Tratto dalla decisione numero 4097 dell’ 8 luglio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
In base all’art. 34, lett. e), ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 e perciò si richiede che i consorziati posseggano singolarmente i requisiti (per la snellezza della forma organizzativa adottata) e che nell’offerta siano specificate le parti del servizio o della fornitura eseguibili dai singoli operatori.
Il possesso dei requisiti tecnici e finanziari deve conseguentemente essere… continua a leggere
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento