Premesso che la norma del bando del bando di concorso pubblico costituisce lex specialis – ciò comportando che la stessa deve essere pienamente osservata dai partecipanti al concorso medesimo – si ha altresì che, nell’ambito del procedimento di concorso, i titoli che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione, onde ottenerne l’attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella sua piena disponibilità, di modo che non possono essere attribuiti al candidato punteggi per titoli non allegati (anche se afferenti ad attività svolte presso la medesima amministrazione che ha indetto il concorso), né titoli il cui possesso è indicato, ma non documentato, a fronte di una prescrizione del bando che preveda un onere di allegazione documentale a carico del candidato.
E ciò a maggior ragione se si considera che la commissione esaminatrice non è organo ordinario dell’amministrazione (di modo che, facendo parte della sua stabile organizzazione, potrebbe essere intesa come depositaria dei relativi documenti), bensì organo straordinario, cui compete solo di sovrintendere alle prove, valutare le stesse e, nei concorsi che prevedono anche titoli valutabili, attribuire i punteggi a questi ultimi, secondo criteri predefiniti.
N. 03659/2011REG.PROV.COLL.
N. 07929/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7929 del 2008, proposto da***
contro***
nei confronti di***
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUATER n. 04406/2008, resa tra le parti, concernente SELEZIONE INTERNA PER VICE COMMISSARIO PENITENZIARIO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011 il Cons. **************** e uditi per le parti gli avvocati *************** in sostituzione di **************** e *************** (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, il sig. ************* impugna la sentenza 16 maggio 2008 n. 4406, con la quale il TAR Lazio, sez. I-quater ha rigettato il suo ricorso, proposto avverso il provvedimento 2 settembre 2002, con il quale il Vice Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha proceduto alla approvazione della graduatoria della selezione per 45 posti di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del corpo di Polizia penitenziaria, di cui 35 riservati ad ispettori capo e 10 ad ispettori superiori, in possesso di determinati requisiti.
In primo grado, il ricorrente, collocato al 36° posto della graduatoria con il punteggio di 20,6, ha contestato la valutazione dei titoli, poiché non si sarebbe tenuto conto del titolo, da lui posseduto ed inquadrabile sub B4, rappresentato dal comando di reparto per un periodo superiore a cinque anni., ancorchè tale titolo non fosse stato allegato, poiché lo stesso era comunque acquisibile dall’amministrazione.
Secondo la sentenza appellata:
– la disposizione del bando che prevede la necessità di allegare i titoli che si intendono far valere nell’ambito di una procedura concorsuale “risponde al principio di non aggravamento dell’azione amministrativa” (laddove, in presenza di un elevato numero di partecipanti, si allungherebbero notevolmente i tempi, se l’amministrazione dovesse procedere di ufficio all’acquisizione dei titoli), nonché al principio della par condicio tra i concorrenti “la cui realizzazione è assicurata in concreto dall’onere, posto allo stesso modo in capo a tutti, di produrre documentazione concernente detti titoli nel termine perentorio, con la conseguenza che, in mancanza, essi non possono costituire oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione”;
– la disposizione del bando, quale lex specialis ed in virtù dei principi sopra enunciati, prevale su disposizioni generali che impongono all’amministrazione l’onere di acquisire documenti relativi a atti, fatti e qualità in loro possesso.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando, poiché “la mancata allegazione della documentazione comprovante il titolo dichiarato non è imputabile al ricorrente, ma unicamente all’amministrazione convenuta, colpevole di non aver aggiornato il ridetto foglio matricolare, in violazione dell’art. 27 DPR n. 686/1957”; tale illegittimità risalta ancor più alla luce dell’art. 43, co. 1, DPR n. 445/2000, che inibisce alle amministrazioni di richiedere atti o certificati concernenti stati o qualità personali, “che siano attestati in documenti già in loro possesso”, di modo che “a fronte di una perentoria indicazione resa dal concorrente all’amministrazione convenuta mediante una significativa e puntuale motivazione . . . sorgeva l’obbligo in capo all’amministrazione medesima di compiere gli accertamenti del caso, senza per questo ledere il principio della par condicio tra i concorrenti o compromettere il buon andamento”;
b) error in iudicando; violazione art. 18 l. n. 241/1990; poiché i principi desumibli da tale norma “impongono una interpretazione dei bandi di concorso coerente” con il citato art. 18, “sicchè una volta che l’interessato dichiara il possesso del requisito, incombe sulla stessa amministrazione l’onere di acquisire i relativi documenti”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Occorre osservare che, a fronte di una specifica prescrizione del bando (art. 3), che prevede che i titoli che si intendono far valutare ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio devono risultare dalla documentazione presentata con la domanda di partecipazione, entro il termine perentorio previsto, l’appellante non ha prodotto la documentazione attestante il titolo di comando per un periodo superiore a cinque anni, con conseguente mancata assegnazione del relativo punteggio.
A fronte di ciò, non risulta censurabile quanto statuito dal primo giudice, secondo il quale la norma del bando (peraltro non oggetto di impugnazione) costituisce lex specialis, e comporta che la stessa deve essere pienamente osservata dai partecipanti al concorso.
Ed infatti, nell’ambito del procedimento di concorso, i titoli che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione, onde ottenerne l’attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella sua piena disponibilità, di modo che non possono essere attribuiti al candidato punteggi per titoli non allegati (anche se afferenti ad attività svolte presso la medesima amministrazione che ha indetto il concorso), né titoli il cui possesso è indicato, ma non documentato, a fronte, appunto, di una prescrizione del bando che preveda un onere di allegazione documentale a carico del candidato.
E ciò a maggior ragione se si considera che la commissione esaminatrice non è organo ordinario dell’amministrazione (di modo che, facendo parte della sua stabile organizzazione, potrebbe essere intesa come depositaria dei relativi documenti), bensì organo straordinario, cui compete solo di sovrintendere alle prove, valutare le stesse e, nei concorsi che prevedono anche titoli valutabili, attribuire i punteggi a questi ultimi, secondo criteri predefiniti.
A fronte di ciò, non possono trovare applicazione gli evocati articoli 43, co. 1, DPR n. 445/2000 e, soprattutto, 18 l. n. 241/1990, proprio in virtù della specialità del procedimento concorsuale e della ragionevolezza di una previsione (il citato onere di allegazione documentale) che è funzionale a tutelare – come condivisibilmente affermato dalla sentenza appellata – il principio di buon andamento amministrativo (conseguente al celere svolgimento del procedimento) e la par condicio tra i concorrenti.
In tale contesto, stante il mancato rispetto dell’onere di allegazione documentale, non assume alcun rilievo il lamentato mancato aggiornamento dello stato matricolare dell’appellante da parte dell’amministrazione.
Per le ragioni esposte, sono infondati i motivi di impugnazione proposti e l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da ************* (n. 7929/2008 r.g.), lo rigetta e conferma, pertanto, la sentenza appellata.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
**************, Presidente
**************, Consigliere
**************, Consigliere
****************, Consigliere
****************, ***********, Estensore
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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