Sicurezza nei luoghi di lavoro: responsabilità della condotta del lavoratore (Cass. n. 19284/2011)

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Massima

In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro la condotta del prestatore di lavoro è abnorme – divenendo unico elemento causale del fatto – solamente nel caso in cui assuma le connotazioni della in opinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo.
Non quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia oppure negligenza.

 

 

1.  Premessa

 

Con la decisione in commento la Corte ha precisato che l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall’assicurazione obbligatoria.

Nella ipotesi in cui gli eventi lesivi che eccedano tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell’ambiente di lavoro, viene in rilievo l’art. 2087 cod. civ. (1) che impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare, come giurisprudenza sul tema ha precisato (2),  comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato.

 

 

2. Conclusioni

 

Nella sentenza che qui si commenta si precisa che anche la sopra menzionata responsabilità datoriale non è, peraltro, configurabile ove il nesso causale tra l’uso di una sostanza e la patologia professionale non fosse configurabile allo stato delle conoscenze scientifiche dell’epoca, sicché non poteva essere prospettata l’adozione di adeguate misure precauzionali.

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano (Aq), Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

 

 

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(1) Norma di chiusura del sistema antinfortunistico.
(2) Cass. civ., Sez. lavoro, 23 settembre 2010, n. 20142.

Sentenza collegata

36328-1.pdf 102kB

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