente.

E’ indubbio che al privato debba essere corrisposta una somma corrispondente al valore venale del bene.

La dismissione del diritto di proprietà in favore dell’amministrazione comporta, invero, che a questi debba essere pagato l’intero valore del suolo, al fine di ottenere un integrale ristoro della perdita del diritto dominicale.

Resta da stabilire il momento al quale occorre fare riferimento per determinare il suddetto valore venale.

Rileva in proposito il Collegio che la CEDU , con sentenza della Grande Camera del 22 dicembre 2009 ( ricorso n. 5885/00 – caso *****-Gallisay c/Italia), modificando il precedente orientamento (che prevedeva la corresponsione del valore attuale dei beni aumentato del plusvalore apportato dagli edifici costruiti), ha ritenuto che “la data da prendere in considerazione per quantificare il danno materiale non debba essere quella in cui è stata pronunziata la sentenza della Corte, bensì quella in cui si è verificata la perdita della proprietà dei terreni” e che “quantificare automaticamente le perdite subite dai ricorrenti in maniera corrispondente al valore lordo delle opere realizzate dallo Stato non trova giustificazione”.

I suddetti principi sono stati affermati in una fattispecie di “occupazione appropriativa”, caratterizzata dalle seguenti circostanze: “…i ricorrenti hanno perduto la proprietà in seguito alla costruzione di opere pubbliche e nel procedimento interno non hanno chiesto la restituzione dei suddetti beni”; “nella presente causa i terreni sono stati occupati secondo una procedura di urgenza e in base ad una dichiarazione di pubblica utilità…”.

In buona sostanza, operando riferimento ad un caso di “accessione invertita”, dove la costruzione tradizionale della giurisprudenza nazionale collocava la perdita del diritto di proprietà al momento della irreversibile trasformazione del fondo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica”, la Corte europea ha voluto inequivocabilmente stabilire la data cui fare riferimento per la determinazione del valore venale del bene alla data di irreversibile trasformazione del suolo.

Ciò posto, una volta caduta, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma di cui all’articolo 43 del t.u. espropriazioni (che fondava il tramonto dell’istituto dell’occupazione acquisitiva) e nelle more della eventuale introduzione di una nuova disciplina normativa regolatrice della fattispecie della utilizzazione di un bene occupato sine titulo per fini di pubblica utilità, ritiene il Tribunale, che il criterio cui fare riferimento per la determinazione del valore venale del bene sia quello della data in cui è avvenuta la irreversibile trasformazione del fondo.

Esso è criterio valido ed equo, atteso che a tale data:

-è riconducibile il momento in cui l’amministrazione comprime in senso sostanziale e definitivo le facoltà del privato connesse al diritto di proprietà;

-il bene perde definitivamente i caratteri originari che connotavano l’oggetto del diritto dominicale;

-viene concretamente attuato l’interesse pubblico sotteso all’attività di apprensione del bene;

-eventuali modifiche successive del regime giuridico dei suoli (anche incidenti sul valore dello stesso) appaiono collegate esclusivamente all’interesse pubblico connesso all’opera realizzata e del tutto sganciate ( e , dunque, non derivanti) dal suolo quale bene originario appartenente al privato.

Il ristoro richiesto, dunque, deve avere come riferimento il diritto di proprietà del privato, così come configurato al momento della sua sostanziale compressione, potendosi altrimenti addivenire ad esborsi ingiustificati ( con conseguenti ingiustificati arricchimenti), che non trovano corrispondenza nella esigenza di reintegrare per equivalente la perdita del bene così come originariamente nella disponibilità giuridica e fattuale del privato.

La richiamata regola opera, per le ragioni sopra esposte, nelle fattispecie un tempo definite come di “occupazione acquisitiva” , ove l’apprensione del bene da parte dell’amministrazione è sorretta da una dichiarazione di pubblica utilità, e nel caso in cui il privato non abbia avanzato richiesta di restituzione dello stesso.

Il valore venale del bene, determinato alla data di irreversibile trasformazione del fondo, deve essere attualizzato, applicandosi pertanto al relativo importo la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.

Poiché allo stato – attesa la dichiarazione di incostituzionalità del richiamato articolo 43 – non vi è certezza in ordine alla attuale operatività del principio giurisprudenziale dell’”accessione invertita” come strumento di acquisizione del diritto di proprietà dei suoli in capo alla p.a. ed alla valenza abdicativa allo stesso della richiesta risarcitoria del privato, appare comunque necessaria al Tribunale la stipulazione di un atto di cessione a titolo gratuito (anche utilizzando lo strumento di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990) dei suoli, che formalizzi l’acquisto del diritto di proprietà in capo all’ente, ad essa subordinando il pagamento delle somme stabilite a titolo risarcitorio.

Quanto a queste ultime, occorre rilevare che esse non si esauriscono nella sola corresponsione del valore venale del bene attualizzato, così come sopra specificato.

Considerato, invero, che la sola trasformazione del bene non determina il passaggio formale del diritto di proprietà, è altresì necessario ristorare il privato per la mancata utilizzazione del bene per tutto il periodo della occupazione fino alla corresponsione dell’importo corrispondente al valore venale del bene attualizzato ed al formale atto di cessione dello stesso.

Tale pregiudizio, seguendo il criterio utilizzato dalla citata giurisprudenza della CEDU, può essere ristorato attraverso il pagamento degli interessi, che “devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato”.

Delineati, sulla base di quanto sopra esposto, i criteri da utilizzare per la determinazione del danno che l’amministrazione è tenuta a corrispondere al privato in ipotesi di illecita occupazione di un bene e di utilizzazione dello stesso per scopi di interesse pubblico, rientrante nella tradizionale figura giurisprudenziale della “occupazione acquisitiva”, occorre passare alla concreta quantificazione degli importi dovuti al privato nella fattispecie oggetto del presente giudizio.

Tali criteri risultano ad essa applicabili, atteso che l’apprensione dei terreni risulta avvenuta in esecuzione di un PIP e comunque sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità, contenuta nella deliberazione di G.M. n. 1036 del 27-9-1993 ( atto che non risulta essere stato annullato in sede giurisdizionale) , cui è seguita l’apprensione dei suoli e la realizzazione delle opere.

Ai fini della quantificazione degli importi , può essere fatto riferimento ai contenuti della CTU disposta in corso di causa, pienamente condivisibile dal Collegio per completezza ed approfondimento delle questioni, avendo pure l’ausiliario del giudice controdedotto, con relazione integrativa, ai rilievi formulati dalle parti.

Le considerazioni svolte dal tecnico devono , però, essere per alcuni aspetti integrate dal Collegio, in conseguenza della più volte citata dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del t.u. espropriazioni.

L’area occupata ed utilizzata dal Comune per finalità di interesse pubblico, per come emerge dalla relazione di consulenza, risulta essere pari a mq. 41.681.

Ritiene, invero, il Collegio che nella determinazione dell’estensione da considerare debba essere ricompressa anche la particella 507 del foglio 11 (della superficie di mq. 2682), atteso che la stessa, sia pure interessata dal solo passaggio di tubazioni interrate per l’approvvigionamento idrico ed antincendio dell’area PIP, persegue comunque una finalità infrastrutturale necessaria ed essenziale al complesso insediativo esistente in loco.

Ai fini della determinazione del valore venale, il Collegio ritiene di condividere il metodo sintetico –comparativo utilizzato dal tecnico, in quanto consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, osservandosi, poi, che, a dimostrazione della congruità dei valori così individuati, il medesimo ha operato una ulteriore verifica, fondata su metodi analitici, che hanno sostanzialmente confermato le risultanze dell’accertamento sintetico-comparativo.

E’, altresì, da condividersi il criterio utilizzato per la determinazione del prezzo da assegnare alle aree, specificato nel prezzo unitario medio dell’intera area PIP di Camporeale, che è stato ottenuto riducendo il valore unitario dei lotti industriali non computando le aree previste per strade, parcheggi ed aree pubbliche.

Risultando così l’incidenza dei lotti sulla superficie totale dell’area PIP pari al 60,89%, è stato stabilito che il valore unitario medio territoriale dell’area PIP è pari al 60,89% del valore unitario del lotto industriale.

Tenendo conto dei richiamati metodi e criteri di stima, il valore da assegnare alle aree di proprietà del ricorrente, è stato determinato in 24 euro/mq, così risultando complessivamente dovuta la somma di 1.000.344 euro (41.681 mq. X 24 euro/mq.).

Va, peraltro, evidenziato che la stima del danno, in tale importo determinato, è stata effettuata con riferimento al valore venale del bene all’anno 2010, atteso che l’incarico conferito al tecnico, prima dell’intervento della Corte Costituzionale, si riferiva alla determinazione del risarcimento dovuto ex art. 43 del dpr n. 327/2001.

Come si è sopra visto, a seguito della espunzione dal mondo giuridico della citata norma ed in applicazione di quanto stabilito dalla CEDU, il Tribunale ritiene che il momento cui occorre fare riferimento per la determinazione del valore venale sia quello della irreversibile trasformazione del fondo ( nel caso di specie avvenuta nell’anno 1997, epoca di ultimazione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture), dovendo poi il relativo importo essere rivalutato fino alla data del pagamento per compensare l’incidenza della svalutazione monetaria.

Tuttavia, le risultanze della disposta CTU possono essere comunque utilizzate, considerato che, per come emerge dal paragrafo 6.1.2 della relazione e dalle tabelle ivi sviluppate (relative al calcolo degli interessi moratori) il valore di euro 24/mq. al 2010 non è altro che l’importo rivalutato al 2010 del valore venale unitario al 1997 ( euro 18,55 al 31-12-1996 ed euro 18,85 al 31-12-1997).

Di poi, non si rinvengono variazioni del regime urbanistico delle aree nel suddetto arco temporale, tali da rendere inutilizzabile il valore determinato dal tecnico.

Invero, all’atto della occupazione e della realizzazione delle opere con irreversibile trasformazione i suoli avevano una destinazione ad insediamento industriale e di fatto risultano con tali caratteri essere stati utilizzati dal Comune in attuazione di un PIP; tale destinazione risulta presente anche al momento della determinazione del valore venale attualizzato al 2010, sia in fatto in considerazione della avvenuta realizzazione di opere infrastrutturali ed insediamenti produttivi sia in conformità alle prescrizioni del PUC adottato dal CC in data 17-4-2009, che qualificano le aree come zona “D- Produttiva consolidata (PIP Campo Reale)” (cfr. in proposito il paragrafo 4.4. della relazione di consulenza).

Sulla base delle considerazioni sopra svolte può dirsi che l’importo di euro 1.000.344 corrisponda al valore venale delle aree del ricorrente, quale esistente nell’anno 1997 (epoca di irreversibile trasformazione del bene) ed attualizzato al 2010.

Il Comune di Ariano, pertanto, deve al ricorrente la somma di euro 1.000.344, quale valore venale delle aree al 31-3-2010, dovendo peraltro la stessa essere ulteriormente incrementata della rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT fino al momento dell’effettivo pagamento, costituente concreto soddisfo.

Oltre al valore venale attualizzato dei suoli, come si è in precedenza affermato, il Comune deve al ricorrente il ristoro per il periodo di illegittima occupazione.

Considerato, invero, che la sola trasformazione del bene non determina il passaggio formale del diritto di proprietà, è altresì necessario ristorare il privato per la mancata utilizzazione del bene per tutto il periodo della occupazione fino alla corresponsione dell’importo corrispondente al valore venale del bene attualizzato ed al formale atto di cessione dello stesso.

Tale pregiudizio, seguendo il criterio utilizzato dalla citata giurisprudenza della CEDU, può essere ristorato attraverso il pagamento degli interessi, che “devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato”.

E’, pertanto, condivisibile il metodo di calcolo utilizzato dal Consulente, che ha riferito l’importo a tale titolo dovuto pari all’interesse legale sul valore di anno in anno assunto dal bene.

Peraltro, i calcoli eseguiti dall’ausiliario del giudice devono essere rivisti, nei sensi di seguito specificati.

L’importo degli interessi legali dovuto a titolo risarcitorio presuppone un utilizzo illecito del bene.

Di conseguenza, esso non è dovuto per il periodo in cui l’utilizzazione dei terreni è assistita da valido ed efficace titolo provvedimentale, nella specie individuabile nel decreto di occupazione di urgenza.

Di conseguenza, con riferimento all’estensione dei suoli indicati nel decreto di occupazione di urgenza e per la durata dello stesso il Comune deve la sola indennità di occupazione.

La somma a titolo risarcitorio, calcolata col criterio dell’interesse legale sul valore di anno in anno assunto dal bene, risulta , invece, dovuta : – dalla data di scadenza del decreto di occupazione di urgenza ( epoca in cui ha inizio l’utilizzazione illecita) fino all’effettivo pagamento per i suoli ricompresi in tale titolo provvedimentale ablatorio; – dalla data di occupazione materiale (l’immissione in possesso avvenuta il 12-4-1994) fino all’effettivo pagamento per gli eventuali suoli la cui concreta apprensione non trovava titolo nel decreto di occupazione di urgenza.

Dagli importi come sopra calcolati devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte al ricorrente o ad altro avente titolo …

Conclusivamente, può dunque affermarsi che alla sentenza pronunziata da questo giudice, di annullamento dei provvedimenti di acquisizione sanante, consegue l’obbligo per il Comune di corrispondere al ricorrente le somme come sopra determinate.

Il pagamento delle richiamate somme, peraltro, è subordinato alla previa stipulazione di un atto di cessione del bene, così come sopra precisato.

Quanto alle spese del presente giudizio e di Consulenza Tecnica, ritiene il Collegio che le stesse, liquidate come da dispositivo, vadano poste a carico del Comune di Ariano Irpino soccombente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno così come proposta dal Comune di Ariano Irpino ai sensi del comma 3 del dpr n. 327/2001;

ordina che le sentenze pronunziate dalla sezione nel ricorso iscritto al n. 428/2008 R.G. siano eseguite dal Comune di Ariano Irpino mediante lo svolgimento delle attività in motivazione precisate.

Condanna il Comune di Ariano Irpino al pagamento delle spese di CTU, che si liquidano in complessivi euro 4.700 (di cui euro 1200 per spese), oltre IVA e Cassa se dovuti.

Condanna il Comune di Ariano Irpino al pagamento delle residue spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4000 ( di cui euro 1200 per spese), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 9 dicembre 2010 e 10 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**********************, Presidente

**************, ***********, Estensore

******************, Consigliere

Avv. Iride Pagano

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