Furto d’auto – Risarcimento assicurativo – Trib. Napoli, n. 10820/2010

sentenza 07/07/11
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REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo italiano

Il TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione 4^ civile

quale Giudice unico in persona del Presidente dott. ************** ha emesso

SENTENZA
nelle causa n. 36000 r. g. anno 2004 su citazione dei novembre 2004, avente ad oggetto contratto di assicurazione danni; pagamento di indennizzo

TRA
            ***** – rappresentata e difesa dagli ********************** e ************* (che però ha rinunciato al mandato) presso il cui studio domicilia in Napoli, centro direzionale, piazza Esedra, ed. Edilforum, is. F 10,

– attore –

E

Milano Assicurazioni s.p.a. con sede in Milano – rappresentata e difesa dall’Avv. ****************** presso il cui studio domicilia in Napoli, in Riviera di ****** 242

– convenuto –

– fatte precisare le conclusioni all’udienza del 18.05.2010 e disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini di rito (gg. 60 + 20.);
– sulle conclusioni che risultano da quei verbale, per questa parte qui richiamato;
– visti gli atti e i documenti prodotti, uditi i testimoni, lette le note;
– ritenuto :

in fatto ed in diritto

Il 26.10.2002 in Pozzuoli tre persone rimaste ignote, in concorso tra di loro, mediante raggiri seguiti da minacce per assicurarsi il profitto del reato, rapinarono l’auto Ford Focus tg (omissis) al conducente              *******.
Dette circostanze sono pacifiche perché provate dalla documentazione suddetta, comprendente anche gli atti dell’inchiesta penale, e dalla parola dei testimoni, nonché dalla mancata specifica contestazione da parte della Assicuratrice.
Quest’ultima è stata citata a giudizio da (omissis), proprietaria del veicolo, perché esso era assicurato per furto e rapina, ma l’Assicuratrice, pur non contestando l’esistenza del contratto, la legittimazione della richiedente e la propria passiva. ha negato l’indennizzo, assumendo che vi sia stata “colpa grave” da parte di (omissis) nella produzione dell’evento.
Ed infatti, a prescindere da apposita clausola contrattuale, già l’art. 1900 cpv. cod. civ. esonera l’assicuratore se c’è-stata colpa.grave “:.,delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere” e tale è colui al quale il veicolo venga affidato.
La norma vuole evitare che la esistenza di una garanzia assicurativa induca l’assicurato a.tenere comportamenti. altamente negligenti o imprudenti, accettando .. che si possa verificare l’evento e cosi favorendolo, anche non volendo.
Una “colpa” è “grave” allorquando il suo livello risulti elevato per avere l’agente omesso un minimo di accorgimento (negligenza) oppure per aver operato senza un minimo di discernimento (imprudenza).
Ai fine di stabilire il “grado” della colpa, necessita calarsi nella situazione oggettiva venutasi a creare, accertare quale fosse il grado di prevedibile dell’evento in quel frangente e verificare se la condotta dell’agente si sia discostata, e quanto intensamente, da quella dell’uomo medio in un caso del genere.
In definitiva, il “grado” della colpa è la misura del rimprovero che si può muovere all’agente con riguardo a ciò che ha provocato o concorso a provocare.
Nel caso in esame, risulta che, nella circostanza :
– gli occupanti di altra auto avevano insistentemente richiamato l’attenzione di (omissis) su “qualcosa” successo nella parte posteriore dei suq veicolo;
– (omissis) si era fermato ed era sceso per controllare, lasciando le chiavi nel cruscotto;
– a questo punto si era accorto che uno degli occupati di quell’auto, che frattanto si era fermata, stava salendo a bordo della sua auto;
– aveva compreso che si trattava di un ladro, lo aveva affrontato gridando, ed era pure riuscito a bloccarlo primo che portasse via il veicolo;
– ma, minacciato di morte, e temendo la presenza di un’arma, aveva desistito;
– il ladro era cosi scappato ma (omissis), con l’auto degli occupanti di altra auto che, avvedutasi di quanto stava accadendo, si era fermata, aveva tentato di inseguire la sua vettura, perdendone ie traccia all’ingresso della tangenziale.
In tutto questo, la colpa “grave” sarebbe consistita nell’avere lasciato quelle chiavi in quei cruscotto. – Imprudente negligenza, certamente. – Ma non era altamente prevedibile, in quei frangente, e quindi altamente probabile e presumibile, che si trattasse di ladri. – Non c’era da aspettarselo. – E comunque (omissis) non ha mai perso il controllo del veicolo, tant’è che ha bloccato il ladro. – Se poi Io ha mollato, è stato solo perché minacciato, circostanza già da soia idonea a cagionare l’evento e che fa scemare quelle chiavi già inserite quasi in una mera occasione, agevolativa forse ma certamente non in modo grave.
L’assicuratrice deve essere quindi condannata a pagare. L’eseguita perizia contrattuale ha fissato in € 11.600,00 il valore dei veicolo all’epoca del sinistro ed è questa la “sorta capitale” per la quale è stata chiesta condanna.
L’indennizzo serve a reintegrare _la perdita patrimoniale subita dall’assicurato’, e quindi ha natura di debito di valore -(vedi Cassazione, sez. III, 7.5.2009 n. 10488)
Se la rivalutazione monetaria deve conservare il valore del patrimonio all’epoca dell’evento, essa non può arrestare questa sua funzione alla data in cui il danno è stato quantificato ma non pagato. Altrimenti, si presterebbe all’agevole manovra dilatoria di una pronta quantificazione non seguita, per anni, da niun pagamento.
Inoltre, la rivalutazione monetaria non copre il danno cagionato dalla mancata disponibilità di quella somma, da allora ad oggi. – Ciò danneggia quanto meno per la perdita degli interessi legali, compensativi o moratori che siano.
L’assicurata non ha diritto, invece, al rimborso delle spese occorse per la perizia contrattuale. – Essa serve allorquando si controverte sul “quantum” e, trattandosi di stima arbitrare nei comune interesse delle parti, è giusto che le parti paghino entrambe fe spese. – in questa clausola contrattuale non c’è nulla di vessatorio e non è concepibile una sorta di “soccombenza” in ordine al motivo del contendere che abbia provocato la formazione del collegio di stimatori.
Non c’è niente in atti che giustifichi una pronuncia ex art. 96 c.p.c., per gli stessi motivi per cui non è “grave” la colpa di (omissis)
Le spese seguono la soccombenza in causa e, visti e valutati gli atti e la causa, letta la nota, constatato che : a) per i diritti, non c’è prova di tante consultazioni e di tanta corrispondenza; b) per gli onorari, ogni “voce” è al massimo, nel mente la non elevata complessità della causa induce, malgrado il davvero notevole e certamente lodevole impegno profuso, ad attestarsi al medio”; si liquidano così in euro 5.480,00 di cui euro 480,00 per spese vive, euro 2.500;00 per diritti e euro 2.500,00 per onorario oltre accessori.
L’Avv. ******* ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non riscosso onorari.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE
– Presidente dott. **************. Giudice unico –

ACCOGLIE fa domanda come sopra proposta da                 *****.
CONDANNA la società Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, a pagare alla (omissis), per come in motivazione, euro 11.600,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali, il tutto calcolato come per legge, dal 26.10.2002 al saldo.
CONDANNA la suddetta s.p.a. a pagare le spese di causa, liquidate in € 5.480,00
oltre al 12,50% forfetario, I.V.A., Cassa previdenza
le suddette spese a favore dell’Avv. ***************.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, malgrado gravame.
Cosi deciso, Napoli 29 settembre 2010
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2010

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