Una contraente, assicurata da circa 34 anni con la medesima Compagnia, acquistava una nuova autovettura, che intestava alla propria anziana madre, invalida e convivente, mantenendo il rapporto contrattuale con la Compagnia e la titolarità della polizza assicurativa, confidando di poter anche mantenere la corrispondente classe di merito “zero”, stante l’assoluta assenza di sinistrosità, maturata negli anni di copertura assicurativa.
Tuttavia, l’Assicurazione – pur mantenendo il premio corrispondente alla classe di rischio “zero” – rilasciava un attestato di rischio classe “13”.
Il rifiuto, opposto dalla Compagnia, di modificare sull’attestato la classe di merito da 13 a 0 (zero), è assolutamente illegittimo e tale è stato anche ritenuto dal Giudice di Pace di Lecce, Avv. Anna Maria Aventaggiato, Coordinatrice dell’Ufficio, nella sentenza n. 7194/2011, resa il 25.10.2011.
L’art. 5, n. 2 della legge 40/07 (che ha convertito in legge il cosiddetto decreto Bersani-Bis – D.L. 7/2007 del 2.2.2007, facente parte del pacchetto liberalizzazioni) prevede espressamente che “All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.”
Nel caso che ci occupa sussistono, dunque, tutti i requisiti necessari perché si applichi detta normativa, ossia : a) l’assicurazione di un veicolo della stessa tipologia (appunto, autoveicolo con autoveicolo); b) la precedente stipula di una polizza con la Compagnia; c) la stipula della nuova polizza da parte di un familiare convivente (cioè, la madre convivente dell’attrice).
Il provvedimento in rassegna stabilisce, infatti, che sussiste il diritto dell’attrice di vedersi riconoscere la stessa classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito dal precedente veicolo, sostituito con quello intestato alla propria madre convivente, a nulla rilevando che detto ultimo veicolo non costituisce “ulteriore veicolo”, come richiamato nella norma in esame, ma altro veicolo che ha sostituito quello già assicurato, intestato alla ricorrente.
Secondo il Giudicante, invero, “se il comma 4 bis dell’art. 134 del C.d.A. testualmente dispone che <<l ‘impresa di assicurazioni, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito dal veicolo assicurato>>, a maggior ragione detta impresa di assicurazione non può assegnare una classe di merito più sfavorevole nell’ipotesi in esame, dove non siamo di fronte a un nuovo contralto assicurativo, ma ad una sostituzione del veicolo già assicurato con altro veicolo della medesima tipologia, seppur intestato non alla persona fisica, già titolare della polizza assicurativa, ma alla anziana madre, stabilmente convivente con la stessa, cosi come prevede la norma in esame”.
Tra l’altro, il comportamento della Compagnia assicuratrice parrebbe lesivo della libertà di concorrenza, di fatto vincolando il contraente e non poter scegliere liberamente altre proposte assicurative più convenienti.
Rosanna Cafaro
Avvocato in Lecce
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