La costituzione di un nuovo nucleo familiare non incide sull’assegno divorzile

La presenza di un figlio nella nuova famiglia e le potenzialità economiche della ex moglie, grazie anche ai lauti regali elargiti dalla parentela, non sono sufficienti per ridurre l’assegno divorzile.

Con tali motivazioni, sentenza n. 7601/11, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, principale del ricorrente ed incidentale della ex, presentati da un uomo benestante avverso la sentenza di secondo grado – Corte di Appello di Trieste – che gli aveva intimato di corrispondere un assegno divorzile alla ex di euro 5.700, confermando l’affido dei figli minori alla madre e la relativa assegnazione della casa coniugale.

L’uomo, oltre ad aver costituito un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di un terzo figlio, adduceva, come sostegno alla richiesta di riduzione pecuniaria, che la ex godeva di elargizioni da parte della propria famiglia tali da poter godere di un buon tenore di vita e, cogliendo l’occasione, avanzava richiesta di asportare dalla casa coniugale alcuni oggetti d’arte, cui era affezionato.

In riferimento alla riduzione dell’assegno gli Ermellini sono stati categorici motivando che “la misura dell’assegno è stata ineccepibilmente determinata prendendo in argomentata, ponderata e bilaterale considerazione i pertinenti ed autonomi criteri di legge (pagg. 26, 27), ivi comprese le condizioni economiche delle parti, valorizzando la deteriore situazione economica della M. rispetto a quella del S. e la durata legale del loro matrimonio (pag. 23, Cfr. Cass. 200621805), assumendo come mero indice di riferimento (cfr. Cass. 200111575; 200622500; 200725010; 200801758) ai fini valutativi del tenore della pregressa vita coniugale, cui solo tendenzialmente l’assegno è stato rapportato, e delle condizioni patrimoniali delle parti, l’assetto economico dalle stesse concordato in sede di separazione, espressamente correlato all’acquisita documentazione bancaria inerente al periodo di allontanamento del marito dal domicilio coniugale” ed hanno aggiunto che “la solidarietà materiale concretamente mostrata da terzi, quantunque legati da rapporti di stretta parentela ai coniuge istante, non è idonea ad attenuare o a far cessare, di per se sola, l’obbligo primario dell’altro coniuge”. Circa la richiesta di rientrare in possesso di effetti artistici propri ancora giacenti nella dimora assegnata la Corte ha spiegato che l’“Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, in riferimento al chiesto ordine di riconsegna immediata degli oggetti d’arte (quadri, mobili, argenteria) e di affezione di proprietà del ricorrente.

Il motivo non ha pregio.

Ai fini della verifica dei vizio di omessa pronuncia, la portata precettiva di un provvedimento giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda, come nel caso in cui il dispositivo contenga la formula “ogni diversa e contraria istanza disattesa” e nella parte motiva una determinata domanda sia esaminata e rigettata (cfr. Cass. 200705337; 200216579).

Alla luce di tale condiviso principio di diritto, la Corte di merito appare, nella specie, avere dato risposta sfavorevole anche alla menzionata richiesta, considerando sia l’ampia formula portata dal dispositivo (ugni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa) dell’impugnata sentenza e sia che la motivata, da lei confermata assegnazione alla M., quale affidataria del figlio minore, della casa familiare, estendendosi, come di norma, ai mobili ed arredi ivi collocati, implicitamente comportava il rigetto della pretesa di prelievo.”

Nel respingere entrambi i ricorsi la Corte compensa le spese tra le parti.

 

Il giudice, ritenuto il diritto all’assegno di mantenimento, al fine di valutare la congruità dello stesso deve:

1. prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti del coniuge istante;

2. accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l’assegno, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento (cfr. Cass. 30 luglio 1997, n. 7127).

 

Elementi valutativi al fine della determinazione dell’assegno

1) proporzione alle sostanze dell’obbligato: deve considerarsi non solo la situazione economica al momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche il complesso della situazione economica, in relazione alla sua capacità economica nelle varie epoche anteriori alla decorrenza dell’assegno, con specifico riguardo alla sua attività lavorativa(Cass. 22 agosto 2006 n. 18241) secondo la quale è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi). La determinazione del reddito può aversi per via deduttiva, attraverso l’esame della dichiarazione dei redditi, sia attraverso l’accertamento compiuto dagli ufficiali fiscali, sia attraverso la considerazione che il coniuge pur non risultando avere beni propri o una propria fonte di guadagno, è tuttavia in grado di condurre una vita agiata. Deve anche tenersi conto di ciò che l’obbligato riceve dai genitori durante il matrimonio e che si protraggono in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità;

2) condizioni economiche del beneficiario: il bisogno del coniuge può essere sia totale che parziale, cioè dato dalla differenza tra il reddito di lavoro o patrimoniale del coniuge che deve essere mantenuto e quello di colui che è tenuto al mantenimento ((Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Con riferimento alle condizioni dell’istante, vengono espressamente inclusi tra gli elementi che rappresentano un’utilità economicamente valutabile: 1) l’ottenuto godimento della casa coniugale (Cass. 30.1.1992, n. 961); 2) la disponibilità del prezzo dell’alienazione di un immobile (Cass. 2.7.1994, n. 6774); 3) i redditi di qualsiasi natura ed i cespiti in godimento diretto (Cass. 13.1.1987, n. 170). Quando il coniuge separato costituisca un nuovo rapporto di convivenza caratterizzata dalla stabilità, è corretto attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del suo diritto al mantenimento da parte dell’altro coniuge, alle prestazioni di assistenza che gli vengano corrisposte da parte del convivente more uxorio, quando esse escludano o riducano lo stato di bisogno, a condizione che abbiano carattere di stabilità ed affidabilità (Cass. 12 luglio 2007 n. 15611, 28 febbraio 2007 );

3) altre circostanze ex art. 156, II co., cod. civ.: la norma contempla quelle situazioni in cui, pur in presenza di una possibilità di lavoro per il coniuge beneficiario, questi, cui non è addebitabile la separazione, non può essere costretto a ridimensionare e a trasformare un sistema di vita, soprattutto quando, vista l’età in genere matura, non gli è possibile dare inizio o riprendere una attività lavorativa. La Prima sezione civile della Cassazione di Bari – sentenza 24858 anno 2008 ha riconosciuto , nell’assegno divozile, i sacrifici affrontati dal coniuge più debole per consentire, in regime matrimoniale, l’accrescimento professionale dell’altro coniuge. Identica la ratio della sentenza della Cassazione 12 aprile 2001, n. 5492, laddove spiega che l’assegno di mantenimento deve essere concesso al coniuge per assicurargli il pregresso tenore di vita senza costringerlo a tal fine ad alienare il proprio patrimonio immobiliare. La Cassazione ha anche spiegato che se prima della separazione i coniugi avevano concordato o anche solo tacitamente accettato che uno dei due non lavorasse, l’accordo può conservare efficacia anche durante la separazione, tendendo la disciplina della separazione ad assicurare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza (Cass. 18.8.1994, n. 7437). Si è, infatti, affermato che l’attitudine al lavoro del coniuge separato acquista rilievo non in senso astratto, quale generica possibilità di reperire e svolgere una qualunque attività lavorativa, ma soltanto se si traduca in una effettiva possibilità di svolgere un lavoro retribuito, valutati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. 17.10.1989).

Mariagabriella CORBI

 Dottoressa in Scienze dell’educazione

Consulente dell’educazione familiare

Mediatrice Familiare

maria.gab@hotmail.it www.noproblemforyou.it

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. Sent. del 04.04.2011, n. 7601/11

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Udine, dichiarati cessati, con sentenza non definitiva (del 24.11.2004), gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il (…) dal ricorrente S.C. (ricorso del 25.03.2004) con A.M.M. e dal quale erano nati i figli A.F. il (…) e G. il (…) , con successiva sentenza definitiva dei 3 – 24.11.2005 affidava alla M. il figlio ancora minorenne, le assegnava la casa familiare ed imponeva al S. (anche) di corrisponderle l’assegno divorzile di Euro 6.400,00 mensili.

Con sentenza del 29.03 – 28.04.2006, la Corte di appello di Trieste, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, riduceva l’assegno divorzile ad Euro 5.700,00 mensili, accogliendo in parte l’appello principale del S. articolato in due motivi, respingeva l’appello incidentale della M., volto all’aumento del medesimo assegno, confermando nel resto l’impugnata sentenza e compensando integralmente le spese del secondo grado di giudizio.

Contro questa sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 20.04.2007 e fondato su tre motivi. Con atto notificato il 30.05.2007, la M. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui ha aggiunto una quarta parte illustrativa delle sue richieste per il caso di decisione di merito. Il S. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso notificato il 9.07.2007.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. Con il ricorso principale il S. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 5, comma 6, legge 1.12.1970 n. 898″, conclusivamente formulando i seguenti quesiti di diritto: a) “statuire se nella fattispecie in esame la Corte d’Appello di Trieste sia – o meno – incorsa in errata, falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970, laddove ha totalmente omesso di compiere una valutazione dei criteri indicati in tale norma in termini autonomi rispetto al dato dell’entità dell’assegno di separazione coniugale, avendo in particolare mancato di considerare le circostanze:

– dell’assenza di contributi personali ed economici al ménage familiare da parte della signora M.;

– del regolare contributo al mantenimento della signora M. da parte della sorella e della sua famiglia d’origine, come da lei stessa sostenuto e “provato”, sostenendo dinanzi alla Corte di Appello che la sorella le avrebbe acquistato e pagato un’auto di grossa cilindrata, assumendone tutte le rate e te spese connesse al suo mantenimento. Così come ha sostenuto che, solo grazie al contributo economico della sua famiglia è riuscita a comprare capi di abbigliamento e calzature per il figlio minore, ecc. Pertanto non si tratta di episodiche donazioni, ma di vere e proprie e continuative dazioni di denaro e di beni, i più svariati;

– della riduzione del reddito del Dott. S. nel periodo successivo alla separazione;

– del non lungo arco temporale di durata del matrimonio;

b) statuire se nella fattispecie in esame la Corte d’Appello di Trieste sia – o meno – incorsa in errata, falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970, laddove ha ritenuto che non si potesse tenere conto dell’incidenza sulle condizioni economiche del dott. S. dell’evento sopravvenuto della nascita di un suo terzo figlio;

c) statuire se nella fattispecie in esame debba applicarsi il principio secondo cui nella commisurazione in concreto dell’assegno divorzile il livello che è stato prefigurato in sede di an può essere ridimensionato in sede di determinazione concreta dell’ammontare dell’assegno alla stregua dell’applicazione dei criteri di cui dell’art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio appare in contrasto con gli elementi di valutazione indicati dalla legge stessa;

d) statuire se nella fattispecie in esame la Corte d’Appello di Trieste abbia – o meno – falsamente applicato l’art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970, laddove non ha valutato che se la signora non avesse liberamente scelto di non dedicarsi ad alcuna attività lavorativa, questa l’avrebbe resa economicamente autosufficiente;

e) statuire se nella fattispecie in esame la Corte d’Appello di Trieste abbia – o meno – falsamente applicato l’art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970, laddove non ha fissato un termine per il rilascio della casa ex coniugale”.

Il motivo, ali a luce dei trascritti quesiti, non ha pregio.

Seguendo l’ordine logico – giuridico dei posti interrogativi, infatti:

1) il quesito sub d) è inammissibile, (già) in quanto involge circostanze integranti il presupposto per l’attribuzione dell’assegno periodico di divorzio, la cui riconsiderazione in questa sede è preclusa, posto che il S. nelle pregresse fasi non ha contestato la debenza di tale apporto o, comunque, impugnato per tale profilo la relativa attribuzione, avendo in appello censurato soltanto la relativa quantificazione;

2) al quesito sub a) va data risposta negativa, giacché:

– la Corte distrettuale si è ineccepibilmente attenuta al noto (cfr., tra le altre, Cass. 200510215; 200609876), condiviso principio di diritto secondo cui, con riguardo alla quantificazione dell’assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge_74_1987;

– nella specie, la misura dell’assegno è stata ineccepibilmente determinata prendendo in argomentata, ponderata e bilaterale considerazione i pertinenti ed autonomi criteri di legge (pagg. 26, 27), ivi comprese le condizioni economiche delle parti, valorizzando la deteriore situazione economica della M. rispetto a quella del S. e la durata legale del loro matrimonio (pag. 23, Cfr. Cass. 200621805), assumendo come mero indice di riferimento (cfr. Cass. 200111575; 200622500; 200725010; 200801758) ai fini valutativi del tenore della pregressa vita coniugale, cui solo tendenzialmente l’assegno è stato rapportato, e delle condizioni patrimoniali delle parti, l’assetto economico dalle stesse concordato in sede di separazione, espressamente correlato all’acquisita documentazione bancaria inerente al periodo di allontanamento del marito dal domicilio coniugale;

– la rilevante riduzione dei redditi del S. sopravvenuta negli anni anteriori alla separazione si rivela non più che generica ed apodittica asserzione, non confortata dall’indicazione e trascrizione degli elementi probatori di riscontro, eventualmente emersi nei gradi di merito e trascurati;

– l’entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza degli ex coniugi o la considerazione del loro rapporto esulano dai parametri legali di riferimento, previsti dai citato art. 5 l. div., ai fini della commisurazione dell’assegno divorzile (cfr Cass. 200621805);

– la solidarietà materiale concretamente mostrata da terzi, quantunque legati da rapporti di stretta parentela ai coniuge istante, non è idonea ad attenuare o a far cessare, di per se sola, l’obbligo primario dell’altro coniuge (cfr. Cass. 199804617; 200213160);

– la disponibilità di aiuti domestici certo non poteva logicamente integrare circostanza decisiva per escludere il contributo dato dalla moglie alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, addebito non altrimenti giustificato;

3) al quesito sub b) va data risposta negativa, giacché non pertinente al decisum, posto che i giudici di merito, con valutazione rimasta incensurata per il profilo argomentativo, non hanno attribuito influenza sulla quantificazione dell’assegno divorzile ai sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, divenuto nel frattempo padre di un terzo figlio, legittimamente considerando la complessiva situazione patrimoniale dello stesso, ritenuta di consistenza tale da rendere irrilevanti, ai fini che qui interessano, detti nuovi oneri (in tema, cfr Cass. 200725010; 200618367), cui, unitamente alla madre del bambino, doveva fare fronte;

4) il quesito sub c) è inammissibile per genericità;

5) il quesito sub e) è inammissibile in quanto generico e non involgente la ratio decidendi dell’avversata statuizione, puntualmente espressa nell’impugnata sentenza (pag. 29/30), con richiamo all’accertata situazione ed alle connesse aspettative del figlio minore delle parti, ancora studente, affidato alla madre ed a tutela del cui superiore interesse è stata anche argomentatamente disposta l’assegnazione della casa familiare alla M., beneficio pure espressamente considerato, ai sensi dell’art. 155 quater c.c., nella quantificazione dell’attribuitole assegno di divorzio (pag.28).

2. “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi per il giudizio. Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile, giacché le dedotte censure di omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SSUU 200720603; 200811652; 200816528).

3. “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia su un capo della domanda. Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, in riferimento al chiesto ordine di riconsegna immediata degli oggetti d’arte (quadri, mobili, argenteria) e di affezione di proprietà del ricorrente.

Il motivo non ha pregio.

Ai fini della verifica dei vizio di omessa pronuncia, la portata precettiva di un provvedimento giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda, come nel caso in cui il dispositivo contenga la formula “ogni diversa e contraria istanza disattesa” e nella parte motiva una determinata domanda sia esaminata e rigettata (cfr. Cass. 200705337; 200216579).

Alla luce di tale condiviso principio di diritto, la Corte di merito appare, nella specie, avere dato risposta sfavorevole anche alla menzionata richiesta, considerando sia l’ampia formula portata dal dispositivo (ugni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa) dell’impugnata sentenza e sia che la motivata, da lei confermata assegnazione alla M., quale affidataria del figlio minore, della casa familiare, estendendosi, come di norma, ai mobili ed arredi ivi collocati, implicitamente comportava il rigetto della pretesa di prelievo.

Con il ricorso incidentale la M. deduce:

1. “Errata applicazione dell’art. 5 L. 898/70″, conclusivamente formulando i seguenti quesiti di diritto:

“Voglia la Suprema Corte di Cassazione statuire se nella fattispecie in esame la Corte d’Appello di Trieste sia o meno incorsa in errata/falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 della l. 898/70 laddove:

a) ha applicato il criterio dell’incapacità del richiedente l’assegno divorzile di procurarsi mezzi per continuare a godere del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, alla quantificazione dell’assegno di divorzio;

b) ha utilizzato il concetto di capacità lavorativa potenziale come fattore di ponderazione dell’assegno di divorzio;

c) ha valutato in termini astratti e ipotetici la capacità lavorativa della Signora ********, nella quantificazione dell’assegno di divorzio;

d) non ha tenuto conto, nella valutazione circa la capacità lavorativa della Signora M., degli elementi di fatto così come offerti dalla contro-ricorrente nell’ambito del giudizio di merito”.

Relativamente ai punti del trascritto quesito contraddistinti con le lettere a) e b), il motivo non è fondato.

La capacità di lavoro e di guadagno dell’istante, ove sussistente, deve essere considerata ai fini sia del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile che della relativa quantificazione, non potendo il riequilibrio della condizione economica che risulti inadeguata in raffronto alla conservazione del tenore della vita coniugale prescindere dalle potenzialità economiche connesse a quelle lavorative inespresse e dalla commisurazione dell’assegno stesso all’importo differenziale, necessario a colmare la riscontrata insufficienza dei mezzi anche potenziali di cui dispone l’avente diritto.

Le questioni, poste ai punti c) e d), del trascritto quesito, si rivelano, invece, inammissibili, sostanziandosi in generici rilievi critici rivolti al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito ed ancorato anche alle condizioni personali della M. ed alle concrete, confacenti opportunità locali di suo inserimento professionale, rilievi, dunque, non riconducibili all’ambito del rubricato vizio e, comunque, non accompagnati dalla prescritta sintesi.

2. “Errata applicazione dell’art. 5 L. 898/70″ in relazione all’omesso accertamento dei redditi e del patrimonio attuali di lui, comprensivo dell’acquisita eredità materna.

Il motivo è inammissibile, giacché involge un evento su cui non risulta essersi in precedenza svolto il dibattito processuale, e, quindi, una circostanza nuova, di cui, inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non si specificano nemmeno gli estremi temporali di relativo avveramento, oltre che di acquisizione in giudizio.

3. “Contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (fatto controverso: tenore di vita)”;

Il motivo è inammissibile, giacché le dedotte censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di specifica, effettiva e non solo apparente, sintesi dei rilievi, atta a circoscriverne puntualmente i limiti, in rapporto anche ad inammissibili, generici e soggettivi giudizi critici.

Conclusivamente il ricorso principale del S. e quello incidentale della M. devono essere respinti.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese dei giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Depositata in Cancelleria il 04.04.2011

 

Corbi Mariagabriella

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