Sebbene i tempi della gara inducano ragionevolmente a ritenere che la fornitura sia stata integralmente eseguita, tuttavia manca agli atti la prova certa di tale assunto
Ne consegue che, nel dubbio, l’aggiudicazione va annullata non potendosi affermare con certezza che l’interesse della ricorrente all’annullamento di essa e alla dichiarazione di inefficacia del contratto sia venuto meno e che residui soltanto quello all’ottenimento di una pronuncia declaratoria di illegittimità degli atti, da spendersi in un eventuale giudizio risarcitorio ai sensi dell’articolo 30, comma 2 c.p.a. (cfr. in tal senso, di recente, Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2011, n. 1193).
Tuttavia ritiene il Collegio che, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., il contratto non possa essere dichiarato inefficace, in considerazione sia dello stato di esecuzione della fornitura sia dell’impossibilità per la ricorrente di subentrarvi, non essendo certo tale suo diritto, in quanto classificata al secondo posto in graduatoria, ma a pari merito con altra concorrente, con la quale andrebbe effettuato il sorteggio.
Infine, in mancanza di espressa domanda, non può farsi luogo, allo stato, a pronuncia risarcitoria come prescritto dall’art. 124, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm..
Le competenze e gli onorari di difesa, liquidati in complessivi € 14.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, di oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché del contributo unificato, secondo il principio di soccombenza vanno posti a carico del Comune di Cernusco sul Naviglio e della controinteressata ATI Controinteressata-Controinteressata 2, i quali dovranno rifonderli alla ricorrente in solido tra di loro, in ragione del 50% ciascuno.
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