Sommario
Introduzione: Il quadro normativo introdotto dal D.lgs del 3 marzo 2011 n. 28 -1-Norme inerenti il procedimento nel settore Fotovoltaico e rinnovabile-2- Certificazione energetica-3. Quarto Conto Energia e regime di sostegno ed incentivazione. 3.1Ambito oggettivo di applicazione del Quarto Conto Energia. 4.Le regole per l’incentivazione dei grandi impianti. 5. ll registro e la graduatoria del GSE per i grandi impianti. 6. Soggetti onerati e modalità per accedere agli incentivi e indennizzo. 7. Tariffe incentivanti e premi. 8. Considerazioni
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Introduzione: Il quadro normativo introdotto dal D.lgs del 3 marzo 2011 n. 28 c.d. Decreto Romani.
Negli ultimi mesi si è tanto discusso del D.lgs del 3 marzo 2011 n. 28 -pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 in vigore dal giorno successivo – c.d. “Decreto Romani”, anche soprannominato “Decreto ammazza rinnovabili”. Il Decreto recepisce la direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e disciplina essenzialmente le procedure amministrative, semplificandole e accelerandole, per la costruzione e messa in esercizio di impianti da energia rinnovabile. Parallelamente, il provvedimento legislativo delinea le misure di sostegno e gli incentivi pubblici previsti a favore delle energie rinnovabili, eolico e soprattutto fotovoltaico.
Il Decreto non è assolutamente esaustivo, ma rinvia alla emanazione di successivi decreti attuativi a scadenza variabile, più o meno ravvicinata, che va da 180 giorni, ad un anno a sine die per il completamento della disciplina e la perfetta delineazione delle misure di sostegno e incentivanti.
Viene previsto un nuovo sistema di incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2013 (differenziato per gli impianti di taglia minore e maggiore), nonché, a tutela degli investimenti già effettuati, viene stabilito che il ritiro dei certificati verdi cessi nel 2016 e prosegua fino a quella data con un prezzo di ritiro pari al 78% di quello massimo di riferimento.
In merito al settore fotovoltaico, il decreto rinvia al primo giugno, attraverso l’adozione di un Decreto Ministeriale, la ridefinizione di criteri per l’incentivazione, nonché parametri e quote specifiche ammesse al regime di sostegno, e infine, fissa un tetto massimo di energia derivante da tale fonte incentivabile.
1-Norme inerenti il procedimento amministrativo e iter autorizzatorio nel settore Fotovoltaico e rinnovabile
Merita porre l’attenzione su alcune norme, in vigore dal 29 marzo 2011. In merito al settore fotovoltaico, viene suddiviso il quadro normativo di riferimento in relazione alla data di entrata in esercizio degli impianti.
Una prima categoria corrispondente agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011 (art. 25, comma 9, DLgs. n. 28/2011) beneficerà degli incentivi introdotti con il cd “Terzo Conto energia” (D.M. 6 agosto 2010).
Per gli altri impianti fotovoltaici, facendo salvo quanto previsto dall’art. 2-sexies del c.d. “decreto Salva-Alcoa” , D.L. 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2010, viene rinviato all’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il cd “Quarto Conto energia” l’emanazione della disciplina dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio dopo il 31 maggio 2011 (art. 25, comma 10, DLgs. n. 28/2011).
Il regime autorizzatorio viene ridisegnato con specifica finalità di semplificare, accelerare e snellire le procedure amministrative in essere per la costruzione e messa in esercizio dei futuri impianti da fonti rinnovabili. A tal fine si introduce una nuova procedura per installare impianti alimentati da fonti rinnovabili definita “Procedura abilitativa semplificata”, anche detta la PAS che sostituisce la Dia/Scia.
Permane il regime fondato sulla “Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera”, secondo quanto già previsto dalle Linee guida nazionali (art. 6, commi 1-9, DLgs. n. 28/2011) che all’art. 12 disciplinano gli impianti fotovoltaici sottoposti a Comunicazione da inoltrare al Comune competente prima dell’inizio dei lavori. Permane, con valenza di regola generale l’autorizzazione unica, disciplinata dall’art.12 del D.lgs n. 387/2003, che resta in vigore per tutti gli altri impianti di fonte rinnovabile non sottoposti alla PAS o alla Comunicazione. Le Regioni possono, ai sensi dell’art.6, comma 9, prevedere altri impianti sottoposti alla PAS fino ad una potenza nominale di 1MW. Tale disposizione viene ad aprire maggiori spazi all’intervento delle Regioni che possono pertanto estendere la soglia di potenza nominale degli impianti entro cui applicare la disciplina della PAS.
E’ opportuno osservare che si tratta di una disposizione con un effetto innovativo, in quanto essa comporta un mutamento di orientamento rispetto a quanto in precedenza sancito dalla Corte Costituzionale con numerose pronunce che hanno dichiarato l’incostituzionalità di molte leggi regionali che avevano esteso la soglia di capacità generazionale entro cui applicare il regime di DIA stabilendo che maggiori soglie dovessero essere stabilite con Decreti interministeriali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare di intesa con la Conferenza Unificata, e non possono essere esercizio di potestà legislativa autonoma delle Regioni. Le pronunce recenti si inquadrano nell’ambito del principio generale di rispetto e attuazione alle Linee guida statali per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.1 Anche recentemente, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità della normativa regionale della Basilicata nella parte in cui nell’Allegato A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), parte integrante della legge della Regione Basilicata del 2010, n. 1, che al paragrafo 1.2.2.1., terzo capoverso, come riformulato dal paragrafo i) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria. La ratio della sentenza ed il principio generale ribadito dalla Corte Costituzionale parte dal presupposto che L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003 sottopone la costruzione dell’impianto a procedure semplificate e comporta l’illegittimità della norma regionale, posto che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. In base allo stesso principio viene dichiarato incostituzionale, per contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2009, che contiene la normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», anche il paragrafo 2.2.2. (quinto capoverso) dell’Allegato A del PIEAR, come riformulato dal paragrafo iii) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale della Basilicata n. 21 del 2010 che stabilisce che gli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA», anch’essi a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria. (CORTE COSTITUZIONALE – 1 aprile 2011, n. 107). Le linee guida per la semplificazione del procedimento amministrativo autorizzativo, dovranno essere recepite dalle regioni. Il provvedimento disciplina in modo dettagliato lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in ottemperanza al dettato dell’art. 117, comma 3, Cost., che annovera tra le materie a competenza concorrente la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, fungendo da principi fondamentali cui dovranno posizionarsi le Regioni attraverso leggi di dettaglio. 2.
In base al’’art. 6 del Dlgs 28/2011 viene consentito alle “Regioni, altresì di estendere i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica”.3
Il termine di conclusione del “procedimento autorizzatorio unico”, che rimane quello disciplinato dall’art. 12 del D.lgs 387 del 2003 e s.m.i., viene ridotto da 180 a 90 giorni, inteso come termine massimo, previo espletamento della verifica di assoggettabilità e “al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale” (art. 5, comma 2, DLgs. n. 28/2011) che deve concludersi entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di avvio del procedimento di VIA ai sensi del Dlgs 152 del 2006 e s.m.i. (Quindi in totale si arriva ad un tempo di 150 giorni per rilascio della VIA più 90 giorni per il rilascio dell’ autorizzazione unica, sempre previa aggiunta del termine per l’ esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità o screening che per legge si svolge in 90 giorni).
In applicazione del regime transitorio il suddetto termine massimo previsto per la conclusione del procedimento unico si applica ai procedimenti che sono stati avviati successivamente all’entrata in vigore del “Decreto Romani”, quindi dal 29 marzo2011 in poi. (art. 5, comma 5, DLgs. n. 28/2011).
Ulteriore semplificazione autorizzativa concerne gli impianti solari termici installati sugli edifici che, in un gran numero di ipotesi possono basarsi sulla sola Comunicazione di avvio lavori al Comune. (art. 5, comma 7, commi 1-3 DLgs. n. 28/201).
2- Certificazione energetica
A corredo del quadro normativo sinteticamente ripercorso, vengono esplicitate le nuove regole sulla certificazione energetica degli edifici con obbligo di consegna della certificazione e di inserimento dell’apposita clausola nel contratto di locazione e di vendita.
Sono due le rilevanti modifiche in materia di compravendita e locazione, inserite, ai sensi dell’art. 13, nella versione finale con l’aggiunta di due nuovi commi (2-ter e 2-quater) nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Il comma 2-ter dell’art.13 del Dlgs 28/2011 prevede l’obbligo di consegnare il certificato energetico degli edifici al momento del rogito, disponendo che: “nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”.
3. Quarto Conto Energia e regime di sostegno ed incentivazione.
Il sistema degli incentivi diventa particolarmente complesso e trova la disciplina nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 maggio 2011 emanato in attuazione del Dlgs n. 28 del 2011 che ridefinisce il sistema degli incentivi al fotovoltaico in vigore dal 1° giugno prossimo, cd “Quarto Conto Energia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 16 maggio.
Nelle disposizioni introduttive il Decreto stabilisce la finalità del regime introdotto, ovvero: “incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo delle tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica” (art 1, comma 1). Il regime di sostegno del fotovoltaico dovrà “essere assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con le previsioni annuali di spesa” (art. 2, comma 1) il superamento dei costi annui indicativi definiti per ogni anno o parte di anno non impedisce l’accesso alle tariffe ma comporta una riduzione aggiuntiva delle medesime per tutto il periodo successivo tenendo conto del costo cumulato annuo degli incentivi che viene fissato tra 6 e 7 miliardi di euro (art.1, comma 2), fatto salvo il regime transitorio 2011-2012 di cui all’art. 4 per i quali non vi è limite di costo.
3.1. Ambito oggettivo di applicazione del Quarto Conto Energia.
Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.
Per i “piccoli impianti” fotovoltaici – definiti come impianti fino a 1000 kW realizzati su edifici, impianti fino a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, impianti di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche- non è previsto alcun tetto di spesa fino a fine 2012. Per i “grandi impianti” – ovvero tutti quelli diversi dai “piccoli”- sono previsti tetti di spesa semestrali fino al 2012.
Per gli impianti grandi e piccoli, per il periodo dal 2013 al 2016, in ipotesi di superamento dei tetti non viene limitato l’accesso alle tariffe incentivanti, ma si applicherà una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.
Sono previsti premi aggiuntivi, per le installazione che si fanno anche carico della rimozione dell’amianto, nella misura del 5 € cent/kWh, ed un premio nella misura del 10% a favore di installa pannelli fotovoltaici italiani o europei.
La vera rivoluzione si avrà, a decorrere dal 2013, con l’introduzione del modello tedesco.
4. Le regole per l’incentivazione dei grandi impianti.
L’accesso alle tariffe varia in base alla tipologia di impianto (art.6).
E’ previsto l’ accesso diretto alle tariffe incentivanti per i grandi impianti, entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Occorre in ogni caso adempiere all’onere di preventiva comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizi, entro 15 giorni solari dalla stessa.
Invece, i grandi impianti che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 per il 2011 e per tutto il 2012, accedono alle tariffe incentivanti, se sussistono due condizioni, ovvero a) che l’impianto sia iscritto nell’apposito registro informatico gestito dal GSE, in una posizione tale da rientrare nei limiti di costo definiti per ciascun periodo nel Decreto stesso. b) La certificazione di fine lavori dell’impianto pervenga al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria che il GSE pubblicherà sul proprio sito entro 15 giorni dalla data di chiusura del relativo periodo o nove mesi se gli impianti sono di potenza superiore ad 1 MW.
Qualora l’insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 -non obbligati all’iscrizione al registro GSE- e per quelli iscritti nel registro per il 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l’eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012.
Viene infine previsto un criterio residuale attraverso una clausola di chiusura del sistema ai sensi della quale: ”in i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto”.
Per dare certezza e definitività al regime di sostegno, viene prevista come causa di decadenza dai benefici e dalla incentivazione ottenuta l’eventuale spostamento dell’impianto su altro sito
5. ll registro e la graduatoria del GSE per i grandi impianti.
Ai sensi dell’art.7, per il 2011 e il 2012, i grandi impianti devono essere iscritti nell’apposito registro del GSE inviando la documentazione di cui all’allegato 3-A. I termini entro cui deve pervenire al GSE la richiesta di iscrizione al registro variano e consistono per il 2011, dal 20 maggio al 30 giugno 2011. In caso di ulteriore disponibilità nell’ambito del limite di costo, il registro è riaperto dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il primo semestre 2012, ci si potrà iscrivere a decorrere dal 1° al 30 novembre 2011,con eventuale riapertura dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo semestre 2012 dal 1° al 28 febbraio 2012, con eventuale riapertura dal 1° al 31 maggio 2012.
Una volta formata la graduatoria degli impianti iscritti al registro a cura del GSE essa viene pubblicata dal GSE sul proprio sito entro 15 giorni dalla chiusura del relativo periodo. La mancata certificazione di fine lavori comporta la decadenza dell’iscrizione dell’impianto al registro.
Infine, la graduatoria è fissa, ovvero non è soggetta a scorrimento, salvo nell’ipotesi in cui il GSE provveda a cancellare impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011. Le risorse cosi liberatesi a causa di una rinuncia o di decadenza dal diritto vengono allocate sul primo periodo successivo utile. Il GSE cura le operazioni di ricognizione e allocazione delle risorse.
Precisa ancora l’art.7 commi 8 e 9, che: “l’iscrizione al registro non è cedibile a terzi” e le regole tecniche per l’iscrizione al registro saranno pubblicate dal GSE entro il 15 maggio 2011”.
6. Soggetti onerati e modalità per accedere agli incentivi e indennizzo.
Il soggetto responsabile dell’impianto, ha l’onere entro 15 giorni solari dall’entrata in esercizio dell’impianto, di far pervenire al GSE la richiesta di incentivo, avendo cura che l’istanza sia completa della documentazione prevista dall’allegato 3-C.
I gestori di rete hanno l’obbligo di collegare gli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08.
Il GSE eseguite le opportune verifiche, eroga gli incentivi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui il gestore di rete non rispetti i tempi per la connessione, previsti dalla Delibera ARG/elt 99/08, e questo ritardo comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste dalla Delibera ARG/elt 181/10 dell’Autorità per Energia elettrica e per il gas (art. 6 bis).
Il Decreto fissa i requisiti soggettivi per poter beneficiare degli incentivi, estendo tale possibilità a) persone fisiche;b) persone giuridiche;c) soggetti pubblici; d) condomini di unità immobiliari o di edifici. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere a)con potenza nominale non inferiore ad 1 kW; b)conformi alle norme tecniche di cui all’allegato 1 e all’art.10 del Dlgs 28/2011 ove applicabili; certificati e conformi alla normativa comunitaria, c) realizzati con componenti nuovi e non utilizzati; d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate con unico punto di connessione alla rete non condiviso; e) conformi ai requisiti fissati dal Dlgs 28/2011 al’art.4 comma 10 per gli impianti agricoli e f) tutti i requisiti ivi fissati.
7. Tariffe incentivanti e premi
Ai sensi dell’art.11, la tariffa incentivante, che viene differenziata per potenza dell’impianto e per periodo temporale in attuazione delle tabelle di cui all’allegato 5, ha una durata temporale pari a 20 anni decorrenti dall’entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Non è possibile il cumulo degli incrementi.
Misure rigide vengono previste per evitare la frammentazione strumentale ad ottenere maggiori incentivi. Infatti, se più impianti vengono realizzati dal medesimo soggetto responsabile e localizzati nella stessa particella catastale o particella contigua si considerano come un unico impianto di potenza cumulativa ottenuta dalla somma della potenza dei singoli impianti.
Prosegue il Decreto, all’art. 12, disponendo che i piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe incentivanti se gli impianti sono abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
Per ottenere il premio, il soggetto responsabile deve presentata istanza al GSE completa di tutte le certificazione energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare e avrà durata pari a tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
La misura del premio determinata, ai sensi dell’art.13, è pari al- 5% per gli impianti ubicati in zone industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati; – 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni sotto i 5000 abitanti; – 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture in amianto;- 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia riconducibile per almeno il 60% ad una produzione realizzata nell’Unione Europea.
Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, sarà concessa una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e quella per “altri impianti fotovoltaici”. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non deve superare il 50%.
8. Considerazioni
A parere di chi scrive, l’impianto normativo del Decreto Romani e del Quarto Conto Energia si presenta lacunoso e contraddittorio. Persiste l’azione contraddittoria -illogica, irrazionale del legislatore che rischia di non favorire gli imprenditori e i piccoli utenti a ricorrere alle fonti rinnovabili e investire nella realizzazione di impianti fotovoltaici o eolici e tanto meno alle altre fonti alternative per nulla incentivate. Il rischio è la paralisi delle imprese operanti nel settore, il non rispetto degli obiettivi assunti dall’Italia con il Protocollo di Kyoto.
Ancor più diventa essenziale una politica strategica governativa che incentivi in maniera effettiva e decisa gli impianti da fonti rinnovabili e promuova il ricorso alle fonti alternative piuttosto che le energie convenzionali e diverse dal nucleare, perché riconosciute meno dannose e rischiose per l’ambiente e per la salute della popolazione, oltre che meno costose al fine di garantire una soddisfacente copertura del fabbisogno energetico che non potrà mai essere assolto in maniera esclusiva (ma soltanto in maniera significativa) né dalle energie rinnovabili né tanto meno dall’energia nucleare. L’auspicio non può che essere una politica industriale- governativa più concreta ed effettiva che accompagni il settore economico energetico nella sua crescita in modo coerente- logico, ragionevole e conseguente al perseguimento degli obblighi comunitari. Una politica che salvaguardi sia il mercato italiano delle rinnovabili e soprattutto del fotovoltaico, incentivi le fonti alternative, introduca benefici economici e fiscali reali, e tuteli i livelli occupazionali già ampliati ed in espansione a causa della industrializzazione delle rinnovabili. Deve essere favorita in sintesi realmente ed in maniera efficace, la produzione di energia pulita, consentendo all’Italia il rispetto degli obiettivi obbligatori imposti da Protocollo di KYOTO e dalla Comunità Europea.
La contraddittorietà del quadro normativo vigente si coglie perfettamente, considerando le finalità perseguite dal Decreto Romani e sulla scia di esso dal Decreto attuativo. Il nuovo sistema di incentivi, se pur meno dannoso della prima versione che bloccava gli operatori economici, creerà ancora problemi alle imprese per gli interventi del periodo 2011 e 2012 con tetti di spesa e decrementi mensili delle tariffe, ma vi sarà una maggiore certezza e trasparenza dal 2012 a seguito della entrata in vigore del sistema tedesco.
Le finalità, espressamente enunciate nei primi articoli del Dlgs n. 28/2001 sono volte a dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e a definire in tale precisa ottica, gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. A fronte delle suddette finalità il legislatore introduce un regime di sostegno e incentivazione che a ben vedere rischia di scoraggiare nell’immediato gli investimenti futuri nel settore delle fonti rinnovabili e rischia di bloccare la libera iniziativa economica in un mercato in forte espansione.
L’effetto è incertezza ed instabilità nel mercato specifico di riferimento.
Basti pensare che l’Italia è la prima nazione al mondo in cui la produzione di energia solare ha raggiunto la parità di prezzi rispetto alle altre fonti di energia; nel 2010 è stata capace di porsi al quarto posto mondiale, dietro Cina, Germania e Stati Uniti, come capacità di attirare investimenti privati nel settore delle rinnovabili. Pochi dati bastano: 13,9 i miliardi di dollari (pari a 10,45 miliardi di euro ) sono stati investiti da privati nelle rinnovabili in terra italiana, ripartito tra solare (6,47 miliardi di euro) ed eolico (3,38 miliardi), gli investimenti nel settore sono cresciuti del 124%, (Rapporto 2010 sugli investimenti in energia rinnovabile nei Paesi del G-20 presentato da Pew Charitable Trusts, organizzazione americana no-profit di informazione sull’energia pulita, dati raccolti e riesaminati dalla società di ricerche di mercato Bloomberg New Energy Finance).
Le proteste contro la recente politica legislativa in materia di energia rinnovabile e politiche incentivanti si sono fatte sentire anche a Bruxelles. Tanto da indurre il Commissario Europeo per l’energia, Günther Oettinger, ad inviare una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, per esprimere le proprie preoccupazioni sul Dlgs 28/2011 ed in particolar modo, sulle modifiche degli incentivi per il fotovoltaico. Il Commissario ha ricordato che con la direttiva 2009/28/CE, l’Unione Europea si è impegnata ad aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico, fissando obiettivi nazionali obbligatori per il 2020 ed ha obbligo di raggiungere la quota del 17% dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili entro l’anno 2020. Pertanto ha sollecitato “il governo italiano a creare quanto prima un quadro interno d’incentivazione chiaro, stabile e prevedibile per garantire lo sviluppo delle rinnovabili, senza correre il rischio che i necessari investimenti privati siano rimandati e diventino più costosi, ostacolando cosi il raggiungimento del suddetto obiettivo”.4
Luisa Capicotto – avvocato e dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia e delle imprese Università di Pisa
1 ex plurimis: Corte Costituzionale sentenza n. 344/2010 ha censurato la legislazione della Regione Puglia in materia di energie rinnovabili ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 16, della legge regionale del 31 dicembre 2007, n. 40, contenente le Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia. Corte Costituzionale, sentenza 22 dicembre 2010, n. 366 ha dichiarato illegittimità di leggi regionali che prevedono l’applicazione della DIA per impianti eolici di capacità superiore alle soglie indicate dal d.lgs. n. 387/2003. Corte Costituzionale, sentenza n. 119/2010 ha dichiarato illegittima la L.R. Puglia n. 31/08 nella parte in cui prevedeva “(…) per alcune tipologie di impianti specificamente elencati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas – (omissis) l’estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003 (…)”. Corte Costituzionale, sentenza – 11 novembre 2010, n. 313 ha dichiarato illegittime le norme della legge della Regione Toscana n. 71/2009 relative ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che aumentano la soglia di potenza. Si è pronunciata su art. 1 quater d.l. n. 105/2010 e Sanatoria della DIA per soglie superiori a quelle previste dalla Tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003 – Specificato che la funzione della Conferenza di servizi deve essere di coordinamento e mediazione degli interessi coinvolti –Corte Costituzionale, sentenza dell’1 aprile 2010 n. 124, con cui viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Calabria n. 42 del 2008, nella parte in cui questa individuava, nelle more dell’aggiornamento del “Piano energetico ambientale regionale” (Pear), taluni limiti alle potenze totali autorizzabili su base regionale per ciascuna fonte rinnovabile (eolica 3.000 MW; fotovoltaica/termodinamica 400 MW; idraulica 400 MW; biomassa 300 MW). Anche Corte Costituzionale sentenze nn. 364/2006, 382/2009, 124/2010,107/2011.
2 Decreto del 10 settembre 2010 “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela e del territorio e del mare e con il Ministero dei beni culturali” pubblicato il 18 settembre 2010 in Gazzetta Ufficiale- G.U. n. 219 del 18/09/2010.
3 Art. 6, comma 9, del Dlgs 3 marzo 2011 n.28. “ Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto”.
4 E’ in corso un’azione legale collettiva contro il Quarto Conto Energia e contro il Decreto Romani promosso da centocinquanta aziende che presenteranno il primo ricorso alla Corte di Giustizia europea perché il decreto non recepisce la direttiva europea che prevede lo sviluppo delle rinnovabili, ma anzi limita la crescita dell’energia dal sole. Seguirà anche una seconda azione nei confronti del Tar. La motivazione in questo caso è che “il provvedimento danneggia le aziende che, pur avendo rispettato le norme di legge vigenti, avranno un diverso trattamento a livello di tariffe incentivanti”. Si veda http://agronotizie.imagelinenetwork.com/attualita/2011/05/11/quarto-conto-energia-incentivi-e-ricorsi-13300.cfm
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