Impossibilità per la cooperativa ricorrente di subentrare nella gestione del servizio per effetto della riconosciuta legittimità della sua esclusione dalla gara di affidamento
In assenza di altre partecipanti ammesse alla gara di che trattasi, si ritiene che la stazione appaltante abbia il potere discrezionale di riaprire i termini del bando, non caducato, ovvero di riedizione integrale della procedura, previo esercizio del potere di autotutela, al fine di addivenire all’affidamento del servizio di che trattasi, tenuto conto degli interessi di natura sociale da soddisfare e di eventuali esigenze di urgenza da accertare.
In applicazione dell’art. 122 del c.p.a., all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della gara nei confronti della cooperativa controinteressata, tenuto conto che il servizio è in corso dal settembre 2010, della natura sociale e dei destinatari dello stesso (bambini in età prescolare e loro famiglie), dell’impossibilità per la cooperativa ricorrente di subentrare nella gestione del servizio per effetto della riconosciuta legittimità della sua esclusione dalla gara di affidamento, nonchè della circostanza che il vizio dell’aggiudicazione, in sé considerato, non è stato la causa determinante del sorgere di un obbligo di rinnovazione – integrale – della gara – che è lasciata, comunque, alla valutazione discrezionale della amministrazione – segue l’inefficacia del contratto, se nelle more stipulato, con decorrenza dal momento della nuova aggiudicazione a seguito dell’espletamento della nuova selezione, ma in ogni caso, alla data del 31 luglio 2011, in cui interverrà la sospensione estiva del primo anno di gestione degli asili nido fino al 31 agosto 2011.
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