Sul legittimo annullamento di un’aggiudicazione provvisoria, sull’ ambito discrezionale della Stazione Appaltante e sul “ripensamento” della stazione appaltante a favore di un diverso modello organizzativo del servizio già oggetto della gara
Nel caso di specie, infine, nemmeno l’anzidetta posizione di interesse legittimo può dirsi esser stata illecitamente lesa ( e dunque suscettibile di reintegrazione del danno relativo ), alla stregua dell’accertamento giurisdizionale, compiuto in primo grado e confermato nella presente sede, che non ha ravvisato i vizi denunciati dal privato nel provvedimento di autotutela lesivo della posizione stessa; il che preclude ogni valutazione in ordine all’azione di risarcimento ascrivibile a responsabilità aquiliana.
la posizione del ricorrente è di “mero aggiudicatario provvisorio” della gara oggetto del contestato atto di annullamento
la non necessità “di una particolare ed approfondita motivazione” in sede di annullamento dell’atto di aggiudicazione provvisoria, in quanto “atto endoprocedimentale, per sua natura inidoneo a radicare una situazione di stabile affidamento nel suo destinatario”
– la correttezza, nella fattispecie, dell’esercizio dello specifico potere di autotutela, in relazione al “meno rigoroso onere motivazionale che ne consegue”
l’insindacabile discrezionalità amministrativa, che caratterizza “la scelta tra le possibili modalità gestionali di un servizio pubblico”, in concreto operata dall’Amministrazione con la discussa deliberazione laddove essa, con la seconda delle argomentazioni poste a base della stessa, “ha esplicitato la propria intenzione di voler gestire il servizio di cui si tratta non a mezzo di un rapporto contrattuale d’appalto, bensì avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi delle norme citate”
Quanto alla riproposizione in appello della domanda risarcitoria, anch’essa va respinta.
Invero, una volta escluso dal T.A.R. con efficacia di giudicato, come s’è visto, che, in ragione della veduta qualificazione della posizione dell’odierno appellante come mero aggiudicatario provvisorio, potesse dirsi insorto tra le parti un vincolo contrattuale ( dal quale potesse nascere il diritto soggettivo dell’aggiudicatario alla esecuzione del contratto ), non si versa in ipotesi di responsabilità contrattuale per illecito scioglimento del vincolo od inadempimento delle obbligazioni dallo stesso derivanti.
Nemmeno, poi, alla luce della richiamata posizione di aggiudicatario provvisorio, può dirsi ravvisabile nella fattispecie una ipotesi di responsabilità pre-contrattuale, che, pur configurabile in astratto anche in presenza di una révoca legittima degli atti di gara nel caso di affidamento suscitato nell’impresa ( in tal senso la più recente giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6; Id., sez. V, 30 novembre 2007, n. 6137; Id., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947 ), secondo un consolidato orientamento , dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi ( Cass. Civ., Sez. I, 18.6.2005, n. 13164; Cons. St., A.P. 5.9.2005, n. 6 ; Sez. IV, 11.11.2008, n. 5633; da ultimo, Cons. St., V, 8 settembre 2010, n. 6489 ), non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nella fase, cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative (Cass. S.U. 26.5.1997, n. 4673).
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