Vige l’esigenza di una interpretazione delle regole di gara aperta al massimo contributo partecipativo al fine di ampliare quanto più è possibile la platea dei concorrenti
È ravvisabile la sussistenza di mere irregolarità documentali sanabili laddove, nella documentazione prodotta a corredo della domanda di partecipazione siano rinvenibili, per lo meno, indizi di sussistenza dei requisiti di partecipazione, sicchè il limite all’esercizio del potere di integrazione documentale è ravvisabile solo nei casi di dichiarazioni effettivamente omesse o mancanti ( cfr C.d.S, sez.V, 27.03.2009 n.1840);
nella specie non può prospettarsi una ipotesi di carenza documentale dal momento che la documentazione prodotta doveva ritenersi sufficiente a fornire quanto meno un principio di prova in ordine alla sussistenza in capo alla ditta ricorrente del requisito di partecipazione della non sottoposizione a procedure concorsuali;
ferma restando la necessità del rispetto delle forme quale massima garanzia di trasparenza, il Collegio rileva che l’adeguamento alla lettera della lex di gara deve comunque contemperarsi razionalmente con l’apicale valore della concorrenza ( definita una delle “ leve della politica economica del Paese “C.Cost. sentenze n. 270/2010, n. 80 del 2006; n.242 del 2005, n. 175 del 2005 e n. 272 del 2004);
la delicatezza e peculiarità dei lavori richiesti dal bando, sorreggono l’esigenza di una interpretazione delle regole di gara aperta al massimo contributo partecipativo al fine di ampliare quanto più è possibile la platea dei concorrenti: di qui il legittimo apporto dichiarativo dei contenuti certificativi , come statuito dal legislatore con l’art. 77 bis del d.p.r. 445/2000 e dall’art. 46 del d.lgs. 163/2006 (cfr in termini nella fattispecie de qua T.a.r Napoli sez. VIII 823/2011);
la documentazione allegata dalla ditta ricorrente doveva essere ritenuta idonea, a fornire, quanto meno un principio di prova, in ordine alle condizioni di partecipazione che il bando, prescriveva di documentare, a pena di esclusione, con riferimento all’eventuale esistenza di dichiarazioni di fallimento , liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata , riferite sia all’attualità che agli ultimi cinque anni”;
la impresa, tramite il certificato CCIA allegato, ha documentato che negli ultimi 5 anni non erano state emesse a suo carico dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, e detta circostanza è stata altresì comprovata anche con riferimento all’attualità attraverso la produzione non contestata della dichiarazione impegnativa, richiesta dal bando al punto 5 con riferimento all’articolo 38 lettera a) del decreto legislativo 163/2006 che prescrive, quale condizione di partecipazione, la non soggezione all’attualità a procedure concorsuali;
stante la intervenuta documentazione da parte della impresa ricorrente della condizione di partecipazione prescritta dal bando sia con riferimento agli ultimi 5 anni, sia con riguardo all’attualità, deve ritenersi che la carenza riscontrata dalla stazione appaltante si traduca in una mera irregolarità sanabile nell’esercizio dei poteri di integrazione e di verifica di cui all’art. 46 d.ls. 163/2006;
pertanto il ricorso merita accoglimento mentre va esclusa la riconoscibilità del prospettato risarcimento dei danni stante la piena satisfattività della presente pronuncia rispetto all’interesse partecipativo leso dal provvedimento impugnato;
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