Esiste una disposizione dello Statuto del Contribuente che vieta all’Ufficio accertatore di emettere l’avviso di accertamento subito dopo l’emissione del verbale di accesso stilato dalla Guardia di Finanza.
Detto verbale, che gli organi di controllo tributario redigono al termine della cosiddetta verifica fiscale, infatti, in base all’art. 12, co. 7, dello Statuto (L. 212/200) deve essere consegnato al contribuente, il quale ha il diritto di comunicare, entro i successivi 60 giorni, le proprie osservazioni e richieste agli uffici impositori sui quali grava, d’altro canto, l’obbligo di prendere posizione. Tutto ciò, naturalmente, prima che l’Agenzia delle Entrate emetta e notifichi l’avviso di accertamento con cui procede alla modifica forzosa delle dichiarazioni dei redditi, alla liquidazione delle maggiori imposte da versare e alla comminazione delle relative sanzioni.
Onde rendere effettivo il diritto del contribuente al contraddittorio stragiudiziale sulla propria posizione tributaria, è stato, quindi, previsto che “l’avviso di accertamento non [possa] essere emanato prima della scadenza del predetto termine”.
Esistono casi, invero, in cui l’avviso di accertamento può essere emanato prima del decorso dei 60 giorni, ma si tratta di “casi di particolare e motivata urgenza”, che devono essere esplicitamente e dettagliatamente motivati.
Il Legislatore ha posto tali obblighi in capo agli organi accertatori per attuare quei principi di “cooperazione tra amministrazione e contribuente” che, seppur si debba riconoscere che già dirigono parte dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, a volte sono dimenticati.
A riprova della doverosità di quanto descritto il 15 marzo scorso è stata emessa dalla Corte di Cassazione la sentenza n. 6088 con cui il Supremo Collegio ha confermato le sentenze di merito che avevano dichiarato nullo l’avviso di accertamento emesso prima del decorso dei descritti 60 giorni.
La Cassazione è giunta alle proprie conclusioni affermando esplicitamente che “dalla lettura della norma emerge, per la corrispondenza del termine di emissione dell’avviso con quello concesso al contribuente per comunicare osservazioni e richieste, che il suddetto termine è inteso a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l’amministrazione prima che essa pervenga all’emissione di un avviso di accertamento ed in tal senso il mancato rispetto del termine, sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente, non può che comportare l’illegittimità dell’accertamento, senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito”.
Tale arresto giurisprudenziale ricorda agli uffici accertatori la necessità del rispetto dei diritti del contribuente e dei principi di buona fede e collaborazione tra Stato e cittadino, rispetto che, ove mancante, porta alla piena e insanabile nullità degli atti impositivi emessi.
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