Quanto all’estremo della colpa della stazione appaltante, come la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato (cfr. ad es. Sez. VI, sentenze 9 marzo 2007 n. 1114 e 9 giugno 2008 n. 2751), non è richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell’Amministrazione. Questi può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto, potendosi ben fare applicazione, al fine della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 del codice civile.
Spetterà a quel punto all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, che è configurabile, in particolare, in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, o di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (cfr., tra le tante, C.d.S., sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 785; V, 20 luglio 2009, n. 4527).
Nel caso di specie, peraltro, nessuno dei predetti fattori giustificativi è dato riscontrare (è appena il caso di osservare, infatti, che l’assenza di colpa dell’Amministrazione nella vicenda del mancato subentro del Consorzio nel contratto nulla potrebbe togliere alla colpevolezza correlata invece all’illegittimità commessa nell’ambito della procedura di gara), né la loro sussistenza è stata motivatamente addotta, non essendo stati dunque allegati elementi tali superare la presunzione di colpa che scaturisce dall’illegittimità.
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