Nel caso di specie nessuna contestazione ha investito il debito contributivo né nell’ an, né nel quantum.
Non va condiviso il primo mezzo di impugnativa con il quale la società appellante, muovendo dal dato letterale dell’ art.38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 – che individua, quale condizione preclusiva della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici, l’ aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali – deduce di non essere incorsa in più violazioni della disciplina sulle posizioni previdenziali e contributive dei lavoratori e che, pertanto, l’ unica violazione accertata non può costituire ragione giustificativa dell’ esclusione dalla gara.
Il motivo non va condiviso.
Come posto in rilievo dal primo giudice l’ uso del plurale per qualificare la condotta effrattiva delle norme sugli obblighi di contribuzione del datore di lavoro si collega alla carattere generale ed astratto del dato normativo, riferito all’ ampia casistica delle violazioni nella materia de qua che, in concorso con la connotazione di gravità, precludono la partecipazione alla gara.
Tale conclusione trova sostegno nell’ interpretazione sistematica del primo comma dell’ art. 1 del d.lgs n. 163 del 2006 che – nell’ individuare altre ipotesi che impediscono di assumere la qualità di contraente con le amministrazioni aggiudicatrici, per inosservanza delle regole di sicurezza dei luoghi di lavoro e per l’ inadempimento di obblighi di pagamento di imposte e tasse – parimenti utilizza il plurale con richiamo ad accertate infrazioni o violazioni, nell’ evidente intento di ricondurre nell’ area precettiva della norma la più ampia casistica di comportamenti, tutti espressione di un non corretto esercizio dell’ attività di impresa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento