Nel caso in esame, la tempestiva impugnazione del provvedimento illegittimo avrebbe consentito la reintegra nel possesso del bene da parte dei ricorrenti con l’eliminazione dei danni oggi richiesti.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività e deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno.
Resta tuttavia da esaminare l’azione risarcitoria proposta dai ricorrenti, perché, come ha ritenuto la Corte di cassazione, il risarcimento del danno da parte del giudice amministrativo, come forma di tutela dell’interesse legittimo, non presuppone necessariamente il previo annullamento dell’atto amministrativo (Sez. Un., 13 giugno 2006, nn. 13659 e 1360).
È da aggiungere che il superamento della pregiudiziale amministrativa è stato anche positivamente sancito dall’art. 30 del codice del processo amministrativo (anche se non applicabile ratione temporis alla presente controversia).
Posto quanto sopra, ai fini dell’individuazione dell’elemento illecito costituito dai profili di illegittimità degli atti, rileva la mancata fissazione nell’atto di avvio del procedimento espropriativo dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché dell’inizio della procedura espropriativa, perché la mancata previsione di questi termini non può essere sanata da atti successivi della procedura.
La richiesta di risarcimento del danno è, tuttavia, infondata perché i ricorrenti non hanno dato alcuna prova in ordine al danno lamentato.
In particolare, i ricorrenti, nelle conclusioni dell’atto introduttivo, chiedono di essere reintegrati nel possesso dell’immobile, con condanna dei resistenti al relativo rilascio, nonché al risarcimento del danno ingiusto,cioè del danno derivante dal mancato godimento del fondo come affittuari; non si può ,poi, ritenere che il risarcimento richiesto attenga alla mancata percezione dell’equo indennizzo previsto dall’art. 43 della legge n.203 del 1982, così come appare dalla memoria del 31 dicembre 2010, sia perché un’eventuale richiesta in tal senso determinerebbe una modificazione, non consentita, della domanda,sia perché la richiesta del risarcimento del danno individuato nella mancata percezione del citato indennizzo si risolve nella richiesta dello stesso,richiesta mai chiaramente formulata.
Pertanto, si deve ritenere che la richiesta risarcitoria attenga al mancato godimento del bene come affittuari,cioè all’illegittimo spossessamento.
Non è stato però indicato alcun elemento a riprova del danno subito.
Per giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ha motivo nella specie di discostarsi, all’azione di risarcimento danni spiegata dinanzi al giudice amministrativo si applica il principio dell’onere della prova previsto nell’art. 2697 c.c., in virtù del quale spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e segnatamente del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario (ex multis, C.G.A.R.S. 12 maggio 2010, n. 640; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 1787; T.A.R. Cagliari, sez. II, 5 febbraio 2010, n. 126). Conseguentemente, laddove la domanda di risarcimento danni si presenti genericamente formulata, e non sia corredata dalla prova del danno da risarcire, essa deve essere respinta (C.d.S., sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3592).
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a dimostrare nell’an e nel quantum il pregiudizio del quale si invoca il ristoro. Di tali elementi non vi è traccia né negli atti di gravame, né negli altri scritti difensivi depositati in corso di giudizio. In ogni caso, al di là della genericità dell’indicazione, le pretese risarcitorie formulate dalla parte ricorrente devono essere in ogni caso vagliate alla stregua dell’art. 1227 del c.c..
Infatti, già prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo l’articolo citato è stato utilizzato dalla giurisprudenza quale parametro per quantificare il danno e comunque, deve ritenersi che l’art. 30 cod. proc. amm., per il quale “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”, ha valore di canone interpretativo del fondamentale principio stabilito dall’art. 1227 c.c. onde lo stesso può applicarsi anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.
Nel caso in esame, la tempestiva impugnazione del provvedimento illegittimo avrebbe consentito la reintegra nel possesso del bene da parte dei ricorrenti con l’eliminazione dei danni oggi richiesti.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività e deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno.
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