La questione pregiudiziale che viene in esame riguarda, è bene ricordarlo, non il capo di domanda volto all’annullamento dell’aggiudicazione ma quello connesso con cui la ricorrente, nella sola epigrafe del gravame, chiede l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia e/o nullità del contratto ove stipulato dall’aggiudicataria.
Si tratta, invero, di richiesta per così dire “di stile”, che non viene più ripresa in alcuna parte dei successivi scritti difensivi (incluse le memorie depositate nel 2011) della ricorrente che torna ad insistere solo sul risarcimento per equivalente.
Orbene su tale tematica, è bene ricordarlo, la Corte regolatrice, al tempo di proposizione del gravame (anno 2008), sosteneva che spetta all’A.g.o. la giurisdizione sulla domanda volta a conseguire tanto la dichiarazione di nullità quanto quella di inefficacia del contratto di appalto pubblico di servizi a seguito dell’annullamento della delibera di scelta del contraente privato, adottata all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, giacché in ciascuno dei casi anzidetti la controversia non ha ad oggetto i provvedimenti riguardanti la scelta del contraente, ma il successivo rapporto di esecuzione del contratto derivante dalla sua stipulazione e rispetto al quale gli interessati invocano l’accertamento di un aspetto patologico al fine di impedirne l’adempimento.
Ne consegue, per un verso, che i predetti interessati esibiscono, al riguardo, situazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi e che, per altro verso, si postula una verifica, da parte del giudice, di conformità alla normativa positiva delle regole in base alle quali l’atto negoziale è sorto ovvero è destinato a produrre i suoi effetti tipici.(cfr., ex multis, Corte Cass. ss.uu., n.19805/2008). Si tratta però di un indirizzo di pensiero che è stato successivamente rivisitato da parte della stessa Corte regolatrice argomentando che la Direttiva 11 dicembre 2007 n. 2007/66/Ce – recante modifica delle direttive 89/665/Cee e 92/13/Cee sul “miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso” nella materia – imponendo agli Stati membri di assicurare che un contratto risultante da un’aggiudicazione illegittima sia “considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice”, e prevedendo l’attuazione di principi corrispondenti a quelli di concentrazione, effettività e ragionevole durata del giusto processo disegnato negli art. 24 e 111 Cost., consente un’interpretazione costituzionalmente e, quindi, comunitariamente (ex art. 117 cost.) orientata delle norme sulla giurisdizione,
in virtù della quale nelle predette controversie – anche se relative ad una gara svoltasi dopo la pubblicazione della direttiva, ma prima del termine indicato per la sua trasposizione nel diritto interno (20 dicembre 2009) – va riconosciuto rilievo alla connessione tra le domande di annullamento dell’aggiudicazione e di caducazione del contratto di appalto concluso a seguito dell’illegittima aggiudicazione, con la conseguente attribuzione di entrambe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. ss.uu. n.2906 del 10.2.2010): principio, quello appena sintetizzato, che è stato codificato, prima dall’ (abrogato) art. 244 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (nella versione modificata dall’art.7 del d.lgs. n.53 del 2010) e, a partire dal 16.9.2010, dal d.lgs. n.104 del 2010 introduttivo del C.p.a.
Dunque spetta a questo Tribunale la cognizione sulla domanda con cui la ricorrente chiede l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia e/o nullità del contratto ove stipulato dall’aggiudicataria.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento