Eccessiva esposizione all’amianto e limiti alla rivalutazione contributiva ex L. 257/92: le ultime novità giurisprudenziali

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L’eccessiva esposizione alle polveri sottili di amianto e le derivanti patologie (asbestosi, c.d. malattia respiratoria occupazionali) sono vexatae questiones molto dibattute dalla giurisprudenza (cfr. Cass. pen. sez. IV n. 38991/10 con nota di Marani sul c.d. caso Montefibre, Cass. sez. lav. n. 8915/09 nel Massimario, n. 24170/08, Trib. Ivrea n. 131/07 in www.dirittoegiustizia.it del 21/11/07), dalla dottrina (v. ex multis Piva, Cappuccini, Manzella, Berlinguer e Guarianello) e  sono regolate da numerose leggi (T.U. n. 1124/65, L. 626/94, art. 9 St. Lav., protocollo welfare).

Due recenti sentenze del Tribunale di Brindisi sez. lav. nn. 50 e 724, rispettivamente del 11/01 e del 17/02/11, sostanzialmente sovrapponibili, analizzano queste problematiche chiarendo i criteri ed i limiti al riconoscimento del beneficio in epigrafe.

Le vicende affrontate. Due lavoratori, impiegati l’uno in una centrale termoelettrica del gestore nazionale, l’altro al petrolchimico, citavano in giudizio l’INPS per il riconoscimento della suddetta maggiorazione ai sensi dell’art. 13, comma VIII L. 257/92. Nel primo caso la corte ha accolto le richieste attoree con una ricostruzione capillare di tutta la normativa in materia. Nell’altro, invece, sono state respinte perché il ricorrente non aveva i requisisti essenziali, esplicati dettagliatamente, per avanzare la richiesta.

Il quadro normativo e gli interessi tutelati. Il T.U. n. 1124/65 è la prima legge in materia: impone un’assicurazione sociale ai datori di lavoro che lavorano l’amianto, il silicio ed i loro derivati (eternit) da versare all’Inail e riconosce un indennizzo ai lavoratori esposti a quest’attività pericolosa. Le circolari di questo ente n. 70/88 e 13/99 indicano i casi tassativi in cui deve essere restituito il premio indebitamente pagato (v. DD. MM. Del 18 e del 20 giugno 1988). I D.lgs n. 277/91 e le LL nn. 257/92 e 271/93 sono le prime a fissarne il campo di applicazione ed a fornirne le nozioni. Si noti che allora, pur riconoscendo i rischi di tale attività, non era stata messa in diretta connessione con il mesiotelioma pleurico. Per la prima volta era riconosciuto e “codificato” il c.d. rischio ambientale causato da fattori esogeni ed endogeni connessi alla lavorazione dell’amianto. Si vide che le cc.dd. polveri sottili, prodotte dalla lavorazione e dalla trasformazione di queste materie, a lungo andare provocavano gravi danni alla salute dei lavoratori e, in molti casi, la morte. Questa, come dato atto dai numerosi dossiers governativi e dai Ministeri della salute e del Welfare, è una vera piaga sociale che ha comportato ingenti costi per lo Stato. Tra questi atti d’indirizzo si ricordi il Protocollo Guerrini “che contiene le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all’esposizione all’amianto, e riconosce espressamente che vi è stata esposizione qualificata all’amianto per quanti abbiano svolto l’attività di operatori addetti alla manutenzione di strutture, impianti e macchine, di operatore sala macchine, oltre al carico, scarico, movimentazione e taglio dei manufatti contenenti amianto” e, quindi, anche di occupazioni ad esse assimilabili, come nella prima fattispecie.

La ratio di queste leggi è la stessa delle norme che tutelano la sicurezza sul lavoro (art. 9 Stat. Lav., L. 81/09 e Dlgs n. 106/09) fondato sul principio universalmente riconosciuto della salvaguardia della vita e della salute (Trattato di Nizza ora parte integrante del Trattato di Lisbona ed art. 32 Cost.).

Quando le polveri sottili diventano pericolose per la salute del lavoratore? Su questo punto, come appena ricordato, in passato è stato aperto un aspro dibattito.

Le LL. nn. 257/92 e 271/93 presuppongono “l’ adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la salute a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche.” Si noti che si tratta di un “rischio qualificato” . Si noti che in questo lasso di tempo sono “computate le pause “fisiologiche” di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro (cfr. ex plurimis Cassazione Civile Sent. n. 997 del 23-01-2003).”. Gli artt. 6 e7 limitano questa disciplina all’esposizione all’amianto ed alle sostanze derivanti dalla sua lavorazione sottolineandone la peculiarità della stessa, in quanto svolta in miniere e cave.

Infine la Cass. sez. lav. n. 4650/09 “ha affermato che “il disposto della L. n. 257 del 1992 art 13, comma 8, deve essere interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, hanno subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) un’esposizione a polveri d’amianto superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31.”, aggiungendo che “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi dell’art. 13, comma 8, l. 27 marzo 1992 n. 257, applicabile “ratione temporis”, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno.”.

 Le diverse correnti giurisprudenziali sul punto.“L’opzione ermeneutica della Corte si correla con l’orientamento della Corte costituzionale, la quale con le sentenze n. 5/2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, valutabili congiuntamente, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e […] dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell’amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche.”.

Quest’orientamento ha il pregio di fissare una soglia di esposizione chiara ed inderogabile. Ha anche recepito l’evoluzione normativa comunitaria che l’ha sensibilmente abbassata dal valore iniziale di 0,6/cm cubo (Cass. n. 162561/03 e 16119/05, 4001/07 ) in osservanza della Direttiva 2003/18/CE, recepita (rectius attuata) dal nostro ordinamento col D.lgs n. 257/06.,Per il riconoscimento del beneficio pensionistico, quindi, In base a questi parametri la suddetta media annua non deve essere inferiore “a 100 fibre/litro, come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa”.

È possibile indennizzare il lavoratore che aveva fatto istanza per il riconoscimento del rischio, ma non aveva ancora maturato il diritto alla pensione? Come sopra esplicato la legge prevede rigidi vincoli per l’attribuzione di questo benefit. Condicio sine qua non è l’aver maturato “il diritto alla pensione”.

Sul punto è sorto un contrasto interpretativo. Una tesi restrittiva/letterale, escludeva , per il principio di ragionevolezza la possibilità in epigrafe e quella di utilizzare perizie e documenti prodotti ed acquisiti nei precedenti procedimenti amministrativi e giudizi civili passati in giudicato. Il diritto alla pensione,poi, doveva essere maturato entro il 2003.

 Per lo stesso principio, però, un’altra esegesi, adottata dal Tribunale, ha evidenziato come la precedente interpretazione fosse discriminatoria nei confronti di quei lavoratori che “ratione temporis”erano esclusi per vari motivi da questa normativa più favorevole.

Per il principio della successione delle leggi, infatti, quelle più favorevoli devono essere applicate a tutti i lavoratori esposti alle polveri sottili di amianto e, di conseguenza, l’indennizzo deve essere attribuito anche a quelli che avevano iniziato l’iter amministrativo, per il riconoscimento del suddetto rischio qualificato, prima del 2003 e prima di aver maturato il diritto alla pensione. Infatti la malattia, come detto, può manifestarsi anche dopo molti anni dall’esposizione e della pensione, essendo un rischio potenziale. È per questa ragione che le perizie (accertamento patologie e quantificazione danni) sono lunghe e complesse, così che necessariamente quelle prodotte nel procedimento amministrativo e/o civile devono essere acquisite anche negli altri analoghi.

Ergo si deve rispondere positivamente al quesito e questa è la maggiore novità, rispetto alla altre pronunce simili, della prima sentenza in esame.

Definizione di lavoratore. La seconda decisione analizzata fornisce la definizione di lavoratore e completa quanto già chiarito dalla prima fattispecie. È questo il suo elemento di pregio che la contraddistingue dalle numerose altre sentenze su questo argomento.

Introduce una definizione di largo respiro in quanto comprende non solo tutti coloro che, all’entrata in vigore della normativa di riferimento, erano ancora in servizio nelle cave e nelle miniere, ma anche coloro che nel frattempo avessero cambiato occupazione, purchè avessero maturato il requisito temporale (esposizione ultradecennale). Nell’ipotesi affrontata è stato negato l’indennizzo perché il ricorrente quando ha proposto l’istanza era disoccupato e non aveva maturato alcuna prestazione pensionistica.

Infatti, come detto, tale beneficio può essere richiesto da “soggetti ancora attivi nel campo del lavoro ed ai fini di prestazioni ancora non usufruite”. Tra questi la legge comprende  anche “titolari del beneficio dei soli lavoratori costretti a cambiare azienda per licenziamento o cessazione dell’impresa e, quindi, non più occupati nel settore dell’amianto al momento della entrata in vigore della legge, con esclusione quindi dei semplici pensionati”. Si evidenzi che ogni anno sono stanziati appositi fondi pubblici per tali finalità, sì che essi costituiscono un ulteriore limite e garanzia al rispetto della natura e della ratio di tali disposizioni. L’indennizzo spetta solo a coloro che sono stati esposti ai rischi de quibus (situazioni tipizzate e caratterizzate da un alto pericolo morbigeno per la salute dell’impiegato).

Onere della prova. Spetta al richiedente dimostrare quanto sopra descritto. Il G.I., però, nel valutare di caso in caso, potrà avvalersi di prove prodotte ed acquisite in altri procedimenti intentati dall’attore. Ciò è dettato da mere necessità contingenti, poiché le perizie sono lunghe e complesse e possono richiedere diversi anni per accertare e dimostrare tutti gli elementi di cui sopra. Negare la loro acquisizione, perciò, costituirebbe un vulnus dei diritti di difesa dell’istante.

Sentenza collegata

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Dott.ssa Milizia Giulia

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