La scelta di affidare alla discrezionalità della stazione appaltante la distribuzione dei punteggi trova conferma indiretta nell’impianto del regolamento di attuazione del codice dei contratti
nelle gare bandite con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è integra la facoltà della stazione appaltante di adottare la scelta più idonea a selezionare il miglior offerente,
scelta che è sottratta al sindacato giurisdizionale, se non allorquando si presenti manifestamente illogica o arbitraria (cfr., per tutte, Cons. Stato – Sez. V, 19 novembre 2009 n. 7259).
In particolare, deve ritenersi ammessa sia la possibilità di attribuire una diversa percentuale nella ripartizione del punteggio per l’offerta economica e per quella tecnica (privilegiando il profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico: cfr. Cons. Stato – Sez. V, 22 novembre 2006 n. 6835), sia di stabilire all’interno di quest’ultima la graduazione del punteggio tra più elementi, ciascuno dei quali meritevole di autonoma considerazione. Tale scelta deve naturalmente corrispondere alle specificità dell’appalto (Cons. Stato – Sez. V, 19 novembre 2009 n. 7259).
Pertanto il presunto appiattimento dell’elemento prezzo rispetto a quello tecnico costituisce invece una scelta che è espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero macroscopicamente viziate da travisamento di fatto, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituire con proprie scelte quelle operate dall’Amministrazione (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. V, 19 novembre 2009 , n. 7259).
Nel caso di specie, l’affidamento non riguarda l’acquisizione di prodotti preconfezionati o predeterminati ma piuttosto l’individuazione di un servizio complesso rispondente alle esigenze di un settore estremamente delicato quale quello dei fondi sociali europei.
Dunque, la peculiarità della prestazione richiesta (di tipo immateriale) e la posta in gioco (in termini di pericolo di perdita dei finanziamenti europei) hanno indotto la stazione appaltante a privilegiare l’aspetto qualitativo delle soluzioni offerte, secondo una valutazione esente da profili di manifesta irragionevolezza.
Per completezza è bene osservare che la scelta di affidare alla discrezionalità della stazione appaltante la distribuzione dei punteggi trova conferma indiretta nell’impianto del regolamento di attuazione del codice dei contratti (d.P.R. 207 del 5 ottobre 2010), che pone, in via generale, l’unico limite del punteggio complessivo pari a cento (artt. 120 per i lavori e 283 per i servizi e le forniture) e individua delle precise regole di ripartizione dei punteggi esclusivamente per le procedure di affidamento concernenti la progettazione dei lavori pubblici (offerta tecnica non inferiore a 65 punti – art. 120, comma 1) e per le procedure di affidamento dei servizi di pulizia degli edifici (range tra offerta tecnica ed offerta economica oscillante fra 40-60 e 60-40 – art. 286).
nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione l’esercizio, da parte di un commissario, di funzioni amministrative con qualifica di dirigente per conto e nell’interesse dell’amministrazione appaltante e relative alla procedura di gara non integra di per sé la causa di incompatibilità di cui all’art. 84 comma 4, codice dei contratti pubblici, atteso che detta norma mira ad impedire la partecipazione alla commissione di soggetti che, nell’interesse proprio od in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto della procedura di gara.
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