Tale funzione consiste nel delineare, attraverso l’individuazione di specifici elementi indicati della capacità economica, finanziaria e tecnica, il profilo delle imprese che si presumono idonee a realizzare il programma contrattuale perseguito dall’Amministrazione ed a proseguire nel tempo l’attività espletata in modo adeguato.
L’articolo continua qui
Clicca qui per il testo della sentenza del TAR Lazio, Roma. n.4984, dell’1 giugno 2011
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento