I principi di correttezza e buona fede oggettiva, che sono alla base dell’art. 1227, secondo comma, Cod. civ., avrebbero invece imposto che la società interessata si avvalesse di tutti i possibili strumenti processuali (e segnatamente dell’istanza cautelare) al fine di evitare o contenere il danno.
Alla liquidazione di cui trattasi si deve tuttavia applicare, ad avviso del Collegio, un coefficiente riduttivo, a norma del principio dell’art. 1227 Cod. civ., in corrispondenza della condotta, non completamente improntata all’ordinaria diligenza nel rapporto, della società Ricorrente Napoli, di cui risulta una piena attivazione nel periodo 2002/2003 (fra inizio dei lavori e reiterate richieste di varianti progettuali, idonee ad evitare l’espropriazione), ma non anche nel periodo immediatamente successivo, quando sarebbe stato presumibilmente possibile avere più tempestiva notizia dell’abbandono, da parte dell’Amministrazione ferroviaria, dell’intervento progettato sulla proprietà in questione; ancora più significativa deve poi ritenersi, in rapporto a quanto sopra, la condotta processuale della medesima società, che non risulta avere richiesto – nell’ambito del giudizio avviato avverso il diniego di proroga e la revoca del finanziamento – misure cautelari idonee, ove accordate, a ripristinare tempi ragionevoli per l’effettuazione delle opere progettate, in tempo utile per evitare la perdita definitiva del finanziamento.
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