Corte di giustizia europea, Grande Sezione, Sentenza del 6 settembre 2011
Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 6 settembre 2011
n. C-108/10
Politica sociale – Direttiva 77/187/CEE- Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
Lavoratori alle dipendenze di una pubblica autorità di uno Stato membro.
Riassunzione da un’altra pubblica autorità. Peggioramento retributivo sostanziale per il solo fatto del trasferimento.
Contrasto con il diritto dell’UE. Sussiste.
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Ancora una pronuncia favorevole per il personale Ata proveniente dagli Enti locali ( Comune, Provincia) e trasferito coattivamente allo Stato in forza della legge 124/1999.
Ancora una volta, è un Giudice europeo a censurare i provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero senza riconoscere l’effettiva anzianità maturata nell’ente di provenienza.
L’annosa vicenda, che riguarda alcune decine di migliaia di lavoratori, ha visto- da un lato – una norma di interpretazione autentica varata dopo 5 anni dall’entrata in vigore della legge, successiva ad una giurisprudenza favorevole ai ricorrenti, dall’altro la sostanziale acquiescenza da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale a tale operazione.
Nel giugno 2011, con riferimento a tale vicenda, la Corte Europea condannava lo Stato italiano per violazione dei diritti dell’uomo.
Adesso, è la Grande Sezione della Corte di giustizia che ribadisce l’illegittimità di un inquadramento comportante “un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario”.
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