Sorteggio dei requisiti di ordine speciale – applicazione art. 48 del codice dei contratti – il sorteggio va effettuato sulle ditte ammesse – illegittima procedura se le offerte sono state già valutate
Applicazione dell’articolo 48 del codice dei contratti: rischio dell’escussione della cauzione provvisoria
Il sorteggio per la verifica dei requisiti di ordine speciale va effettuato sulle imprese ammesse e prima dell’apertura delle buste con le offerte
la verifica dei requisiti generali di ammissione deve essere generale, ma deve precedere e non seguire la fase di valutazione delle offerte economiche;
le stazioni appaltanti ben possono sottoporre a verifica dei requisiti un numero di offerte superiore al 10 %, ma tale verifica deve avvenire prima della valutazione delle offerte; dopo tale momento, l’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/06 consente la verifica dei requisiti solo per il primo e secondo classificato;
il suddetto principio deve essere esteso alla verifica di ogni tipologia di requisito di ammissione, al fine di non consentire all’amministrazione di assumere decisioni discrezionali (se procedere o meno ad una ulteriore verifica) dopo aver conosciuto l’esito della gara;
nel caso di specie, la verifica che ha condotto a nuove esclusioni e alla rideterminazione della soglia di anomalia è (illegittimamente) avvenuta dopo la valutazione delle offerte e l’individuazione dell’aggiudicatario.
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