Con ordinanza n. 163 del 31 agosto 2011, il Tar Molise ha sospeso il provvedimento del 24 giugno 2011, con cui l’Ufficio scolastico regionale del Molise ha proceduto ad accorpare la ex classe II (o V ginnasio) sez. D del Liceo classico “M. Pagano” alle altre sezioni, eliminando di fatto – per l’anno scolastico 2011/2012 – la stessa sezione D per la classe III (o I) liceale, e prevedendo, di conseguenza, esclusivamente tre classi terze (o prime, che dir si voglia) liceali, ciascuna con 29 alunni.
Il provvedimento è stato impugnato da vari genitori di alunni che avevano frequentato, appunto, nello scorso anno scolastico, la classe seconda (o quinto ginnasio) sez. D del Liceo classico “M. Pagano”.
I giudici amministrativi hanno riconosciuto che il provvedimento, disposto in virtù del D.P.R. 20 marzo 2009 n.81, non rispetta le norme igieniche e di sicurezza in conseguenza del sovraffollamento delle classi.
La difesa dei ricorrenti aveva sostenuto che le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, di cui al Decreto Gelmini del 2009, devono essere comunque coordinate con la normativa in materia di edilizia scolastica, mettendo in rilievo che: “L’accorpamento disposto dall’Amministrazione scolastica contrasta, invero, con le norme contenute nel D.M. 18 dicembre 1975.
In questo decreto si stabilisce, tenendo conto tra l’altro dei requisiti igienico-sanitari, il numero massimo di alunni per aula, vale a dire 25, e le superfici necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule: nella scuola secondaria di secondo grado, la superficie minima è di 1,96 mq per alunno.
Per quanto riguarda in particolare lo stato attuale degli ambienti dell’edificio scolastico che ospita il Liceo classico “M.Pagano”, risulta che ciascuna aula può ospitare al massimo 25 alunni, proprio in virtù dell’applicazione degli indici minimi previsti nelle norme citate.
E’ evidente che l’accorpamento, che avrebbe consentito la formazione di tre classi con 29 alunni, viola palesemente i parametri e le condizioni minime di igiene e sicurezza scolastica normativamente richieste.”
Condizioni queste che – come ha sancito chiaramente il Tar – devono essere necessariamente rispettate.
La decisione del Tar Molise, che costituisce un importante precedente nella materia, asurgerà allora, anche a livello nazionale, a modello di riferimento per l’ applicazione di criteri e parametri nel dimensionamento delle classi.
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