La sospensione dei lavori per il temporaneo allontanamento dell’addetto alla protezione cantieri si era reso necessario a causa di impellenti problemi fisiologici dello stesso, il quale aveva comunque ripreso il suo posto dopo pochi minuti
Le circostanze rilevanti sono: la sospensione dei lavori, disposta con ordine di servizio del 2 marzo 2006, n. 256, e la ripesa dei lavori, disposta il giorno successivo 3 marzo, con ordine n. 257.
Di conseguenza il Consiglio di Stato annulla le annotazioni inserite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel casellario informatico
Passaggio tratto dalla decisione numero del 30 giugn0 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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