Bisogna provare l’esistenza del danno ingiusto (L’art. 2697 del codice civile)
La domanda risarcitoria deve, quindi essere respinta per mancanza di prova
L’art. 2697 del codice civile impone al ricorrente di fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno, non potendosi invocare il principio acquisitivo perché tale principio attiene allo svolgimento dell’istruttoria e non all’allegazione dei fatti .
Libro Sesto
Della tutela dei diritti
Titolo II
Delle prove
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2697.
Onere della prova.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda
E’ sì pacifica la possibilità di ricorrere alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, ma è comunque obbligatorio, allegare circostanze di fatto precise.
Né, come questa Sezione ha ripetutamente affermato (ex multis T.a.r. Sardegna, sez. I n. 1498/2009) alla mancanza di prova potrebbe sopperire la determinazione forfettaria dell’utile nella misura del 10% dell’importo a base d’asta decurtato del ribasso contenuto nell’offerta.
Tale criterio, infatti, è stato recentemente ripudiato dalla più condivisibile giurisprudenza la quale ha osservato che esso, finisce per attribuire all’imprenditore un risarcimento sovradimensionato, facendo così venir meno il suo interesse a dedurre in giudizio i necessari elementi di prova della obbligazione risarcitoria (ex plurimis, Cons. Stato, 6 aprile 2009 n. 2143).
Non provate, in definitiva, nemmeno per presunzioni, risultano le domande risarcitorie con cui si chiede il ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e quelle riferite alla perdita di chance.
E non può sopperirsi a tale mancanza di prova attraverso una liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. perché tale norma presuppone l’impossibilità di provare il danno subito che, di regola, ricorre solo nel caso di danni non patrimoniali.
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