Decisione del Consiglio di Stato n.3862 del 27 giugno 2011
Trattandosi di dichiarazione che concerne stati, fatti e qualità riguardanti terzi (e non il medesimo dichiarante) questa non può che essere resa se non “per quanto a conoscenza” del dichiarante medesimo, non potendo questi procedere ad autocertificazione (con assunzione delle conseguenti responsabilità, anche penali, per dichiarazione mendace) su fatti, stati e qualità della cui veridicità non è detto che egli sia a conoscenza
Proprio perché il soggetto può rendere la dichiarazione afferente al terzo solo relativamente a stati, qualità e fatti “di cui abbia diretta conoscenza”, ne consegue che, in presenza di una norma (art. 38) che comunque richiede la predetta dichiarazione, quest’ultima non può che essere resa se non nel senso che essa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante, ben potendo l’amministrazione – a fronte di una compiuta identificazione dei soggetti interessati – procedere alle opportune verifiche, anche attraverso il casellario giudiziale ed altri archivi pubblici (ai quali essa, a differenza del dichiarante, ha accesso), in ordine alla sussistenza (o meno) dei requisiti in capo a tali soggetti.
La dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) richiesta dall’art. 38 d. lgs. n. 163/2006 al legale rappresentante del soggetto partecipante alle gare, relativamente ai soggetti cessati dalle cariche sociali – previste dal medesimo art. 38 – nel triennio antecedente – ORA UN ANNO A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO SVILUPPO – (e concernente l’assenza di atti o fatti impeditivi espressamente indicati dalla medesima disposizione), deve [….] –> Continua a leggere qui
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento