Non può essere accolta, invece, la domanda della ricorrente, intesa alla condanna dell’Amministrazione alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 123 c. 1 lett. a) del cod. proc. amm., in misura pari al 5 % del prezzo di aggiudicazione, in quanto detta sanzione è applicabile solo nei casi previsti dal precedente art. 121, comma 4, che presuppongono la stipulazione del contratto, nel caso, mai avvenuta.
Non v’è luogo a pronuncia, poi, sulla richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento della fornitura de qua, per non essere stato lo stesso stipulato.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, va richiamato quell’orientamento giurisprudenziale (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2004 n. 6579) secondo cui l’annullamento dell’atto e il conseguente rinnovo conforme a legge è di per sé una forma di risarcimento in forma specifica, che esclude o riduce altre forme di risarcimento, onde – in caso di annullamento di un’illegittima aggiudicazione – la ripetizione della gara, con la possibilità effettiva di partecipazione dell’impresa ricorrente, costituisce una vera e propria reintegrazione nella chance di successo, sì da doversi affermare che non spetta il risarcimento del danno per equivalente, laddove l’accoglimento del ricorso avverso l’aggiudicazione dell’appalto ad altra impresa, inidoneo a ricomprendere la conseguenza necessitata dell’assegnazione del contratto, intervenga in tempo utile a restituire in forma specifica all’impresa interessata la chance di partecipare alla gara da rinnovarsi, consentendo quindi il soddisfacimento diretto e pieno dell’interesse fatto valere.
Conseguentemente, il danno da risarcire per equivalente si riduce allora al danno emergente, nella fattispecie riconducibile alle spese per la partecipazione alla gara, che era però onere della ricorrente dimostrare, e che invece la stessa ha omesso di allegare e provare, sicché nulla le può essere a tale titolo riconosciuto (v., anche, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16.2.2009, n. 842).
In base alle esposte considerazioni, e con assorbimento dei motivi di censura non esaminati, il ricorso va accolto nei limiti suindicati, con annullamento, per l’effetto, degli atti censurati, ai fini dell’integrale rinnovazione della gara; mentre il gravame va respinto, per il resto, ivi compresa la domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e vengono liquidate come da dispositivo; mentre il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione nei confronti della controinteressata, non costituita in giudizio.
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