Esecuzione forzata “mista” con prevalenza degli obblighi di fare (artt. 608,610,612,613 c.p.c.)

Principio dell’effettività nell’interpretazione del titolo esecutivo – Esecuzione “mista” con prevalenza di obblighi di fare – sussumibilità della richiesta di rilascio forzato nel ricorso ex art.612 c.p.c. – sussistenza

Massima

Il giudice dell’esecuzione deve interpretare il titolo esecutivo in modo da assicurare la concreta tutela del diritto, secondo la portata effettiva del giudicato, per evitare che esso degradi ad un comando simbolico.

Nel caso di consegna forzata di chiavi di un immobile, per accedere al quale sia necessario porre in essere delle opere di una certa complessità, la prevalenza di tale necessità permette di configurare una ipotesi di esecuzione forzata “mista”, con la conseguente sussumibilità dell’istanza di rilascio nel ricorso per obblighi di fare.

Commento

La recente ordinanza in commento affronta un argomento che merita attenzione, anche per i riflessi pratici che ne seguono, in termini di rapidità del processo esecutivo e di economia processuale.

Nella fattispecie esaminata, le creditrici avevano promosso l’esecuzione forzata di obblighi di fare, inserendo nel ricorso ex art.612 c.p.c. anche la richiesta di consegna delle chiavi dei cancelli di accesso ad un immobile, piuttosto che procedere separatamente con le diverse modalità di cui art.608 c.p.c..

Le ricorrenti avevano motivato l’inconsueta scelta processuale, ritenendo che il giudicato da eseguire avesse già accertato, nella parte motiva, l’impossibilità di apertura dei cancelli e che la mera consegna delle chiavi degli stessi, non preceduta dalle imprescindibili opere complesse che rendessero possibile la materiale apertura, avrebbe vanificato la portata del titolo esecutivo e lo scopo istituzionale dell’esecuzione forzata.

Con il provvedimento in commento, il giudice dell’esecuzione ha condiviso la tesi “dell’effettività” nell’interpretazione del giudicato da eseguire, affermando che la mera consegna delle chiavi dei cancelli, ove non accompagnata dall’esecuzione delle opere dirette a consentire l’effettivo accesso, finirebbe per svilire la portata della pronuncia giudiziale ad un comando meramente simbolico.

In proposito, il giudice dell’esecuzione ha individuato la sussistenza di un’esecuzione “mista”, con la conseguente necessità di stabilire preventivamente le attività da porre in essere, per rendere effettivo ed attuale il diritto di accesso dai cancelli, riconosciuto nella parte motiva del giudicato.

L’ordinanza riconosce, pertanto, l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un procedimento esecutivo “misto”, a cavallo tra l’esecuzione per consegna e rilascio e quello di obblighi di fare e di non fare.

L’esecuzione “mista” è caratterizzata dalla preesistente (e preaccertata) necessità di opere (facere) propedeutiche e prevalenti rispetto all’effettività della tutela del diritto alla consegna o al rilascio consacrato nel titolo esecutivo.

Tali opere connesse all’obbligo di consegna o di rilascio si atteggiano come prevalenti, purché complesse ed imprescindibili.

Riguardo al rito da applicare, giova ricordare che l’intervento del giudice è previsto sia nel procedimento di obblighi di fare e di non fare, che in quello per consegna e rilascio.

Tuttavia, mentre il ricorso al giudice è essenzialmente preventivo nell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nel rito esecutivo per consegna e rilascio esso è eventuale e sempre successivo.

In particolare, nel processo di esecuzione per consegna e rilascio, l’art.610 c.p.c. prevede che l’intervento del giudice sia eventuale e relegato all’ipotesi di difficoltà insorte nel corso del processo esecutivo.

In tale ipotesi, ciascuna parte può ricorrere al giudice per chiedere i provvedimenti occorrenti, sollecitando così un intervento giurisdizionale in itinere, che tale procedura specifica non contempla in alcuna fase antecedente.

Viceversa, nel processo esecutivo per obblighi di fare e di non fare, il giudice dell’esecuzione interviene necessariamente e prima. Stabilisce preventivamente le modalità dell’esecuzione e previene, nei limiti del possibile, l’insorgere di problemi ostativi, fermo restando che lo stesso giudice può essere nuovamente interpellato in itinere, ex art.613 c.p.c., per i provvedimenti tesi a superare eventuali non previste difficoltà, insorte successivamente.

In tale sistema, che si snoda intorno al ruolo del giudice dell’esecuzione, non può negarsi piena tutela al diritto di consegna o rilascio che presupponga un facere complesso e previo.

La tutela giudiziale ex post, disciplinata dall’art.610 c.p.c., mal si attaglia alla fattispecie “mista”, dato che le circostanze ostative risultano già accertate e la previa e complessa attività (facere) per superarle si appalesa come prevalente e necessaria rispetto alla traditio.

In tal caso, sarebbe irragionevole aspettare che le già accertate difficoltà vengano confermate nel corso dell’esecuzione, per sospendere la stessa in attesa che il giudice si pronunci su esse.

Sembra, invece, coerente col sistema, poter prevenire le sicure difficoltà che insorgeranno nell’esecuzione forzata per consegna o rilascio e permettere il ricorso anticipato al giudice.

Del resto, la finalità dell’esecuzione “mista” sarebbe giusto quella di prevenire le preaccertate difficoltà che si riproporranno nel corso dell’esecuzione ex artt.602 e ss. c.p.c. ed evitare un rallentamento dell’iter esecutivo, rispettando nel contempo il principio di economia processuale.

In tale prospettiva, il processo “misto” segue la procedura preventiva dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con fissazione anticipata delle relative modalità propedeutiche alla consegna o al rilascio. Ciò consente di invocare un provvedimento giudiziale che determini, sin da subito, le modalità di attuazione anticipata delle attività risolutive delle difficoltà, non soltanto prevedibili, ma già accertate e previste.

La decisione commentata condivide la soluzione nel ricorso preventivo al giudice della esecuzione “mista” e segna un significativo passo avanti nella direzione della tutela esecutiva, più celere ed effettiva.

Avv. Bianchini Francesco

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