Escussione della cauzione provvisoria da sorteggio – applicazione dell’articolo 10 comma 1 quater della Merloni – ripreso dall’articolo 48 del codice dei contratti – entrambi i termini per la presentazione della documentazione sono da intendersi come perentori
il termine di dieci giorni per ottemperare, in sede di controllo a campione, alla richiesta della stazione appaltante, previsto dal citato art. 10, comma 1 quater, è da ritenere perentorio, non può non esserlo anche quando la richiesta di documenti viene rivolta ad aggiudicatario e secondo concorrente.
Identiche sanzioni (esclusioni dalla procedura, escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autority) sia al 10% delle partecipanti che alla prima e alla seconda classificata
La principale questione che va esaminata è quella relativa alla perentorietà o meno del termine assegnato per la presentazione dei documenti.
La l. 109/94, all’art. 10, comma 1-quater, disciplina due diverse fattispecie, occupandosi, nella prima parte del comma, dei soggetti partecipanti alla gara (scelti con sorteggio pubblico, e “in numero non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate”) ai quali le stazioni appaltanti, “prima” di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono “di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito”.
E “quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità…”.
Tale disposizione, in sostanza, regola il c.d. “controllo a campione” (effettuato “prima” di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate) delle dichiarazioni presentate da soggetti che hanno presentato una offerta, e quindi a prescindere dalla aggiudicazione, che interviene in un momento successivo.
Nella seconda parte, poi, il medesimo comma disciplina invece il controllo che viene effettuato “dopo” l’aggiudicazione, disponendo che la medesima richiesta (“di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa”) “è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione”.
È quindi evidente che il citato comma prevede una identica procedura e le medesime conseguenze (“le suddette sanzioni”) per il caso in cui i documenti richiesti non siano forniti in sede di controllo a campione e per il caso in cui non siano richiesti dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria.
Identico è anche il termine previsto, di dieci giorni.
E se – secondo quanto comunemente affermato dalla giurisprudenza prevalente, che questo Collegio condivide – il termine di dieci giorni per ottemperare, in sede di controllo a campione, alla richiesta della stazione appaltante, previsto dal citato art. 10, comma 1 quater, è da ritenere perentorio (ricorrenter., ex multis, Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2009 n. 3804), non può non esserlo anche quando la richiesta di documenti viene rivolta ad aggiudicatario e secondo concorrente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento