Il fondamento comune tra gli ordinamenti giuridici è il tort of negligence.
Negli Stati Uniti d’America, però, rileva l’oggettiva violazione di un obbligo socialmente riconosciuto e la negligence deve essere provata dal danneggiato.
La particolarità riguarda quei casi in cui, nonostante il comportamento diligente, si verifica l’evento dannoso: in tal caso, res ipsa loquitur e la violazione dello standard of care si presume.
Diversamente dall’Inghilterra, il magistrato fa ricorso alla legislazione esistente per affermare l’esistenza di un duty of care oppure per stabilire lo standard of care imposto al danneggiante.
A differenza degli ordinamenti euro-continentali, la condanna risarcitoria dell’offensore mira non soltanto a ripristinare lo status quo ante mediante un equivalente pecuniario ma anche ad una funzione afflittiva esemplare in termini di deterrenza anche nei confronti degli altri soggetti, tenendo conto delle dimensioni economiche del danneggiante e della lucratività dell’attività illecita posta in essere.
Un’altra differenza tra sistemi di civil law e comm law è che nei primi l’antigiuridicità è prevalentemente collegata alla sussistenza di una situazione giuridica protetta di cui è titolare il danneggiato mentre nei secondi essa è connessa, di solito, alla sussistenza di un divieto o di un obbligo in capo al danneggiante, quasi a voler individuare la sequenza logica divieto-diritto e diritto-divieto.
Secondo il modello tedesco, per esempio, il fatto può ritenersi illecito soltanto se rivolto (direttamente) contro un soggetto in quanto tale, non invece se colpisce diritti od interessi separabili da quelli del soggetto (o dell’ente economico): in mancanza, se si tratta di un’incerta figura giuridica (es. diritto d’impresa), sembra potersi affermare l’impossibilità di parificare la situazione creditoria lesa ad una situazione assoluta, tranne se oggetto del contendere è un diritto appositamente previsto da una norma (es. proprietà).
Secondo il modello inglese, si possono effettuare varie osservazioni in tema di responsabilità e risarcibilità:
1) è necessaria la previsione normativa; 2) bisogna valutare se si tratta di un rischio comune, magari subito dalla maggioranza che, peraltro, non reagisce; 3) va analizzato il comportamento del danneggiato; 4) valutare se riconoscere la risarcibilità di taluni danni possa determinare un aumento di azioni giudiziarie (floodgates argument), spesso non giustificate e con alti costi sociali; 5) accertare se, nel caso specifico, sia preferibile distribuire tanti micro-danni su più soggetti piuttosto che su un solo soggetto (loss-spreading argument); 6) valutare se la legge lasci privo di tutela il danneggiato o consente una tutela sotto un’altra forma o modalità. Segnatamente, la sequenza logico-giuridica può essere così schematizzata: valutazione della natura giuridica della res (bene), accertamento e qualificazione della condotta dell’offensore (illecito), ergo responsabilità.
Nell’ordinamento francese, la questione non si fonda sulla distinzione tedesca tra diritti assoluti e diritti relativi bensì nell’ambito delle conseguenze risarcibili e delle voci di danno: l’evento dannoso, più che consistere nella lesione del bene concretamente colpito, si identifica nella possibilità, qualificata, di raggiungere un certo risultato utile od evitare una conclusione sfavorevole.
Altro aspetto fondamentale e distintivo tra i vari ordinamenti è il nesso causale: partendo dal concetto di diritto come scienza e dall’individuazione della certezza come scopo primario regole giuridiche, il nesso eziologico, dal 1800, diviene, infatti, uno degli elementi essenziali nella struttura della responsabilità extracontrattuale e, nel corso del XX secolo, si trasforma da elemento indefettibile dell’illecito civile ad uno dei criteri di imputazione dell’illecito.
In altri termini, colui che pone in essere una condotta altamente pericolosa per l’incolumità altrui si espone al rischio di non poter disprovare le conseguenze del proprio comportamento.
In caso di più agenti o di autore ignoto, il legislatore tedesco ha previsto, rispettivamente, la figura della responsabilità individuale e solidale e di quella presunta.
Negli U.S.A., si tende, invece, a effettuare la comparazione degli interessi coinvolti, ricorrendo, come nel caso di danno da prodotto d’impresa, ad un elemento estraneo alla fattispecie per determinare l’entità del contributo eziologico del soggetto all’evento e la misura del nocumento da risarcire.
Bibliografia generale
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