Legittima una polizza provvisoria sottoscritta da entrambe le partecipanti all’Ati
Contrariamente il TAR aveva ritenuto << Legittima l’esclusione nel caso in cui <<l’intestazione della polizza fideiussoria presentata riporta, sia pure in ATI, l’indicazione della sola capogruppo., nel cui esclusivo interesse è prestata la fideiussione, e non anche, quale cointestataria, quella dell’altra partecipante alla costituenda associazione temporanea, ma la stessa polizza è priva di qualsiasi clausola che estenda la garanzia all’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara da parte di tutti i partecipanti alla futura compagine associativa >>
Rilevato, in particolare, che il decisum di prime cure ha posto a fondamento della statuizione di accoglimento l’applicazione del principio di diritto sancito dalla decisione 4 ottobre 2005, n. 8 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio secondo cui, in caso di ATI costituenda, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla società capogruppo ma anche a tutte le mandanti;
Ritenuto che sono che fondati i convergenti motivi di appello con cui si entrambe le parti ricorrenti contestano l’applicabilità del pur corretto principio di diritto affermato dalla sentenza gravata ad una fattispecie nella quale la polizza risulta intestata anche alla mandante del raggruppamento;
Ritenuto, infatti, che l’interpretazione complessiva della polizza consente di pervenire alla conclusione dell’effettiva riferibilità della costituita garanzia ad entrambe le imprese componenti il costituendo raggruppamento di che trattasi;
Ritenuto, in particolare, che, a sostegno dell’assunto depone, in prima battuta, la circostanza che la fideiussione è, sul piano testuale, prestata nell’interesse della “ditta Ass. Controinteressata s.r.l e cointestatati di seguito denominata ditta obbligata”;
Ritenuto poi che l’individuazione, come cointestatario, anche della Controinteressata 2. s.r.l. è suffragata dalla menzione nominativa di detta società nell’allegato alla polizza e dalla specifica sottoscrizione della polizza anche da parte di detta società;
Ritenuto, in particolare, che la non necessità della sottoscrizione da parte dei soggetti che concorrono alla gara ai fini del perfezionamento di un contratto che può soggiacere al procedimento semplificato di formazione di cui all’art. 1333 c.c., non toglie che l’intervento della sottoscrizione, oltre a poter dare luogo ad un procedimento rafforzato di formazione del contratto ex art. 1326 c.c., sia comunque apprezzabile, congiuntamente a tutti gli ulteriori elementi sopra specificati, al fine di individuare i soggetti beneficiari della polizza e, quindi, la perimetrazione del rischio garantito;
Ritenuto, inoltre, che, nel foglio allegato, la sottoscrizione delle due società è apposta sotto la dicitura “ditta obbligata”, così venendo a precisare il novero degli intestatari della polizza menzionati nella nel ricordato testo della polizza;
Ritenuto, in definitiva, che la considerazione congiunta degli elementi sopraesposti consente di concludere, alla luce dei canoni interpretativi di cui agli arrtt. 1362 e seguenti del codice civile, nel senso della riconducibilità individuale della polizza ad ognuna delle le società componenti il raggruppamento, con il conseguente rispetto dei principi sanciti dalla richiamata decisone n.8/2005 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento