Motivi nuovi e giudice dell’impugnazione: Tribunale di sorveglianza di Torino; ordinanza 23 febbraio 2011; Pres. Est. VIGNERA; ric. B.

Ordinanza 05/05/11
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IMPUGNAZIONI PENALI – FORMA – REQUISITI – MOTIVI – MOTIVI NUOVI – COLLEGAMENTO CON I MOTIVI PRESENTATI TEMPESTIVAMENTE – NECESSITA’ – FATTISPECIE (C.p.p., artt. 444, 445, 581; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 54).

I c.d. motivi nuovi (o aggiunti) possono essere esaminati dal giudice dell’impugnazione solo se sono collegati a quelli tempestivamente enunciati nell’atto di impugnazione e, pertanto, se essi non introducono un thema decidendum diverso da quello inizialmente devoluto (fattispecie in tema di reclamo avverso provvedimento di rigetto di istanza di liberazione anticapata, nella quale il thema decidendum iniziale era costituito dalla questione “in diritto” circa l’idoneità di una sentenza ex art. 444 c.p.p. a costituire causa di revoca della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54, 3° comma, O.P., mentre con i motivi successivamente aggiunti dal difensore il thema decidendum si sarebbe esteso alla questione “in fatto” circa la concreta offensività del comportamento costituente l’oggetto della predetta sentenza).

 

N°. SIUS 2011 / 76 – TDS TORINO

N°. SIEP 2009 / 937 – PGCAP NAPOLI

ORDINANZA N°………………

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

________________________________________________

 

IL TRIBUNALE

il giorno 23-02-2011 in TORINO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. Vignera Giuseppe

 

Presidente rel.

Dott. Fiorentin Fabio

 

Giudice

Dott. Falda Luca

 

Esperto

Dott. Ferraudo Germana

 

Esperto

ed ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso ordinanza di rigetto di istanza di liberazione anticipata, presentato da P. U., nato a XXXX il XX XX XXXX, condannato con sentenza N. 2007/9164 Reg. Gen. emessa il 6 dicembre 2007 dalla Corte di Appello di Napoli (inserita nel provvedimento di cumulo del 26.04.2010 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli), detenuto presso la Casa Circondariale di Brissogne-Aosta, difeso dall’Avv. Giovanni BORNEY del Foro di Torino e dall’Avv. Luceri Sergio del Foro di Lecce.

***************

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (respingersi il reclamo) del rappresentante del P.M., dott. Fulvio Rossi, e del difensore;

OSSERVA

quanto segue.

1. – Con provvedimento in data 22 dicembre 2010 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava l’istanza di P. U. intesa ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 19 febbraio 2008 ed il 13 gennaio 2009, atteso che nel periodo successivo (recte: il 23 giugno 2009) il predetto aveva commesso altri reati (trattasi, più esattamente, dei reati di resistenza a P.U. e lesioni personali accertati con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Cagliari in data 27 giugno 2009: v. punto 11 del certificato penale).

Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto tempestiva impugnazione, deducendo l’irrilevanza ai fini della liberazione anticipata della sentenza suindicata, essendo stata emessa ex art. 444 c.p.p. ed invocando al riguardo Cass. pen., Sez. I, 12/11/2004, n. 50176, Sangermano (“La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato commesso nel corso dell’esecuzione e successivamente alla concessione della liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo alla revoca del beneficio, atteso che essa, consistendo nell’applicazione di pena “sine iudicio”, subordinata soltanto alla sommaria verifica dell’inesistenza di cause di immediato proscioglimento, deve essere equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l’irrogazione e l’esecuzione della pena, ma non quando viene in rilievo sotto il profilo dell’accertamento di responsabilita’, che e’ estraneo alla sua struttura”).

 

2. – L’impugnazione è infondata.

Invero:

  1. la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dispone l’applicazione della pena concordata fra le parti, comportando comunque una implicita affermazione di responsabilità, ben può costituire causa di revoca della liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54, 3° comma dell’ordinamento penitenziario, non costituendo detta revoca una sanzione accessoria e potendo, quindi, la medesima essere disposta dal tribunale di sorveglianza come effetto dell’accertata commissione di un delitto (nella specie, trattavasi di evasione), durante l’esecuzione della pena” (Cass. pen., Sez. I, 15/10/1992, n. 4061, Caruso, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 3, 69);

  2. l’orientamento giurisprudenziale ricordato dal reclamante (che esclude l’assimilazione alla condanna della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.) appare “superato” dalle più recenti pronunce della Suprema Corte (v. Cass. pen., Sez. Unite, 29/11/2005, n. 17781, D., in Dir. Pen. e Processo, 2006, 8, 975: “La sentenza emessa all’esito della procedura di cui agli artt. 444 c.p.p. ss., poiché è ai sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1-bis equiparata, salvo diverse disposizioni di legge, a una pronuncia di condanna, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168 c.p., comma 1 n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa”; analogamente Cass. pen., Sez. I, 11/03/2008, n. 13799, D.G.).

 

3. I motivi dedotti dal difensore nella memoria in data 16 febbraio 2011 non possono essere esaminati, atteso che essi non hanno alcuna attinenza con quello rassegnato nell’atto di reclamo.

Invero, mentre con quest’ultimo il Tribunale è stato investito (soltanto) di una questione di puro diritto (risolta nel senso testé indicato), con i propri motivi aggiunti il difensore ha richiesto al Giudice dell’impugnazione di riesaminare la fondatezza “in fatto” della gravata ordinanza, la quale viene censurata perché avrebbe omesso di valutare la gravità e la concreta offensività del comportamento ascritto al P. (v. ex plurimis Cass. pen., Sez. II, 8 gennaio 1997, n. 14, Guerino, secondo cui, affinché “i cosiddetti motivi aggiunti possano essere esaminati dal giudice dell’impugnazione, devono essere necessariamente riferiti a quelli presentati nei termini, sia pure come migliore sviluppo o più dettagliata esposizione dei primi”).

P. Q.M.

contrariis reiectis, conferma l’impugnato provvedimento.

TORINO, 23 febbraio 2011

 

 

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dr. Giuseppe Vignera

Ordinanza

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