Massima |
I consiglieri provinciali hanno la possibilità di poter cumulare i gettoni di presenza con le varie indennità percepite a titolo di incarichi espletati presso altri enti. |
1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici del TAR, sezione prima del Veneto, hanno avuto modo di precisare come l’articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 consente al consigliere comunale di scegliere per l’indennità di funzione in luogo del gettone di presenza che tale indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari.
Come già precisato da precedente giurisprudenza (1) il diritto dei consiglieri comunali a percepire un gettone di presenza per consigli e commissioni (2) non è fissato in relazione all’effettiva partecipazione alle sedute e può essere trasformato in indennità di funzione con possibilità di detrazioni in caso di assenza ingiustificata.
Una simile opzione può comportare (3)una minore spesa per l’ente locale bilanciata dalla favorevole previsione per l’interessato dell’indifferenza dell’indennità alle assenze giustificate, che non trova un equivalente nella fattispecie della remunerazione a gettone.
2. Conclusioni
Ricordando precedenti sul tema (4) il Tar precisa che è legittimo l’adeguamento agli indici ISTAT dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali (5) in quanto l’art 36 della legge del 27 dicembre 2002 n 289 (6) riguarda esclusivamente il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni ed il personale legato alla p.a. solo a forme convenzionali e non rapporto di lavoro subordinato .
Con la decisione che si annota il TAR ha evidenziato che è possibile il cumulo tra i gettoni di presenza dei consiglieri provinciali con le indennità percepite dagli stessi per la funzione svolta presso altri enti locali.
La questione della possibilità del cumulo era stata sollevata con un ricorso innanzi al TAR da alcuni consiglieri, contro il diniego opposto dalla provincia, alla istanza proposta dai ricorrenti al fine di poter percepire il gettone di presenza per quegli incarichi svolti proprio presso la provincia intimata, nonostante la concomitante percezione della indennità per la funzione svolta presso altri enti locali (7)
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano (Aq), Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)
___________
(1) T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 05/02/2002, n. 439.
(2) Il cui ammontare complessivo mensile non può superare un tetto massimo predeterminato.
(3) A parità di presenze.
(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. consult., 26/07/2004, n. 212: in tale decisione si aderisce alla tesi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per cui, dall’eventuale divieto di adeguamento agli indici ISTAT dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali conseguirebbe che – mentre nella dinamica retributiva dei dipendenti pubblici, ivi compresi degli enti locali, sarebbe assicurata dalla contrattazione collettiva – le somme dirette al ristoro degli amministratori locali per le funzioni svolte resterebbero non modificabili nel tempo.
(5) Ex art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
(6) Che vieta i suddetti meccanismi di indicizzazione.
(7) Cfr. sull’argomento http://www.studiolegalelaw.net/articoli-e-pubblicazioni-diritto-amministrativo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento